Oltre alle modifiche analizzate con le nostre circolari 7/2022, 9/2022 e 10/2022, una delle principali novità apportate dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177 è rappresentata dalle modifiche in materia di utilizzabilità dei contenuti da parte degli istituti di tutela del patrimonio culturale e dagli organismi di ricerca.
La lettera g) del primo comma dell’articolo 1 del decreto legislativo, interamente richiamata dalla Direttiva 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 garantisce l’utilizzo e la riproduzione di copie di opere e di altri materiali protetti su qualsiasi supporto da parte degli istituti di tutela del patrimonio culturale. Chiaramente questa deroga è limitata all’esigenza di conservare le opere ed esclude qualsiasi finalità commerciale.
Nuova norma: Lettera g) primo comma dell’articolo 1: “All’articolo 68, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Gli istituti di tutela del patrimonio culturale di cui all’articolo 70-ter, comma 3, per finalità di conservazione e nella misura a tal fine necessaria, hanno sempre il diritto di riprodurre e realizzare copie di opere o di altri materiali protetti, presenti in modo permanente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato e su qualsiasi supporto. È nulla qualsiasi pattuizione avente ad oggetto limitazioni o esclusioni di tale diritto»”.
Norma di riferimento: il comma ter dell’articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633 prevede che: “Ai fini della presente legge per istituti di tutela del patrimonio culturale si intendono le biblioteche, i musei, gli archivi, purché aperti al pubblico o accessibili al pubblico, inclusi quelli afferenti agli istituti di istruzione, agli organismi di ricerca e agli organismi di radiodiffusione pubblici, nonché gli istituti per la tutela del patrimonio cinematografico e sonoro e gli organismi di radiodiffusione pubblici”.
La lettera h) del primo comma dell’articolo 1 introduce una serie di disposizioni volte a tutelare, comunque, la circolazione dei contenuti nell’ambito dell’istruzione, della didattica, della ricerca scientifica e, comunque, dell’utilizzo comune e condiviso del patrimonio pubblico costituito dalla cultura.
In particolare, l’articolo 70-bis, introdotto nell’ordinamento, tende a tutelare l’utilizzo di brani o parti di essi da parte degli istituti di istruzione nell’ambito dell’attività didattica e limitatamente ai soggetti attivi (docenti) e passivi (discenti) coinvolti in detta attività. Questo diritto è escluso nell’ipotesi in cui il materiale sia specificamente destinato a tale attività, anche con licenze di libero utilizzo. In ogni caso, è fatto obbligo da parte di chi utilizza il detto materiale di menzionare il titolo dell’opera, l’autore, l’editore ed il traduttore. In altri termini, con questa norma il legislatore evita che le tutele in tema di diritto d’autore possano limitare il diritto alla formazione e all’istruzione. Inoltre, medesimo articolo garantisce agli istituti di ricerca e di tutela del patrimonio culturale il diritto di riprodurre opere o parti di opere. La riproduzione consente anche la pubblicazione dei risultati della ricerca, laddove si trasformino in opere originali. Le copie effettuate devono essere memorizzate con un adeguato livello di sicurezza e conservate diligentemente senza finalità ulteriori rispetto alla ricerca scientifica. Il diritto di estrazione dei contenuti è molto ampio, in quanto viene prevista anche l’estrazione massiva dei dati. Gli enti autorizzati a detta attività sono le biblioteche, i musei, gli archivi aperti o accessibili al pubblico, le università e gli istituti di ricerca a condizione che operino senza scopo di lucro o abbiano finalità pubblica.
