Ai sensi del comma 637 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’aliquota Iva del 4 per cento si applica anche ai libri e ai giornali, sia quotidiani che periodici, diffusi con qualunque mezzo, quindi anche in via telematica.
La condizione per accedere all’aliquota agevolata è che la pubblicazione sia identificata da un codice ISSN o ISBN. Ne deriva, quindi, che il controllo, sull’effettività dell’attività editoriale che è, pertanto, presupposto per accedere all’aliquota Iva agevolata viene rimesso al centro nazionale ISSN e ISNB.
Ricordiamo che a partire dal 31 dicembre 2016 tutte le pubblicazioni periodiche (ricordiamo che l’ISSN caratterizza le pubblicazioni periodiche, mentre l’ISBN quelle prive di detto carattere) dovranno essere obbligatoriamente dotate del relativo codice ISSN.
Segnaliamo per gli editori di prodotti periodici che, in presenza di un’unica testata distribuita sia in versione cartacea che telematica è necessario richiedere più ISSN, uno per ciascun supporto, anche se il titolo resta invariato.
Infatti, solo le riproduzioni effettuate allo scopo di sostituire la pubblicazione originale, in altri termini i facsimili, conservano l’ISSN della pubblicazione originale. Nell’ipotesi di pubblicazione online, invece, è sufficiente avere un solo ISSN per identificare tutte le differenti versioni del prodotto pubblicate con il medesimo titolo.