Spett.le cooperativa,
con la presente, Vi segnaliamo che a seguito dell’approvazione del D. Lgs. n. 6 del 17/01/2003 riguardante la “Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative” è stata introdotta la distinzione, nel Codice Civile, tra cooperative a mutualità prevalente e altre cooperative. Le prime continuano a beneficiare delle disposizioni fiscali agevolative mentre le altre vengono escluse.
Secondo le nuove disposizioni dell’art. 2511 c.c., tutte le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico; si considerano, però, a mutualità prevalente, secondo la nuova formulazione dell’art. 2512 c.c. esclusivamente:
le cooperative di consumo e tutte le cooperative che forniscono beni o servizi, se operano prevalentemente in favore dei soci consumatori o utenti finali;
le cooperative di lavoro, se si avvalgono – nello svolgimento delle loro attività – delle prestazioni lavorative dei soci;
le cooperative agricole e le cooperative che si occupano delle attività c.d. “a valle” rispetto ai soci, se si avvalgono prevalentemente degli apporti di beni o servizi dei soci.
I criteri per la definizione della prevalenza sono individuati nell’art. 2513 c.c.: questa si misura, contabilmente, in termini di:
ricavi di vendita o di prestazioni di servizi che devono derivare per più del 50% da attività verso i soci;
costo del lavoro relativo ai soci, che deve essere superiore al 50% del costo del personale;
costo della produzione per servizi ricevuti da soci che deve essere superiore al 50% del totale del costo dei servizi;
costo per beni conferiti da soci, che devono essere superiori al 50% del totale del costo delle merci o materie prime acquistate o conferite.
Se ne ricava che gli indicatori (c.d. tipologie) per il calcolo della prevalenza sono tre:
vendite di beni o prestazioni di servizi;
prestazioni lavorative;
servizi ricevuti o beni conferiti.
Laddove una cooperativa realizzi contemporaneamente più tipologie, la valutazione della prevalenza deve essere effettuata attraverso la media ponderata delle percentuali di prevalenza per ciascuna categoria.
Per le cooperative a mutualità prevalente, l’art. 2514 c.c. dispone l’obbligo di adottare nello statuto, quattro clausole :
il divieto di distribuire dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni fruttiferi postali aumentato di due punti e mezzo;
il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
il divieto di distribuire le riserve tra i soci;
l’obbligo di devoluzione dell’intero patrimonio sociale, in caso di scioglimento, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Ai fondi mutualistici secondo il nuovo art. 2545 quater, comma 2, deve essere corrisposta annualmente anche una quota degli utili netti.
L’introduzione obbligatoria negli statuti di tali clausole deve essere rimessa all’assemblea straordinaria.
Secondo il nuovo art. 2545 octies, la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si perde quando:
la cooperativa non rispetta per due esercizi consecutivi le condizioni di prevalenza;
la cooperativa modifica lo statuto, escludendo in tutto o in parte, le clausole obbligatorie ex art. 2514.
La mutualità prevalente deve essere ogni anno certificata e documentata dagli amministratori nella nota integrativa evidenziando contabilmente i parametri di misura della mutualità; la verifica della mutualità prevalente deve essere effettuata anche dai sindaci. Amministratori e sindaci, poi, dovranno indicare nelle rispettive relazioni accompagnatorie al bilancio gli specifici criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.
Infine, le cooperative a mutualità prevalente si devono iscrivere in un apposito albo (Albo delle Società Cooperative a mutualità prevalente), presso il quale devono depositare annualmente i bilanci ed il cui numero di iscrizione deve essere indicato negli atti e nella corrispondenza.
In relazione alle piccole società cooperative, esse devono necessariamente trasformarsi in cooperative essendo introdotta – all’art. 2522 – la possibilità di costituire cooperative anche con soli tre soci persone fisiche.
L’adeguamento degli statuti alle nuove disposizioni deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2004.
In relazione alle fattispecie specifiche delle cooperative giornalistiche riteniamo che le quattro clausole, sostanziando il divieto di distribuzione degli utili, siano già assorbite nelle attuali previsioni statutarie. Il parametro da approfondire, invece, è quello della mutualità prevalente che, nella fattispecie in oggetto, si sostanzia nel rapporto del costo del lavoro.
In attesa di ulteriori chiarimenti da parte del Ministero del lavoro e del Ministero delle Finanze, rimanendo a disposizione, cogliamo l’occasione per porre cordiali saluti.
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