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Circolare n. 12 del 20/04/2011 – Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i quattro referendum popolari indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2011. Disciplina per la stampa e l’emittenza radiotelevisiva

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 dell’18 aprile 2011 è stata pubblicata la Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 98/11/CSP avente ad oggetto “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i quattro referendum popolari aventi ad oggetto l’abrogazione di alcune disposizioni del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni e del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 2010; l’abrogazione parziale dell’articolo 154, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; l’abrogazione parziale del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo risultante per effetto di modificazioni e integrazioni successive, limitatamente all’art. 7, comma 1, lettera d); l’abrogazione della legge 7 aprile 2010, n. 51, indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2011”.

Le disposizioni del provvedimento si applicano a partire da ieri (giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta) sino a tutta la seconda giornata di votazione (13 giugno).

STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento (quindi a partire dal 19 aprile), gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere, a qualsiasi titolo, fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall’articolo 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici relativi ai referendum, sono tenuti a dare notizia dell’offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato (allegato A) pubblicato sulla testata interessata alla diffusione dei suddetti messaggi.
Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione al pubblico. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa, nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell’accesso, nonché l’indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico (allegato B), consultabile su richiesta, concernente:
1) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo – rapportato ad ogni singolo giorno – di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
2) le tariffe per l’accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;
3) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici referendari devono essere riconosciute le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato. Ogni editore è infine tenuto a far verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l’accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.
Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale – cioè le testate con diffusione pluriregionale – dovranno indicarsi, distintamente, le tariffe praticate per le pagine locali e quelle per le pagine nazionali.

La pubblicazione del comunicato preventivo costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici referendari durante la consultazione elettorale. In caso di mancato rispetto del termine stabilito, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

I messaggi politici referendari devono fornire una corretta rappresentazione del quesito referendario, possono essere pubblicati fino a tutto il penultimo giorno prima delle votazioni (ossia fino a venerdì 10 giugno compreso) e devono recare la dicitura “messaggio referendario” con l’indicazione del soggetto politico committente.
Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici relativi ai referendum su quotidiani e periodici e sull’accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe dei soggetti politici interessati ai referendum.
I partiti e i movimenti politici e i soggetti politici interessati ai referendum sono tenuti a fornire con tempestività all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe di soggetti politici interessati ai referendum.

La pubblicazione dei sondaggi politici ed elettorali può essere effettuata fino al sedicesimo giorno precedente la data delle votazioni (ossia fino al 27 maggio 2011).

EMITTENTI RADIOTELEVISIVE LOCALI
In relazione ai programmi di comunicazione politica , trasmessi dalle emittenti radiotelevisive locali, l’Autorità ha stabilito che deve essere consentita l’effettiva parità di condizioni tra i vari soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.

Ai programmi di comunicazione politica, sui temi della consultazione referendaria, non possono prendere parte persone che risultino candidate in concomitanti competizioni elettorali e a tali competizioni non è comunque consentito, nel corso dei detti programmi, alcun riferimento.
Le trasmissioni di comunicazione politica devono essere collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale all’interno delle seguenti fasce orarie:
• emittenti televisive: dalle ore 07:00 alle ore 24:00;
• emittenti radiofoniche: dalle ore 07:00 alle ore 01:00 del giorno successivo.
I calendari delle predette trasmissioni devono essere comunicati – anche a mezzo telefax – almeno 7 giorni prima della loro messa in onda al competente Co.Re.Com. che ne informa l’Autorità; la stessa comunicazione deve essere trasmessa, tempestivamente, per le eventuali variazioni dei predetti programmi. Laddove sia possibile, le trasmissioni di comunicazione politica devono essere diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.
Nelle trasmissioni è consentita la partecipazione di giornalisti che rivolgano domande ai soggetti politici partecipanti, nel rispetto dell’imparzialità e della pari opportunità. Inoltre, l’eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l’intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

Le trasmissioni di cui sopra sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente le votazioni.