Nuova norma: Lettera h) primo comma dell’articolo 1: “dopo l’articolo 70, sono inseriti i seguenti: «Art. 70-bis. – 1. Sono liberi il riassunto, la citazione, la riproduzione, la traduzione e l’adattamento di brani o di parti di opere e di altri materiali e la loro comunicazione al pubblico se effettuati con mezzi digitali, esclusivamente per finalità illustrative ad uso didattico, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, nonché sotto la responsabilità di un istituto di istruzione, nei suoi locali o in altro luogo o in un ambiente elettronico sicuro, accessibili solo al personale docente di tale istituto e agli alunni o studenti iscritti al corso di studi in cui le opere o gli altri materiali sono utilizzati. 2. Il riassunto, la citazione e la riproduzione di brani o di parti di opere e di altri materiali e la loro comunicazione al pubblico sono sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell’opera, dei nomi dell’autore, dell’editore e del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull’opera. 3. L’eccezione di cui al comma 1 non si applica al materiale destinato principalmente al mercato dell’istruzione e agli spartiti e alle partiture musicali quando sono disponibili sul mercato opportune licenze volontarie che autorizzano gli utilizzi ivi previsti e quando tali licenze rispondono alle necessità e specificità degli istituti di istruzione e sono da questi facilmente conoscibili ed accessibili. 4. Gli utilizzi di opere e di altri materiali di cui al comma 1 aventi luogo in Italia da parte di un istituto di istruzione che ha sede in un altro Stato membro si intendono effettuati esclusivamente nel suddetto Stato membro. 5. Sono nulle le pattuizioni contrarie a quanto previsto dal presente articolo. dopo l’articolo 70, sono inseriti i seguenti: Art. 70-ter. – 1. Sono consentite le riproduzioni compiute da organismi di ricerca e da istituti di tutela del patrimonio culturale, per scopi di ricerca scientifica, ai fini dell’estrazione di testo e di dati da opere o da altri materiali disponibili in reti o banche di dati cui essi hanno lecitamente accesso, nonché la comunicazione al pubblico degli esiti della ricerca ove espressi in nuove opere originali. 2. Ai fini della presente legge per estrazione di testo e di dati si intende qualsiasi tecnica automatizzata volta ad analizzare grandi quantità di testi, suoni, immagini, dati o metadati in formato digitale con lo scopo di generare informazioni, inclusi modelli, tendenze e correlazioni. 3. Ai fini della presente legge per istituti di tutela del patrimonio culturale si intendono le biblioteche, i musei, gli archivi, purché aperti al pubblico o accessibili al pubblico, inclusi quelli afferenti agli istituti di istruzione, agli organismi di ricerca e agli organismi di radiodiffusione pubblici, nonché gli istituti per la tutela del patrimonio cinematografico e sonoro e gli organismi di radiodiffusione pubblici. 4. Ai fini della presente legge, per organismi di ricerca si intendono le università, comprese le relative biblioteche, gli istituti di ricerca o qualsiasi altra entità il cui obiettivo primario è quello di condurre attività di ricerca scientifica o di svolgere attività didattiche che includano la ricerca scientifica, che alternativamente: a) operino senza scopo di lucro o il cui statuto prevede il reinvestimento degli utili nelle attività di ricerca scientifica, anche in forma di partenariato pubblico-privato; b) perseguano una finalità di interesse pubblico riconosciuta da uno Stato membro dell’Unione europea. 5. Non si considerano organismi di ricerca quelli sui quali è esercitata da imprese commerciali un’influenza determinante tale da consentire un accesso su base preferenziale ai risultati generati dalle attività di ricerca scientifica. 6. Le copie di opere o di altri materiali realizzate in conformità al comma 1 sono memorizzate con un adeguato livello di sicurezza e possono essere conservate e utilizzate unicamente per scopi di ricerca scientifica, inclusa la verifica dei risultati della ricerca. 7. I titolari dei diritti sono autorizzati ad applicare, in misura non eccedente a quanto necessario allo scopo, misure idonee a garantire la sicurezza e l’integrità delle reti e delle banche dati in cui sono ospitati le opere o gli altri materiali. 8. Le misure di cui ai commi 6 e 7 possono essere definite anche sulla base di accordi tra le associazioni dei titolari dei diritti, gli istituti di tutela del patrimonio culturale e gli organismi di ricerca. 9. Sono nulle le pattuizioni in contrasto con i commi 1, 6 e 7 del presente articolo; Art. 70-quater. – 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 70-ter, sono consentite le riproduzioni e le estrazioni da opere o da altri materiali contenuti in reti o in banche di dati cui si ha legittimamente accesso ai fini dell’estrazione di testo e di dati. L’estrazione di testo e di dati è consentita quando l’utilizzo delle opere e degli altri materiali non è stato espressamente riservato dai titolari del diritto d’autore e dei diritti connessi nonché dai titolari delle banche dati. 2. Le riproduzioni e le estrazioni eseguite ai sensi del comma 1 possono essere conservate solo per il tempo necessario ai fini dell’estrazione di testo e di dati. 3. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo sono in ogni caso garantiti livelli di sicurezza non inferiori a quelli definiti per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 70-ter”.
Norma di riferimento: il comma 12 dell’articolo 69 quater della legge 22 aprile 1941, n. 633, abrogato, prevedeva che: “Non possono essere considerate orfane le opere in commercio”. Ricordiamo che sono considerate orfane le opere o i fonogrammi se, anche a seguito di diligente e registrata ricerca, non risulta possibile individuare i titolari dei diritti sugli stessi beni. Come detto, nella sostanza la lettera h) del primo comma dell’articolo 1 del decreto legislativo interviene attraverso l’introduzione di nuovi articoli e non con la soppressione o modifica di norme già esistenti.
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