Circolare n. 15 del 07/03/2008 – Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nella fase successiva alla presentazione delle candidature

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Con la delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 42/08/CSP, sono state divulgate le disposizioni per le modalità di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle consultazioni in oggetto nel periodo che intercorre tra dalla data di presentazione delle candidature fino alla mezzanotte dell’ultimo giorno di votazione.

Pertanto, la disciplina in oggetto si applica nel periodo che va dal 10 marzo (termine ultimo entro cui i partiti o i gruppi politici che intendono partecipare alle elezioni depositano le liste dei candidati relative a ciascuna circoscrizione o regione) e il 14 aprile.

EMITTENTI RADIOTELEVISIVE LOCALI
• In relazione ai programmi di comunicazione politica trasmessi dalle emittenti radiotelevisive locali, l’Autorità ha stabilito che si applica quanto stabilito nella precedente delibera 33/08/CSP di cui alla nostra circolare n. 10/2008:

• In relazione ai messaggi politici autogestiti gratuiti, essi sono organizzati secondo le seguenti disposizioni:
1. parità di condizioni tra i soggetti politici, anche in riferimento alle fasce orarie di trasmissione; durata sufficiente alla motivata esposizione del programma o di un’opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
2. i messaggi in questione, che non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge, non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno un’autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, per un massimo di sei contenitori per ciascuna giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00 – 19:59; seconda fascia 12:00 – 14:59; terza fascia 21:00 – 23:59; quarta fascia 07:00 – 08:59; quinta fascia 15:00 – 17:59; sesta fascia 09:00 – 11:59;
3. ogni messaggio, per tutta la sua durata deve recare la dicitura “messaggio elettorale gratuito” con l’indicazione del soggetto politico committente;
4. nessun soggetto politico può diffondere più di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente radiotelevisiva.
Fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e ai competenti Co.Re.Com., che ne informano l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le proprie richieste. A quest’ultimo fine, può anche essere utilizzato il modello MAG/3/EN.

• In merito ai messaggi politici a pagamento, anche nel periodo disciplinato dalla delibera in commento, le emittenti radiotelevisive interessate devono attenersi a quanto stabilito nella precedente delibera n. 33/08/CSP, per la quale rimandiamo alla nostra circolare n. 10/2008.

• Anche in relazione ai programmi di informazione, resta fermo quanto stabilito alla precedente delibera n. 33/08/CSP.

EMITTENTI RADIOTELEVISIVE NAZIONALI
Per la trasmissione di messaggi politici autogestiti gratuiti, sono previsti gli stessi adempimenti e gli stessi vincoli indicati per le emittenti radiotelevisive locali, cui si rimanda, per la presentazione, non in contraddittorio, di liste e programmi. A differenza della normativa richiamata:
a) le fasce orarie previste sono le seguenti:
1° fascia: 18.00 – 19.59, 2° fascia 14.00 – 15.59, 3° fascia 22.00 – 23.59, 4° fascia 09.00 – 10.59;
b) ogni messaggio deve recare l’annuncio/dicitura “messaggio autogestito” con l’indicazione del soggetto politico committente;
c) nessuno soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente radiotelevisiva;
d) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;
Fino al giorno precedente la data di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le proprie richieste. A quest’ultimo fine, può anche essere utilizzato il modello MAG/3/EN.

Per i programmi di comunicazione politica, oltre quanto esplicato in relazione alle emittenti radiotelevisive locali, è stabilito quanto segue:
1. che gli stessi devono essere collocati in contenitori con cicli a cadenza quindicinale all’interno delle seguenti fasce orarie:
– emittenti televisive: dalle ore 07:00 alle ore 24:00;
– emittenti radiofoniche: dalle ore 07:00 alle ore 01:00 del giorno successivo;
2. che i calendari dei predetti programmi di comunicazione politica devono essere trasmessi – anche a mezzo fax – tempestivamente prima della loro messa in onda all’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni; la stessa comunicazione deve essere trasmessa, tempestivamente, per le eventuali variazioni dei predetti programmi;
3. che, laddove sia possibile, i programmi di comunicazione politica siano diffusi con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti;
4. per le consultazioni in oggetto è possibile la partecipazione di giornalisti che rivolgano domande ai partecipanti, nel rispetto dell’imparzialità e della pari opportunità che devono essere accordati ai soggetti politici.

In relazione ai programmi di informazione, negli stessi deve essere garantita la presenza di tutti i soggetti politici, assicurando la tutela del pluralismo, della completezza, dell’imparzialità, della obiettività e della parità di trattamento tra le diverse forze politiche. I direttori responsabili, i conduttori e i registi sono tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale evitando di influenzare gli elettori.
Non è ammessa, in ogni caso, la presenza ad alcun titolo di candidati o di esponenti politici e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale né inerenti vicende o fatti personali di personaggi politici. E’, infine, fatto divieto di fornire anche in forma indiretta indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze.
Le emittenti radiotelevisive nazionali private sono tenute a comunicare all’Autorità, con cadenza settimanale, il calendario delle trasmissioni effettuate indicando i temi trattati e si soggetti politici invitati.

La delibera in oggetto ha, infine, specificatamente disciplinato la comunicazione politica inerente i confronti tra candidati premier.
In particolare, negli ultimi 10 giorni che precedono il voto, le emittenti televisive nazionali private possono dedicare una trasmissione di confronto tra i candidati premier.
Le modalità di svolgimento delle predette trasmissioni di confronto sono mutuabili da quelle stabilite per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ed emanate, nel corso della seduta del 28 febbraio u.s., dalla Commissione Parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Per quanto riguarda i sondaggi, è fatto divieto – nei 15 giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto – la diffusione di risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori.

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