Con la delibera n. 34/09/CSP, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18/03/2009, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, al fine di salvaguardare il divieto di diffusione di messaggi pubblicitari e televendite con potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi, ha emanato un apposito provvedimento che definisce i parametri tecnici e le metodologie di rilevamento del livello sonoro dei messaggi pubblicitari e delle televendite.
In ottemperanza a quanto già disposto dal Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 integrato dalle modifiche apportate dalle delibere nn. 250/04/CSP, 34/05/CSP, 105/05/CSP, 132/06/CSP, 162/07/CSP e 12/08/CSP, le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e i fornitori di contenuti operanti su frequenze terrestri e via satellite non possono diffondere messaggi pubblicitari e televendite con una potenza superiore a quella ordinaria dei programmi trasmessi.
Il sistema di misurazione della potenza sonora e gli strumenti di misura utilizzati sono quelli raccomandati dalla Conferenza di Ginevra (raccomandazione ITU-R BS 1770 e 1771). La prima definisce li algoritmi di misura del segnale per determinarne la potenza audio. La seconda, invece, definisce i parametri tecnici che devono avere gli strumenti utilizzati per la misurazione.
Il criterio seguito dall’Autorità al fine di determinare la soglia del livello sonoro dei messaggi pubblicitari e delle televendite prevede due distinte misurazioni riferite al breve e al lungo periodo e il calcolo della differenza tra i livelli del segnale audio relativo ai programmi televisivi normalmente trasmessi ed il livello medio del segnale audio relativo ad un campione di pubblicità di televendita.
Nella misurazione di breve periodo il livello sonoro dei programmi viene misurato come media su un intervallo di osservazione pari a 6 ore scelte nella programmazione non immediatamente precedente l’emissione del messaggio pubblicitario in esame, ma separata di almeno trenta minuti; il livello del messaggio pubblicitario o della televendita è misurato su un intervallo di osservazione riferito a ciascuna unità indivisibile (singolo spot pubblicitario, singola trasmissione di televendita). Il livello di emissione di ogni messaggio pubblicitario o televendita deve essere non superiore al livello ordinario dei programmi con una soglia di tolleranza pari a 1,5 dB. La verifica del superamento del livello sonoro del messaggio pubblicitario o della televendita, rispetto al livello sonoro del programma, è effettuata sulla base di almeno 30 rilevazioni. Si ritiene accertato il superamento quando in almeno il 10% dei casi misurati il livello sonoro medio del messaggio pubblicitario o della televendita supera il livello sonoro medio del programma, tenendo conto della soglia di tolleranza di 1,5 dB.
Nella misurazione di lungo periodo il livello ordinario dei programmi è misurato come media su un intervallo di osservazione pari a 7 giorni di programmazione per ciascun canale televisivo; il livello del messaggio pubblicitario o della televendita è misurato su un intervallo di osservazione riferito a ciascuna unità indivisibile (singolo spot pubblicitario, singola trasmissione di televendita). Il livello di emissione di ogni messaggio pubblicitario o televendita deve essere non superiore al livello ordinario dei programmi con una soglia di tolleranza pari a 0.5 dB. La verifica del superamento del livello sonoro del messaggio pubblicitario o della televendita, rispetto al livello sonoro del programma, è effettuata sulla base almeno 60 rilevazioni. Si ritiene accertato il superamento quando in almeno il 5% dei casi misurati il livello sonoro medio del messaggio pubblicitario o della televendita supera il livello sonoro medio del programma, tenendo conto della soglia di tolleranza di 0,5 dB.
Il superamento dei livelli sonori in almeno una delle due misurazioni effettuate comporterà immediatamente l’infrazione. In questo caso, l’Autorità disporrà i necessari accertamenti e contesterà gli addebiti agli interessati, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni. Trascorso tale termine o quando le giustificazioni risultino inadeguate, l’Autorità diffiderà gli interessati a cessare il comportamento illegittimo entro un termine non superiore a quindici giorni. Ove il comportamento illegittimo persista oltre il termine sopraindicato, l’Autorità delibererà l’irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra i 5.165 euro a 51.646 euro.
Le verifiche dei livelli sonori verranno affidate ad un ente terzo individuato dall’Autorità ed inizieranno dopo un periodo di prova di sei mesi a decorrere dall’entrata in vigore della Delibera. Durante questo periodo saranno sospesi i provvedimenti sanzionatori.
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