Con la delibera n. 283/11/CONS, pubblicata sulla G.U. n. 140 del 18/06/2011, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in applicazione dell’art. 5, comma 3, del DPR n. 223 del 2010, ha ritenuto necessario modificare ed integrare la delibera 666/08/CONS recante “Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli Operatori di Comunicazioni”. In premessa, evidenziamo che la nuova normativa riguarda le imprese editrici di testate che accedono ai contributi all’editoria. In pratica, nonostante il Regolamento di delegificazione previsto dal comma 1 dell’art. 44 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, entri in vigore dal 2012, l’Autorità ha deciso di anticiparne gli effetti al 2011 con un sovraccarico di adempimenti per gli editori richiedenti i contributi di cui all’art. 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché quelli di cui all’art. 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Ai soggetti di cui sopra vengono richieste le seguenti dichiarazioni supplementari: 1. gli editori richiedenti i contributi di cui sopra devono produrre una dichiarazione degli assetti partecipativi contenente le seguenti informazioni; a) l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto; b) l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei soci e delle titolarità delle partecipazioni delle società che detengono azioni o quote dell’editore;
c) l’indicazione del capitale sociale, dell’elenco dei soci e delle titolarità delle partecipazioni dei soci delle società di cui al punto b) e dei loro soci ad ogni livello della catena partecipativa, fino all’individuazione di tutte le persone fisiche che, direttamente o indirettamente, partecipano al capitale dell’editore richiedente i contributi. 2. Gli editori richiedenti i contributi di cui sopra, per i quali la testata edita sia di proprietà di terzi, devono trasmettere, nell’ambito della comunicazione annuale, lo sviluppo degli assetti societari del proprietario della testata secondo le medesime modalità di cui al precedente punto 1. E questa è la novità più importante e impegnativa. 3. Per ciascuno dei soggetti giuridici per i quali sono stati prodotti capitale sociale, elenco dei soci e titolarità delle partecipazioni, è fatto obbligo di indicare gli organi amministrativi. Quindi sono obbligati sia i proprietari che gli editori delle testate. Qualora tra gli organi amministrativi comunicati siano presenti persone giuridiche, è fatto obbligo agli editori richiedenti i contributi di comunicare gli assetti amministrativi e gli assetti proprietari delle stesse. 4. Gli editori richiedenti i contributi di cui sopra devono trasmettere, in via telematica, una dichiarazione con la quale comunicano le eventuali situazioni di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. con altri soggetti iscritti al ROC relative all’anno di riferimento ovvero l’assenza delle stesse. 5. Gli editori richiedenti i contributi di cui sopra devono trasmettere, in via telematica, una dichiarazione con la quale comunicano le eventuali situazioni di collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c. con altri soggetti iscritti al ROC relative all’anno di riferimento ovvero l’assenza delle stesse. Facciamo notare che per situazioni di collegamento vengono intese anche quelle di carattere contrattuale e, quindi, segnaliamo le difficoltà a redarre le dichiarazioni richieste nei tempi dovuti.
Nell’ambito della comunicazione annuale 2011 o comunque non oltre il 31 luglio 2011, gli editori che abbiano richiesto i contributi di cui sopra, comunicano le suddette informazioni aggiornate al 31 dicembre 2010. Si evidenzia che gli adempimenti di cui sopra sono condizione sine qua non per il rilascio dell’attestazione di regolarità richiesta dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria per l’erogazione dei contributi. Eventuali errori e/o ritardi nell’ottemperanza delle predette comunicazioni (sia da parte degli editori che da parte dei proprietari delle testate) comporteranno il rilascio dell’attestazione di regolarità solo al termine di apposito procedimento sanzionatorio.
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