Circolare n. 16 del 25/02/2005 – Credito d’imposta per l’acquisto della carta; esercizio 2004 nota integrativa

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Egregio Editore,

con la presente Le ricordiamo che per le imprese che hanno richiesto la concessione del credito d’imposta per la carta ricorre l’obbligo di certificare il bilancio e di presentarlo alla Presidenza del Consiglio entro trenta giorni dall’approvazione dello stesso.

Ricordiamo che, allo stato, la certificazione del bilancio dovrà essere affidata ad una società di revisione iscritta alla CONSOB.

Evidenziamo poi, che il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere solo in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non si adoperi il credito nel periodo d’imposta in corso alla data di riconoscimento del beneficio, questo potrà essere utilizzato esclusivamente entro il periodo di imposta successivo. Inoltre, l’ammontare della spesa complessiva per l’acquisto della carta e l’importo del credito d’imposta spettante dovranno essere indicati nella dichiarazione dei redditi.

Ricordiamo, ancora, che nella nota integrativa andrà evidenziato l’ammontare della spesa sostenuta per l’acquisto della carta nell’esercizio 2004. Detto valore, evidentemente, deve coincidere con quello indicato nella domanda di concessione del credito di imposta della carta.

Infine, precisiamo che la legge prevede che la fatturazione della carta deve essere distinta da quella per i servizi tipografici. Pertanto, Vi invitiamo a controllare detta circostanza e, se interessati, a godere dei benefici in oggetto anche per l’anno 2005, a chiedere alla tipografia che forniscono entrambe le prestazioni (carta e stampa), di fatturarle distintamente.

Nel restare a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.

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