Circolare n. 14 del 26/05/2010 – Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44. Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli stati membri concernenti l’esercizio delle attività telvisive

0
1068

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29/03/2010 è stato pubblicato il D. Lgs. 44/2010 cd. “Decreto Romani” recante “Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive”. Il provvedimento, che modifica il Testo Unico della radiotelevisione, recepisce la direttiva Ue numero 2007/65/CE in materia di esercizio di attività televisiva e contiene norme di vitale importanza per il settore radiotelevisivo locale e nazionale.

Alcune novità rilevanti sono contenute nell’art. 4 (Definizioni) che sostituisce l’art. 2 del Testo Unico della radiotelevisione. Ai fini della nuova disposizione di legge, nell’ambito delle novità introdotte riguardo l’affollamento pubblicitario e le televendite, si intende per:

a) servizio di media audiovisivo: le comunicazioni commerciali audiovisive ed i servizi il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche. Rientrano in tale definizione la radiodiffusione televisiva – definita anche servizio di media audiovisivo lineare (un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi) la televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in diretta quale il live streaming, la trasmissione televisiva su Internet quale il webcasting e il video quasi su domanda quale il near video on demand, o un servizio di media audiovisivo non lineare (servizio di media audiovisivo fornito per la visione di programmi al momento scelto dall’utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media);
b) emittente: fornitore di servizi di media lineari;
c) fornitore di servizi di media: la persona fisica o giuridica cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo, di cui determina le modalità di organizzazione. Sono esclusi da tale definizione i soggetti che si occupano unicamente della trasmissione di programmi, la cui responsabilità editoriale ricade su terzi;
d) comunicazione commerciale audiovisiva: immagini, siano esse sonore o non, che sono destinate a promuovere, direttamente o indirettamente, le merci, i servizi o l’immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un’attività economica e comprendenti la pubblicità televisiva, la sponsorizzazione, la televendita e l’inserimento di prodotti. Tali immagini accompagnano o sono inserite in un programma dietro pagamento o altro compenso o a fini di autopromozione;
e) pubblicità televisiva: ogni forma di messaggio televisivo trasmesso dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da un’impresa pubblica o privata o da una persona fisica nell’ambito di un’attività commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
f) spot pubblicitario: una forma di pubblicità televisiva a contenuto predeterminato, trasmessa dalle emittenti radiofoniche e televisive, sia analogiche che digitali;
g) comunicazione commerciale audiovisiva occulta: la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, qualora tale presentazione sia fatta dal fornitore di servizi di media per perseguire scopi pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura. Tale presentazione si considera intenzionale, in particolare, quando è fatta dietro pagamento o altro compenso;
h) sponsorizzazione: ogni contributo di un’impresa pubblica o privata o di una persona fisica, non impegnata nella fornitura di servizi di media audiovisivi o nella produzione di opere audiovisive, al finanziamento di servizi o programmi di media audiovisivi al fine di promuovere il proprio nome, il proprio marchio, la propria immagine, le proprie attività o i propri prodotti;
i) televendita: le offerte dirette trasmesse al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
j) inserimento di prodotti o product placement: ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell’inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o a un marchio così che appaia all’interno di un programma dietro pagamento o altro compenso;
k) telepromozione:ogni forma di pubblicità consistente nell’esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, fatta dall’emittente televisiva o radiofonica, sia analogica che digitale, nell’ambito di un programma, al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti.
Le comunicazioni commerciali audiovisive, che comprendono anche la pubblicità televisiva, le sponsorizzazioni, le televendite e l’inserimento di prodotti, devono rispettare le seguenti prescrizioni:

I) devono essere sempre prontamente riconoscibili;
II) non sono consentite comunicazioni commerciali audiovisive occulte;
III) non devono pregiudicare il rispetto della dignità umana;
IV) non devono comportare nè promuovere discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, nazionalità, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;
V) non devono incoraggiare comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza né comportamenti gravemente pregiudizievoli per la protezione dell’ambiente;
VI) non devono esortare i minori ad acquistare o locare un prodotto o un servizio sfruttando la loro inesperienza o credulità, né devono incoraggiarli a persuadere i loro genitori o altri ad acquistare i beni o i servizi pubblicizzati, né sfruttare la particolare fiducia che i minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone, né mostrare senza motivo minori che si trovano in situazioni pericolose;
A tal fine, Il Ministero, d’intesa con l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e sentito il Ministero della salute, incoraggia i fornitori di servizi di media ad elaborare codici di condotta concernenti le comunicazioni audiovisive commerciali non appropriate che accompagnano i programmi per bambini o vi sono incluse, relative a prodotti alimentari o bevande che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, in particolare quelle come i grassi, gli acidi grassi trans, gli zuccheri, il sodio o il sale, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata.
Non sono ammesse le comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche per le sigarette e gli altri prodotti a base di tabacco, né quelle per i medicinali e le cure mediche disponibili unicamente su prescrizione medica. Nel caso di comunicazioni commerciali per le bevande alcoliche, è richiesto che le stesse non si rivolgano specificatamente ai minori, né incoraggino il consumo eccessivo delle bevande stesse.

