A parziale rettifica della circolare n. 11 evidenziamo che il terzo comma dell’articolo 1 decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, che disciplina, a partire dal 2013, i nuovi criteri relativi alla diffusione, prevede che il prezzo praticato per gli abbonamenti sottoscritti da un unico soggetto per copie destinate ad una pluralità di beneficiari non può essere inferiore al venti per cento di quello di copertina. In realtà la nostra circolare era stata scritta in assenza del testo ufficiale sulla base di una bozza che prevedeva, invece, che lo sconto non potesse essere superiore al venti per cento del prezzo di copertina. Una enorme differenza e ci scusiamo per l’imprecisione dovuta alle ragioni anzidette.
Quindi, nell’ipotesi di un quotidiano con 300 uscite e con il prezzo unitario di 1 euro, gli abbonamenti sottoscritti da un unico soggetto e destinati ad una pluralità di beneficiari saranno validi, sia ai fini del calcolo del contributo, in relazione alla quota variabile, che al rapporto tra distribuito e venduto, a condizione che il prezzo pagato dal contraente non sia inferiore a 60 euro per singolo abbonamento sottoscritto.
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