Egregio editore, come ogni volta in occasione dei prossimi referendum, provvediamo ad aggiornarLa sulla disciplina della pubblicità politica in periodo di campagna elettorale.
Con la delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 83/03/CSP del 15 aprile 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2003, sono state divulgate le disposizioni per le modalità di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle consultazioni in oggetto.
Nel seguito, Le dettagliamo gli adempimenti cui è tenuto per diffondere, sulla testata o sulle testate da Lei edite, messaggi politici elettorali.
Entro il 10 maggio l’editore deve pubblicare un apposito comunicato preventivo (Allegato 1) in cui siano precisate le condizioni di accesso agli spazi, l’avvenuta predisposizione di un documento analitico, l’indirizzo ed il numero di telefono della sede presso la quale questo è depositato.
Il documento analitico (Allegato 2 e di cui può anche essere omessa la pubblicazione, ma non l’adozione) deve contenere:
2.A) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
2.B) le tariffe per l’accesso a tali spazi;
2.C) le eventuali condizioni di gratuità, da applicare nel pieno rispetto del principio di par condicio;
2.D) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi stessi.
2.E) Nell’ipotesi di edizioni locali occorre procedere alla differenziazione, laddove adottata, delle tariffe sulle pagine nazionali e delle tariffe sulle pagine locali.
Nel variare il documento analitico che Le proponiamo, Le forniamo indicazioni sulle condizioni inderogabili:
debbono essere riconosciute a favore di tutti coloro che richiedono spazi di propaganda elettorale le condizioni migliori praticate ad uno di essi per il modulo acquistato. Questo significa che non esiste margine alcuno di sconto (differenziato a seconda dell’inserzionista) relativo rispetto al piano tariffario adottato per le consultazioni elettorali in oggetto;
-il documento analitico deve essere depositato presso la sede dell’editore nell’ipotesi di autonoma raccolta della pubblicità e, nell’ipotesi di raccolta indiretta, anche presso la sede della concessionaria pubblicitaria;
-il documento analitico deve essere conservato agli atti della società ed inviato all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, dietro prima richiesta della stessa.
Ricordiamo l’obbligo assoluto di astenersi dalla pubblicità elettorale nei trenta giorni antecedenti le elezioni. Sono ammesse esclusivamente le seguenti forme di messaggio politico elettorale: annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi; pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati; la pubblicazioni di confronti tra più candidati.
4)E’ fatto divieto assoluto di inserire propaganda a qualsiasi titolo nel giorno precedente ed in quello stabilito per le votazioni.
5)Nei quindici giorni precedenti le votazioni è fatto divieto di pubblicare risultati di sondaggi aventi ad oggetto l’esito delle votazioni o gli orientamenti degli elettori. I risultati dei sondaggi devono essere corredati da una nota informativa da cui si desumano: I) il soggetto che ha realizzato il sondaggio; II) il committente e l’acquirente del sondaggio; III) i criteri seguiti evidenziando se si tratta di sondaggio rappresentativo o sondaggio non rappresentativo; IV) il metodo di raccolta dei dati; V) il numero delle persone interpellate e l’universo di riferimento; VI) il testo integrale delle domande rivolte; VII) la percentuale delle persone che hanno risposto alle singole domande; VIII) la data in cui è stato realizzato il sondaggio. La nota informativa deve essere evidenziata in apposito riquadro. Infine, il risultati dei sondaggi devono essere resi disponibili a cura del committente sul sito web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l’informazione e per l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri www.sondaggipoliticoelettorali.it.
6)La disciplina in oggetto non si applica agli organi di partito o di movimenti politici. L’art. 20 del regolamento prevede che, nell’ipotesi di specie, i partiti e/o le forze politiche debbano tempestivamente fornire comunicazione all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. In particolare la delibera prevede che i partiti, i movimenti politici e i soggetti politici interessati ai referendum sono tenuti a fornire con tempestività all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe di soggetti politici interessati ai referendum.
Riteniamo opportuno, comunque, che invitiate i partiti o i movimenti politici referenti ad effettuare a stretto giro una comunicazione all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dove si espliciti l’eventuale applicazione dell’esenzione dall’obbligo di legge o, come riteniamo preferibile, l’adozione, comunque, di un documento analitico e della relativa applicazione sulla testata delle disciplina in oggetto.
7)E’ pacifico che le copie del giornale dove sia stata effettuata la pubblicazione debbono essere conservate con particolare attenzione.
Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo cordiali saluti.
Allegati:
Bozza di comunicato preventivo da pubblicarsi entro il 09 maggio. COMUNICATO PREVENTIVO POLITICHE generale (all.circolare n.17)
Bozza di documento analitico da adottare entro il 09 maggio e da conservare nelle sedi indicate. CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE politiche (all. circolare n. 17)
Delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 83/03/CSP. Delibera n. 83 03 CSP
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