Nel periodo intercorrente tra il 19 aprile e la chiusura della campagna referendaria, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio delle posizioni favorevoli o contrarie a ciascun quesito referendario.
Per la trasmissione dei messaggi politici, le emittenti radiofoniche e televisive locali dovranno osservare le seguenti modalità:
1) il numero complessivo dei messaggi deve essere ripartito fra i soggetti politici;
2) i messaggi devono essere trasmessi a parità di condizioni tra i favorevoli ed i contrari, anche con riferimento alle fasce orarie;
3) i messaggi devono essere organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di un’opinione politica, comunque compresa – a scelta del richiedente – fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
4) i messaggi non devono interrompere altri programmi, né essere interrotti. Devono avere un’autonoma collocazione nella programmazione e devono essere trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione.
5) i contenitori devono essere collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00 – 19:59; seconda fascia 12:00 – 14:59; terza fascia 21:00 – 23:59; quarta fascia 7:00 – 8:59;
6) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
7) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
8) il messaggio, per tutta la sua durata, deve recare la dicitura “messaggio referendario gratuito” e deve indicare il soggetto politico committente.

Entro il 24 aprile 2011, le emittenti radiofoniche e televisive locali che trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo gratuito, devono:
A) Rendere pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere, almeno una volta, nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l’emittente locale informa i soggetti politici che presso la sua sede (di cui viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare), è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito web dell’emittente, concernente:
– la trasmissione dei messaggi,
– il numero massimo dei contenitori predisposti,
– la collocazione nel palinsesto,
– gli standard tecnici richiesti,
– il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto.
A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG-1-RN.
B) Inviare, anche a mezzo telefax, al competente Comitato Regionale per le Comunicazioni – ove non costituito, al Comitato Regionale per i servizi radiotelevisivi – che ne informa l’Autorità, il documento di cui alla lettera A), nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest’ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG-2-RN.

Nel periodo intercorrente tra il 19 aprile 2011 e la chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento , assicurando condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.
Le emittenti radiofoniche e televisive locali devono dare notizia del loro intendimento mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.
Nell’avviso si informa che presso la propria sede (della quale viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e di fax) è depositato un documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:
– le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l’indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
– le modalità di prenotazione degli spazi;
– le tariffe per l’accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;
– ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.
La prima messa in onda del suddetto avviso costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale.

Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale. Inoltre, ai richiedenti gli spazi devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.

Ciascuna emittente è tenuta a praticare una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l’accesso agli spazi per i messaggi.
Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.

Per le emittenti radiofoniche i messaggi politici a pagamento devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: “Messaggio referendario a pagamento”, con l’indicazione del soggetto politico committente.
Per le emittenti televisive i messaggi devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la dicitura: “Messaggio referendario a pagamento”, con l’indicazione del soggetto politico committente.

Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.

Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un’emittente nazionale sono disciplinate dalle norme previste per le emittenti locali esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.

In relazione ai programmi di informazione, essi sono disciplinati dal Decreto del Ministero delle Comunicazioni 8 aprile 2004. In particolare, le emittenti radiotelevisive locali devono garantire il pluralismo e la parità di trattamento, l’obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l’imparzialità, l’equità e la pluralità dei punti di vista; a tal fine, quando vengono trattate questioni relative ai temi oggetto dei referendum, deve essere assicurato l’equilibrio tra i soggetti favorevoli o contrari ai quesiti referendari, includendo tra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l’astensione o la non partecipazione al voto.

Resta il divieto di fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti.

CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI
Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi nel periodo della campagna referendaria sino al giorno delle votazioni per i tre mesi successivi al referendum.

Per quanto concerne i sondaggi referendari rimandiamo alla circolare n. 4/2011.

Ricordiamo che ogni violazione di quanto riportato nella seguente sarà punito secondo le sanzioni previste dal titolo V della delibera in oggetto.

Allegato A – Comunicato preventivo

Allegato B – Documento analitico

Modello MAG-1-RN

Modello MAG-2-RN

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