Circolare n. 15 del 09/04/2020 – Pubblicato il decreto legge cosiddetto “Liquidità”

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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 che disciplina tra le altre misure nuovi strumenti per l’accesso al credito.

Provvediamo ad una prima lettura del provvedimento, provando ad esemplificarlo, in modo da rendere la circolare di facile fruizione. Chiaramente è necessario procedere ad ulteriori aggiornamenti, visto sia il percorso di conversione in legge dell’attuale provvedimento, sia i tempi per i vari provvedimenti di attuazione e di interpretazione autentica richiesti.

Accesso al credito

Le misure in tema di accesso al credito sono contenute negli articoli 1 e 13 del decreto-legge. Per semplicità di esposizione, evidenziamo che non abbiamo preso in considerazione le norme in tema di imprese con fatturato sopra gli 1,5 miliardi di euro o più di 5.000 dipendenti assunti.

Per le imprese che, comunque, hanno un numero di dipendenti inferiore a 500 il finanziamento, fino ad un limite di 5 mni di euro, viene garantito attraverso il fondo centrale di garanzia delle Pmi; per le altre si provvede attraverso la Sace.

Natura della misura

In linea di massima si tratta di una misura volta a favorire l’immissione di liquidità nell’azienda, in quanto lo Stato fornisce, al sussistere di determinati requisiti, una garanzia agli istituti di credito per l’apertura di finanziamenti a favore delle imprese richiedenti. Si tratta, quindi, di favorire l’indebitamento delle imprese in previsione di una prossima ripresa dell’attività economica che consenta la copertura della perdita di fatturato derivata dal Covid19 nei prossimi anni.

Ai sensi della lettera c) del secondo comma dell’articolo 1 del decreto-legge, l’importo del prestito assistito da garanzia non può essere superiore al maggiore tra i due valori tra il 25 per cento del fatturato annuo dell’impresa relativo al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale, e il doppio dei costi del personale come risultante dal bilancio 2019 ovvero da dati certificati se l’impresa non ha certificato il bilancio.

Già si può evidenziare la criticità connessa ai dati risultanti dal bilancio 2019 relativi al fatturato, in quanto è evidente che proprio a causa del Covid19 i termini di approvazione del bilancio sono, per legge, slittati.

L’importo della garanzia pubblica, ai sensi della lettera d) ed e) del secondo comma dell’articolo 1, copre il 90 per cento dell’importo del finanziamento per imprese (con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro attraverso la Sace, per importi fino a 5 milioni di euro attraverso il fondo centrale di garanzie PMI); per le sole piccole e medio imprese anche il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei prossimi 18 mesi nel caso di piccolo medio imprese. Sempre nei limiti del 25 per cento del fatturato, la garanzia è estesa al cento per cento per richieste di finanziamenti entro 25.000 euro. In questa ipotesi, i finanziamenti devono prevedere l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e devono avere una durata non inferiore a 72 mesi. In questa ultima fattispecie, è necessario certificare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di avere sofferto una riduzione dell’attività a seguito della diffusione del Covid19.

Segnaliamo, inoltre, che il comma 12 dell’articolo 1 del decreto-legge subordina l’efficacia della misura all’approvazione della Commissione Europea.

Soggetti beneficiari

Le norme in oggetto si applicano alle imprese, ai professionisti ed ai lavoratori autonomi.

Sono escluse dall’accesso alle anzidette misure le imprese che risultano in difficoltà ai sensi dei Regolamenti europei. Ricordiamo che ai sensi della Comunicazione della Commissione europea si devono intendere imprese in difficoltà: a) le società a responsabilità limitata che hanno perso più della metà del capitale sociale sottoscritto; b) le società, in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, che abbiano perso più della metà dei fondi propri a causa di perdite cumulate; c) le imprese assoggettate a procedura concorsuale; c) le imprese il cui rapporto tra i debiti ed il patrimonio netto contabile dell’impresa siano superiore a 7,5; d) le imprese il cui quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (EBITDA/interessi) sia inferiore a 1,0. Inoltre, sono escluse le imprese le cui esposizioni siano da considerarsi deteriorate, ossia i cui debiti siano stati trattati come sofferenza da parte del sistema creditizio.

L’accesso al finanziamento preclude l’acquisto di azioni proprie e la distribuzione di dividendi nel 2020.

Durata del finanziamento

La garanzia viene rilasciata entro il 31 dicembre 2020 per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità di avvalersi di un preammortamento con durata fino a 24 mesi.

Costi del finanziamento

Le commissioni annuali a favore della Sace, ente che eroga la garanzia, per i crediti garantiti sono pari a 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo ed il terzo anno, 100 punti durante il quarto, quinto e sesto anno. In relazione alle commissioni bancarie, queste devono essere limitate al semplice recupero dei costi e devono, comunque, essere inferiori a quelle che sarebbero state applicate nell’ipotesi di finanziamento privo di garanzia.

Per quelli gestiti dal fondo centrale di garanzia delle Pmi, il costo massimo si prende a riferimento il Rendistato ed il tasso differenziale tra il CDS banche e il CDS Italia, maggiorato dello 0,20 per cento. Si tratta, complessivamente e in sintesi, di un tasso che dovrebbe essere estremamente conveniente rispetto a quello praticato oggi dalle banche, fermo rimanendo poi l’esigenza di verificare in sede applicativa l’effettivo atteggiamento degli istituti di credito.

Natura della garanzia

La garanzia è a prima richiesta, esplicita ed irrevocabile e copre nuovi finanziamenti concessi successivamente all’entrata in vigore del decreto-legge. In altri termini, vi è una tutela assoluta per gli istituti di credito in relazione alla garanzia prestata dallo Stato, a condizione che il finanziamento sia di nuova erogazione rispetto a posizioni debitorie precedenti. L’istituto di credito deve attestare che il nuovo finanziamento incrementi il livello di esposizione complessiva nei suoi confronti da parte dell’Istituto di credito e che, quindi, non si tratti di una semplice acquisizione di garanzia pubblica a fronte di un’esposizione già esistente.

Finalità del finanziamento

Il finanziamento deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante per stabilimenti localizzati in Italia. In altri termini, il finanziamento non può essere utilizzato per rimborsare finanziamenti dei soci o per delocalizzare.

Il procedimento

Per le imprese che accedono al finanziamento attraverso la Sace, la domanda di finanziamento garantito dallo Stato deve essere presentata all’istituto di credito; l’istituto di credito istruisce la pratica e se con esito positivo invia alla Sace la richiesta di emissione della garanzia; questa elabora la richiesta ed emette un codice univoco che consente l’accesso al finanziamento. Evidenziamo che non si tratta di una procedura automatica, in quanto è richiesta una valutazione (di merito, comunque) da parte dell’istituto di credito e una validazione da parte della Sace.

Per le imprese che invece accedono al finanziamento attraverso il fondo per centrale di garanzia per le pmi, il coefficiente di rischio viene calcolato attraverso il modulo di valutazione allegato al decreto del Ministero dello sviluppo economico 12 febbraio 2019.

Segnaliamo che il decreto-legge in commento oltre a fissare e regolare le procedure per l’accesso al credito da parte dei soggetti in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria in atto ha stabilito una serie di proroghe e di semplificazioni, anche di natura fiscale, che saranno oggetto di successivo approfondimento.

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