Interruzioni pubblicitarie
La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale e devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali. Le nuove disposizioni prevedono che:
1) gli spot pubblicitari e di televendita isolati, salvo se inseriti in trasmissioni di eventi sportivi, devono costituire eccezioni. La pubblicità televisiva e gli spot di televendita possono essere inseriti anche nel corso di un programma in modo tale che non ne sia pregiudicata l’integrità, tenuto conto degli intervalli naturali dello stesso nonché della sua durata e natura, nonché i diritti dei titolari.
2) l’inserimento di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, liriche e musicali è consentito negli intervalli abitualmente effettuati nelle sale teatrali.
3) la trasmissione di notiziari televisivi, lungometraggi cinematografici, film prodotti per la televisione, ad esclusione di serie, seriali, romanzi a puntate e documentari, può essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti.
4) la pubblicità e la televendita non possono essere inserite durante la trasmissione di funzioni religiose. La trasmissione di programmi per bambini può essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti, purché la durata (tempo di trasmissione compreso tra l’inizio della sigla di apertura e la fine della sigla di chiusura del programma) della trasmissione sia superiore a trenta minuti.
Limiti di affollamento pubblicitario
Il Decreto di cui all’oggetto prevede importanti novità riguardo i limiti di affollamento pubblicitario. In particolare prevede che il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità da parte delle emittenti radiofoniche e televisive, anche analogiche, in ambito nazionale, diverse dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, è portato al 20 per cento se comprende forme di pubblicità diverse dagli spot pubblicitari, come le telepromozioni. Restano comunque fermi, per le emittenti televisive nazionali private (con esclusione di quelle i cui palinsesti sono dedicati esclusivamente a pubblicità, televendite e autopromozioni), i limiti di affollamento giornaliero ed orario rispettivamente del 15% e del 18%.
La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un’eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un’ora, deve essere recuperata nell’ora antecedente o successiva. La pubblicità locale è riservata alle emittenti, anche analogiche, e alle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale.
I soggetti diversi dalle emittenti, anche analogiche, e dalle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale, ivi inclusa la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, sono tenuti a trasmettere messaggi pubblicitari contemporaneamente, e con identico contenuto su tutti i bacini serviti.
I messaggi pubblicitari, facenti parte di iniziative promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori editoriali e librai, volte a sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi gratuitamente o a condizioni di favore da emittenti, anche analogiche, da emittenti radiofoniche, pubbliche e private, e brevi messaggi pubblicitari rappresentati da anteprime di opere cinematografiche di prossima programmazione di nazionalità europea, non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di affollamento pubblicitario.
Inoltre, al computo dei limiti di affollamento pubblicitario, non concorrono le finestre di televendita. Le stesse devono dunque avere una durata minima ininterrotta di 15 minuti, che vengono ridotti a 3 nel caso di diffusione radiofonica. E’ altresì stabilito che le finestre di televendite devono essere chiaramente identificate come tali con mezzi ottici o acustici.
L’ora d’orologio si computa partendo, per ciascuna giornata di programmazione, dall’ora e dal minuto di inizio delle trasmissioni di ciascuna emittente, anche analogica. Per “orario giornaliero di programmazione” si intende il tempo che intercorre, per ciascun giorno solare, tra l’inizio ed il termine effettivo delle trasmissioni di ciascuna emittente, anche analogica.

Sponsorizzazioni

Una delle novità più rilevanti del Decreto in oggetto è costituita dall’abrogazione del divieto assoluto di sponsorizzare i notiziari. L’art. 39 del Testo Unico, nella sua nuova formulazione, vieta, infatti, la sponsorizzazione dei soli telegiornali, radiogiornali e notiziari di carattere politico.

I programmi sponsorizzati devono, inoltre, rispettare i seguenti requisiti:

• devono essere chiaramente riconoscibili e indicare il nome o il logotipo dello sponsor all’inizio o alla fine del programma. In ambito locale il riconoscimento può esprimersi anche mediante segnali acustici e visivi, trasmessi in occasione delle interruzioni dei programmi accompagnati dalla citazione del nome e del marchio dello sponsor;
• i programmi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attività principale consista nella fabbricazione o vendita di sigarette o altri prodotti del tabacco ovvero nella fabbricazione o vendita di superalcolici;
• non sono ammesse sponsorizzazioni di specifici medicinali o cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica, ed è vietato mostrare il logo di una sponsorizzazione durante i programmi per bambini, i documentari e i programmi religiosi.

