La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento editoria ha pubblicato una circolare esplicativa della nuova disciplina in materia di rimborsi delle spese sostenute per i consumi telefonici e per il riconoscimento del requisito di emittente di informazione, ai fini dell’accesso ai contributi di cui all’articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni.
Nella circolare vengono confermate, prima di tutto, le modifiche alla disciplina del sostegno alle imprese radiofoniche e televisive, nazionali e locali, introdotte dall’art. 10-sexies rubricato “differimento dell’applicazione di disposizioni in materia di contributi all’editoria”, della legge 26 febbraio 2010, n. 25. In particolare è stato stabilito il differimento, per il solo esercizio 2009, delle disposizioni di cui al secondo comma dell’art. 2, comma 62, della legge n. 191 del 23 dicembre 2009 (erogazione del contributo nei limiti dello stanziamento) per le imprese radiofoniche ed i canali tematici satellitari, che risultino essere organi di partiti politici che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o due rappresentanti nel Parlamento europeo eletti nelle liste di movimento, nonché le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale e le altre imprese radiofoniche ed i canali tematici satellitari che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano maturato il diritto ai contributi di cui all’art. 4 della legge del 7 agosto 1990, n. 250. Per tutte queste imprese, per l’esercizio 2009, il contributo sarà pagato sulla base della legge e senza limiti di stanziamento ma non potrà essere superiore a quello del 2008.
Il medesimo art. 10 sexies, alla lettera e) ha, inoltre, disposto che per le radio nazionali e locali e per le tv locali aventi titolo, a decorrere dal 2009, non si applicano le riduzione tariffarie per l’energia elettrica e per i canoni di noleggio e abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, nonché i rimborsi del 60% delle spese per l’abbonamento ai servizi delle agenzie di informazione a diffusione nazionale e regionale.
Per tali soggetti sono, però, fatti salvi i rimborsi telefonici erogati dal Ministero dello sviluppo economico.
La circolare sottolinea che il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, oltre a svolgere l’attività istruttoria necessaria ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti dalle norme che prevedono il mantenimento dei contributi, continuerà a svolgere l’attività istruttoria finalizzata al riconoscimento dei requisiti relativi all’effettivo svolgimento dell’attività di informazione da parte delle testate giornalistiche radiofoniche e televisive. L’attività informativa rimane, infatti, necessaria sia per il conseguimento del diritto alla percezione del rimborso delle spese telefoniche che per accedere ai contributi previsti dalla legge 448/98.
Dopo l’acquisizione dei pareri da parte delle Commissioni operanti presso il Dipartimento, l’elenco delle emittenti radiofoniche e televisive che abbiano ottenuto esito favorevole sarà comunicato al Ministero per lo Sviluppo economico.
Il termine per la presentazione delle domande relative ai contributi resta fissato al 31 marzo dell’anno successivo a quello per il quale sono richieste le provvidenze. Invece, le domande ai fini del solo accertamento del requisito concernente lo svolgimento dell’attività di informazione potranno essere presentate entro, e non oltre, il termine stabilito nei decreti del Ministero per lo Sviluppo economico, pubblicati in Gazzetta Ufficiale, recanti i “Bandi di concorso per l’attribuzione di contributi per l’anno 2010, alle emittenti radiofoniche e alle emittenti televisive locali”.