Circolare n. 16 del 14/04/2020 – Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 ( decreto Liquidità) – Norme in materia di semplificazione e proroghe degli adempimenti fiscali e contabili e credito d’imposta per la sanificazione

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Facendo seguito  alla ns circolare n. 15 dello scorso 9 aprile, con la presente provvediamo a dettagliare gli slittamenti delle scadenze dei versamenti e degli adempimenti previsti dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. Al solito, per semplicità prenderemo come unico riferimento le dimensioni delle imprese che assistiamo e che, pertanto, sono interessate alla lettura di questa circolare.

Sospensione dei versamenti contributivi e fiscali per i mesi di aprile e maggio

L’articolo 18 del decreto introduce, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione la sospensione per i mesi di aprile e/omaggio degli obblighi di versamento: a) delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali, operate in qualità di sostituti d’imposta; b) dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria; c) dell’IVA.

La sospensione per tutti i soggetti che hanno realizzato ricavi o compensi inferiori ad euro 50 milioni a condizione che il fatturato od i corrispettivi del mese di marzo 2020 siano diminuiti di almeno 1/3 rispetto a quelli realizzati nel mese di marzo dell’anno precedente e, per i versamenti dovuti nel mese di maggio, a condizione che la medesima riduzione si sia verificata per il mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile dell’anno precedente. Quindi mese su mese. I versamenti sospesi di cui sopra sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020, ovvero fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

Inoltre, i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni che erano stati prorogati dal 16 al 20 marzo con l’articolo 60 del decreto n. 18/2020 (decreto “Cura Italia”), si considerano tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.

Versamenti degli acconti

Per quanto riguarda gli acconti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, non trovano applicazioni sanzioni ed interessi per il caso di omesso o insufficiente versamento qualora l’importo versato sia almeno pari all’80 per cento di quello dovuto.

Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro

Le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro e quelle relative: 1) all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (come mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari) 2) all’acquisto e all’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (come ad esempio barriere e pannelli protettivi) 3) all’acquisto di detergenti mani e disinfettanti.

Il credito d’imposta è attribuito, fino ad un massimo di 20mila euro per ciascun beneficiario, nella misura del 50% delle spese sostenute nel periodo d’imposta 2020, con un limite di spesa di 50 milioni di euro per il 2020.

Garanzia delle continuità aziendale nella governance aziendale e nei bilanci d’impresa

Gli articoli 6, 7 ed 8 del decreto prevedono una serie di norme volte a sterilizzare, temporaneamente dalla data di entrata in vigore (8 aprile 2020) e fino al 31 dicembre 2020, gli effetti della crisi determinata dal Covid19 sulla gestione delle aziende. In particolare, per l’eventuale perdita di capitale verificatasi nel corso degli esercizi chiusi nel corso del 2020 non operano gli obblighi di riduzione del capitale per perdite e al di sotto del limite legale (con contestuale obbligo di aumento), né tantomeno la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale. Ciò per evitare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi da Covid19 costringa gli amministratori a mettere in liquidazione imprese che sarebbero ancora performanti o, diversamente, li esponga alla responsabilità per gestione non conservativa.

Principi di redazione del bilancio d’esercizio

Nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, è possibile continuare a valutare le voci bilancio tenendo in considerazione il principio di continuità aziendale se esistente nell’ultimo bilancio d’esercizio chiuso prima del 23 febbraio 2020. Questa regola viene inoltre estesa anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati. Diversamente, a causa della situazione anomala determinatasi dopo questa data, numerose imprese sarebbero tenute a redigere i bilanci senza l’ottica della continuità aziendale. Inoltre, dalla data di entrata in vigore del provvedimento e fino al 31 dicembre 2020, non opera il meccanismo di postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. Ciò al fine di non disincentivare un maggior coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di finanziamento.

Come al solito, è necessario poi verificare il percorso di conversione del decreto-legge e gli immancabili decreti di attuazione con particolare riferimento alle misure in materia di credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e dei criteri di redazione dei bilanci.

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