Inserimento dei prodotti (Product Placement)

Il product placement costituisce una delle più interessanti novità introdotte nel nuovo ordinamento a seguito del recepimento della Direttiva europea sui servizi di media audiovisivi, e consiste nell’inserire o far riferimento a un prodotto, a un servizio o a un marchio così che appaia nelle opere cinematografiche, in film e serie prodotti per i servizi di media audiovisivi, in programmi sportivi e in programmi di intrattenimento leggero, con esclusione dei programmi per bambini. L’inserimento può avvenire sia dietro corrispettivo monetario ovvero dietro fornitura gratuita di determinati beni e servizi, quali aiuti alla produzione e premi, in vista della loro inclusione all’interno di un programma. Ciò purché il contenuto dei programmi non sia in alcun modo influenzato dai beni e servizi inseriti e purché i programmi stessi non siano confezionati in modo da dare ai prodotti un indebito risalto o in modo da incoraggiarne l’acquisto con specifici riferimenti promozionali.
Se il programma nel quale sono inseriti i beni o servizi è prodotto ovvero commissionato dal fornitore di servizi di media audiovisivi o da società da esso controllata, è richiesto che i telespettatori debbano essere chiaramente informati dell’esistenza dell’inserimento di prodotti medianti avvisi all’inizio e alla fine della trasmissione, nonché alla ripresa dopo un’interruzione pubblicitaria.

Non possono formare oggetto del product placement i prodotti a base di tabacco o di sigarette (ovvero i prodotti di imprese la cui principale attività è costituita dalla produzione o vendita di prodotti a base di tabacco), così come i prodotti medicinali o le cure mediche che si possono ottenere solo su prescrizione medica.

I soggetti interessati ad utilizzare questa forma di comunicazione commerciale (emittenti, anche analogiche, concessionarie di pubblicità, produttori, etc.) sono chiamati a dotarsi di procedure di autoregolamentazione con cui applicare la nuova disciplina, con l’obbligo di comunicare le medesime procedure all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, a cui spetta verificarne l’attuazione.

Agli inserimenti di prodotti non si applicano le norme in materia di affollamento pubblicitario previste per le emittenti private operanti in ambito nazionale, sia in chiaro che a pagamento.

Produzione audiovisiva europea (emittenti nazionali e satellitari)

Il Decreto in oggetto reintroduce gli obblighi di programmazione per tutti gli operatori (compresa la pay-tv), nonché le quote di programmazione e di investimento previsti per la Rai e l’accorciamento dei tempi per l’emanazione del regolamento nel cui ambito dovranno essere fissate le sottoquote in favore della cinematografia nazionale, non solo per quanto attiene agli obblighi di investimento, ma anche di programmazione.

In particolare, le emittenti televisive, anche analogiche, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, compresa la pay per view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, devono riservare ogni anno almeno il 10 per cento del tempo di diffusione alle opere europee degli ultimi cinque anni, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. Le stesse dovranno riservare il 10 per cento almeno dei propri introiti netti annui, così come indicati nel conto economico dell’ultimo bilancio di esercizio disponibile, alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all’acquisto di opere europee realizzate da produttori indipendenti. Tali introiti sono quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilità editoriale, inclusi i palinsesti diffusi o distribuiti attraverso piattaforme diffusive o distributive di soggetti terzi. La percentuale di cui al primo periodo deve essere raggiunta assegnando una quota adeguata ad opere recenti, vale a dire quelle diffuse entro un termine di cinque anni dalla loro produzione, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte.

Tutela dei minori

Al fine di garantire un’adeguata tutela ai minori, l’art. 34 del Testo Unico, nella sua nuova formulazione, prevede che l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni stabilisca, con proprio regolamento (da adottarsi entro il prossimo 30 giugno), la disciplina contenente “l’indicazione degli accorgimenti tecnicamente realizzabili” – come l’uso di numeri di identificazione personale e sistemi di filtraggio o di identificazione – atti ad evitare che i minori vedano o ascoltino normalmente i programmi. I fornitori di servizi di media audiovisivi o di servizi dovranno conformarsi alla regolamentazione che l’Autorità emanerà, entro trenta giorni dalla data in cui la relativa delibera entrerà in vigore.
Con riguardo ad altri tipi di contenuti, come i film vietati ai minori di quattordici anni, rimane il divieto di trasmissione prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7,00, con la precisazione che tale divieto si applica sia alla diffusione in chiaro che a quella a pagamento, nonché alla fornitura a richiesta. Viene confermato l’obbligo di adottare specifiche misure per tutelare i minori nella fascia oraria di programmazione compresa tra le 16,00 e le 19,00 e, con riguardo ai programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, se ne vieta la diffusione “a meno che la scelta dell’ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell’area di diffusione assistano normalmente a tali programmi”. Nel caso di loro trasmissione, sia in chiaro che a pagamento, è richiesto che siano preceduti da un’avvertenza acustica o che, all’inizio e nel corso della trasmissione, siano identificati attraverso l’uso di un simbolo visivo.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome