Circolare n. 17 del 01/08/2011 – Chiarimenti interpretativi ed indirizzi applicativi sui limiti di spesa della pubblicità istituzionale

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Con una circolare_6 giugno u.s. la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato “chiarimenti interpretativi sui limiti di spesa della pubblicità istituzionale”.

L’articolo 6, comma 8 del decreto legge n. 78/2010 prevede che le amministrazioni pubbliche e le Autorità indipendenti non possono effettuare spese per pubblicità per un ammontare superiore al 20 per cento dell’importo complessivamente impegnato nell’anno 2009 per le medesime finalità. Tali disposizioni di risparmio decorrono dall’anno 2011 e valgono per gli anni a seguire, salvo il sopraggiungere di diverse e ulteriori disposizioni.
Non risentono del suddetto limite di spesa le attività di carattere “comunicativo-istituzionale” e cioè le attività di informazione e di comunicazione finalizzate a: a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale.
Viceversa, rientrano nel suddetto limite di spesa e sono, contemporaneamente, soggette ai limiti delle risorse disponibili in bilancio al Dipartimento per l’informazione ed editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, tutte le restanti attività con le quali le amministrazioni dello Stato diffondono comunicazioni a carattere pubblicitario sui mezzi di comunicazione di massa (cosiddette attività a carattere “comunicativo-pubblicitario”). I progetti riguardanti queste comunicazioni vengono inviati, ogni anno, al Dipartimento per l’editoria e contengono, tra le altre cose, le strategie di diffusione con previsione delle modalità e dei mezzi ritenuti più idonei al raggiungimento della massima efficacia della comunicazione. A tal fine le amministrazioni dello Stato devono tenere conto anche delle testate italiane all’estero.
Le spese di produzione degli spot televisivi e dei messaggi radiofonici trasmessi dalle emittenti radiofoniche e televisive private rientrano, solitamente, nelle attività “comunicativo-pubblicitario” e quindi sono soggette al limite di spesa. A meno che non si tratti della diffusione dei messaggi di utilità sociale ovvero di pubblico interesse che la Rai trasmette a titolo gratuito e che le emittenti private, ove autorizzate, possono utilizzare per passaggi gratuiti.
Sono escluse dal limite di spesa anche le spese sostenute dalle amministrazioni in esecuzione di specifici obblighi di legge, quali la pubblicità legale o obbligatoria degli atti pubblici. A tal proposito ricordiamo che il comma 18 dell’articolo 37 della manovra economica approvata dal governo (decreto legge n. 98/2011) ha cancellato gli obblighi di pubblicazione sui giornali delle sentenze di condanna e delle dichiarazioni di morte presunta previsti, rispettivamente, dall’articolo 36 del Codice penale e dall’articolo 729 del Codice di procedura civile.

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