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Circolare n. 13 del 05/05/2011 – Disposizioni di attuazione della disciplina in m ateria di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per i referendum consultivi indetti dalla Regione Campania per i giorni 5 e 6 giugno 2011

Nella delibera n. 106/11/CSP, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha dettato le “disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per i referendum consultivi indetti dalla regione Campania per i giorni 5 e 6 giugno 2011”, aventi ad oggetto i seguenti quesiti:

– “Volete che le circoscrizioni dei comuni di “Aversa” e di “Cesa” vengano modificate secondo il piano pubblicato?”
– “Volete che il comune di “Centola” assuma la nuova denominazione di “Centola Palinuro”?
– “Volete che sia istituito il nuovo comune di “Ischia” mediante la fusione dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana”?
Nei confronti delle emittenti radiofoniche e televisive private locali e della stampa quotidiana e periodica si applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313 e le disposizioni di cui alla delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005.
Le disposizioni della presente hanno efficacia dal giorno successivo alla data di pubblicazione della delibera in oggetto sulla Gazzetta Ufficiale e sino a tutto il 6 giugno 2011 e valgono esclusivamente nei territori interessati dalla consultazione referendaria.

RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA LOCALE

Nel periodo tra l’entrata in vigore della delibera in oggetto e la chiusura della campagna referendaria, i programmi di comunicazione politica , diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche private locali devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici favorevoli o contrari al quesito referendario, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.
L’eventuale assenza di sostenitori di una delle due indicazioni di voto non pregiudica l’intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.
Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive locali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 24,00 e dalle emittenti radiofoniche locali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 5,00 e le ore 1,00 del giorno successivo.
I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) che ne informa l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.
Nei programmi di comunicazione politica sul tema delle consultazioni referendarie in oggetto non è consentito alcun riferimento ad altre competizioni elettorali eventualmente in corso.

Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della delibera in oggetto e quella di chiusura della campagna referendaria, le emittenti radiofoniche e televisive locali private che diffondono le proprie trasmissioni nella Regione Campania possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contradditorio delle posizioni favorevoli o contrarie a ciascun quesito referendario.
A tale scopo, entro il terzo giorno successivo alla data di pubblicazione della delibera in esame sulla Gazzetta Ufficiale, le emittenti rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l’emittente locale informa i soggetti politici che presso la sua sede (di cui viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare), è depositato un documento (che può essere reso disponibile anche sul sito web dell’emittente), concernente:
a) la trasmissione dei messaggi;
b) il numero massimo dei contenitori predisposti;
c) la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti;
d) il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto.
A tal fine è possibile utilizzare il modello MAG/1/RR.
Il documento di cui sopra deve essere inviato, anche a mezzo telefax, al Co.Re.Com., che ne informa l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché, possibilmente con almeno tre giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto (modello MAG/2/RR).
Nella pubblicazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito, le emittenti devono osservare le seguenti modalità:
a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito fra i soggetti politici;
b) i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i favorevoli ed i contrari, anche con riferimento alle fasce orarie;
c) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
d) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di sei contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00 – 19,59; seconda fascia 12,00 – 14,59; terza fascia 21,00 – 23,59; quarta fascia 7,00 – 8,59; quinta fascia 15,00 – 17,59; sesta fascia 9,00 – 11,59;
e) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
f) nessun soggetto politico può diffondere più di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
g) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura “messaggio referendario gratuito” con l’indicazione del soggetto politico committente.

La collocazione dei messaggi all’interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del Co.Re.Com., alla presenza di un funzionario dello stesso.
La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all’interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all’interno delle singole fasce.
Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referendario.

Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, fino a tutto il penultimo giorno antecedente la data della votazione, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere messaggi politici a pagamento sono tenute a dare notizia dell’offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.
La prima messa in onda dell’avviso di cui sopra costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo referendario.
Nell’avviso le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e di fax, è depositato un documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:
a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l’indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
b) le modalità di prenotazione degli spazi;
c) le tariffe per l’accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;
d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.
Per l’accesso agli spazi relativi ai messaggi politici le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici . Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.
Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale.
Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale è tenuta a praticare una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari.
Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi a pagamento differenziati per diverse aree territoriali, dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.
Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi a pagamento devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio dal seguente contenuto: “Messaggio referendario a pagamento”, con l’indicazione del soggetto politico committente.
Per le emittenti televisive locali i messaggi a pagamento devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: “Messaggio referendario a pagamento”, con l’indicazione del soggetto politico committente.
Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.

Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un’emittente nazionale sono disciplinate dal codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della delibera in esame e fino alla chiusura delle operazioni di voto, nei programmi di informazione le emittenti radiofoniche e televisive locali private che diffondono le proprie trasmissioni nelle Regioni interessate devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l’obiettività, l’imparzialità e l’equità; a tal fine, quando vengano trattate questioni relative ai temi oggetto del referendum, deve essere assicurato l’equilibrio e il contraddittorio tra i soggetti favorevoli o contrari al quesito referendario.
Resta comunque salva per l’emittente la libertà di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.

Le emittenti locali a carattere comunitario possono esprimere i principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e fino alla chiusura delle operazioni di voto, in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto relative al referendum. Direttori dei programmi, registi, conduttori e ospiti devono attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche in modo surrettizio e allusivo, le libere scelte dei votanti, evitando che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari al quesito referendario

Le disposizioni fin qui illustrate non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.
I partiti sono tenuti a fornire con tempestività all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare l’impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito.

Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione delle disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministero delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Entro il terzo giorno successivo alla data di pubblicazione della delibera in esame sulla Gazzetta Ufficiale, gli editori di quotidiani e periodici possono diffondere a qualsiasi titolo, messaggi politici elettorali relativi ai referendum . A tal fine gli editori sono tenuti a dare notizia dell’offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici referendari.
Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione, desumibile dagli adempimenti di deposito delle copie d’obbligo e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.
Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell’accesso, nonché l’indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:
a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
b) le tariffe per l’accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;
c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.
Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi politici referendari le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.
Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l’accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.
Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale (ovvero le testate con diffusione pluriregionale) dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali.

La pubblicazione del comunicato preventivo costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici referendari durante la consultazione referendaria. Ove detto comunicato non sia stato pubblicato precedentemente all’entrata in vigore del presente provvedimento, lo stesso va reso pubblico entro il terzo giorno successivo alla data di pubblicazione della delibera in esame sulla Gazzetta Ufficiale.
In caso di mancato rispetto del detto termine e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.
Nel caso in cui il comunicato sia stato pubblicato prima dell’entrata in vigore del provvedimento in esame, la diffusione dei messaggi può avvenire dalla data di entrata in vigore del provvedimento stesso.

I messaggi politici referendari devono fornire una corretta rappresentazione del quesito referendario ed essere riconoscibili anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata. Devono, altresì, recare la dicitura “messaggio referendario” con l’indicazione del soggetto politico committente.

Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici relativi al referendum su quotidiani e periodici e sull’accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe dei soggetti politici interessati ai referendum.
Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.
I partiti e i movimenti politici e i soggetti politici interessati ai referendum sono tenuti a fornire con tempestività all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe di soggetti politici interessati ai referendum.

Per quanto concerne i sondaggi referendari rimandiamo alla circolare n. 4/2011.
In questa sede, vogliamo ricordare che nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull’esito dei referendum e sugli orientamenti politici e di voto dei votanti, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Ogni violazione di quanto riportato nella seguente sarà punito secondo le sanzioni previste dal titolo V della delibera in oggetto.

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