Circolare n. 12 del 07/04/2014 – Circolare n. 12/2014 Par condicio. Disposizioni per la stampa quotidiana e periodica e per l’emittenza radiotelevisiva in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relativa alle campagne per le elezioni del presidente della giunta regionale e per il rinnovo del consiglio regionale delle regioni Abruzzo e Piemonte indette per il giorno 25 maggio 2014 (Delibera n. 140/14/CONS)

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Con la delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 140/14/CONS pubblicata in G.U. n. 79 dell’ 04.04.2014, sono state divulgate le disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relativa alle campagne per le elezioni del presidente della giunta regionale e per il rinnovo del consiglio regionale delle regioni Abruzzo e Piemonte indette per il giorno 25 maggio 2014.

STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
Gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere, a qualsiasi titolo, messaggi politici elettorali, sono tenuti a dare notizia dell’offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato preventivo da pubblicarsi sulla stessa testata entro il 10 Aprile p.v. La pubblicazione dei messaggi politici elettorali potrà avvenire solo a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del comunicato preventivo e dall’adozione del documento analitico (allegati A e B).
Per la disciplina della Delibera in tema di par condicio, rimandiamo a quanto disposto nella nostra circolare n. 10/2014

RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA LOCALE

Nel periodo tra il 06/04/2014 e fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni in oggetto e la chiusura della campagna elettorale, i programmi di comunicazione politica diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche private locali devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici favorevoli o contrari al quesito referendario, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.
L’eventuale assenza di sostenitori di una delle due indicazioni di voto non pregiudica l’intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.
Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive locali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 24,00 e dalle emittenti radiofoniche locali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 1,00 del giorno successivo.
I calendari delle predette trasmissioni devono essere tempestivamente comunicati, anche a mezzo fax, al competente Comitato regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) che ne informa l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della delibera e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contradditorio di liste e programmi.

A tale le emittenti devono rendere pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l’emittente locale informa i soggetti politici che presso la sua sede (di cui viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare), è depositato un documento (che può essere reso disponibile anche sul sito web dell’emittente), concernente:
a) la trasmissione dei messaggi;
b) il numero massimo dei contenitori predisposti;
c) la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti;
d) il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto.
A tal fine è possibile utilizzare il modello MAG/1/ER .

Il documento di cui sopra deve essere inviato, anche a mezzo fax, al Co.Re.Com., che ne informa l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nonché, possibilmente con almeno tre giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto (modello MAG/2/ER ).

Fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo fax, alle emittenti e ai competenti Comitati regionali per le comunicazioni, che ne informano l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di
presentare candidature in almeno una circoscrizione interessata dalla consultazione. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/ER.
Nella pubblicazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito, le emittenti devono osservare le seguenti modalità:
a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito fra i soggetti politici;
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di sei contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00-19,59; seconda fascia 12,00-14,59; terza fascia 21,00-23,59; quarta fascia 7,00-8,59;
d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e) nessun soggetto politico può diffondere più di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
f) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura “messaggio elettorale gratuito” con l’indicazione del soggetto politico committente.

La collocazione dei messaggi all’interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del Co.Re.Com., alla presenza di un funzionario dello stesso.
La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all’interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all’interno delle singole fasce.
Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referendario.

Le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere messaggi politici a pagamento sono tenute a dare notizia dell’offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi. (Allegati C e D)

La prima messa in onda dell’avviso di cui sopra costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale.

Nell’avviso le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e di fax, è depositato un documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:
a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l’indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
b) le modalità di prenotazione degli spazi;
c) le tariffe per l’accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;
d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.

Per l’accesso agli spazi relativi ai messaggi politici le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.

Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale.
Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale è tenuta a praticare una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari.

Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi a pagamento differenziati per diverse aree territoriali, dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.

Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi a pagamento devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio dal seguente contenuto: “Messaggio elettorale a pagamento”, con l’indicazione del soggetto politico committente.

Per le emittenti televisive locali i messaggi a pagamento devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: “Messaggio elettorale a pagamento”, con l’indicazione del soggetto politico committente.

Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.

Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un’emittente nazionale sono disciplinate dal codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.

Nei programmi di informazione le emittenti radiofoniche e televisive locali private che diffondono le proprie trasmissioni nelle Regioni interessate devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l’obiettività, l’imparzialità e l’equità; a tal fine, quando vengano trattate questioni relative alle consultazioni elettorali, deve essere assicurato l’equilibrio e il contraddittorio tra i soggetti politici.

Resta comunque salva per l’emittente la libertà di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.

Le emittenti locali a carattere comunitario possono esprimere i principi a cui sono ispirate nel corso del periodo elettorale.

Fino alla chiusura delle operazioni di voto, in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto. Direttori dei programmi, registi, conduttori e ospiti devono attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche in modo surrettizio e allusivo, le libere scelte dei votanti, evitando che si determinino situazioni di vantaggio per chiunque partecipi alle consultazioni. Le disposizioni fin qui illustrate non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

I partiti sono tenuti a fornire con tempestività all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare l’impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione delle disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Allegato A – Regionali – Comunicato preventivo

Allegato B – Regionali – Documento analitico

Allegato C – Tv Locali

Allegato D – tv locali

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