In data 24 febbraio 2009, la Camera dei deputati ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge AS 2198 (c.d. mille proroghe) che ha introdotto nuove regole in materia di editoria.
Il testo del Senato verrà, con ogni probabilità, approvato senza variazioni dalla Camera (AC 2198).
Le norme di riferimento sono contenute nell’art. 41-bis, rubricato “editoria”.
Il primo comma dell’art. 41bis prevede la modifica del comma 3-ter dell’articolo 20 del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. L’ambito di riferimento è quello della rappresentanza parlamentare per i giornali organi di partiti politici in possesso del detto requisito alla data del 31 dicembre 2005.
Ricordiamo che il comma 153 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 prevede l’accesso ai contributi a favore delle imprese editrici di giornali organi di movimenti politici che editano esclusivamente un quotidiano o un periodico, anche telematico, che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risulti essere organo o giornale di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o rappresentanze nel Parlamento europeo o siano espressione di minoranze linguistiche riconosciute, avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano nell’anno di riferimento dei contributi.
Nel testo approvato dal Senato, il comma in oggetto prevede che per accedere ai contributi di cui all’art. 3, comma 10, della legge 250/90 non sia più necessario il requisito della rappresentanza parlamentare per le imprese editrici di quotidiani o periodici che risultino essere giornali o organi di partiti o movimenti politici che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano già maturato il diritto ai contributi in questione.
Le novità introdotte sono sostanzialmente due:
a) non è più richiesto il requisito della rappresentanza parlamentare, per le sole imprese, o per le testate edite da imprese, che abbiano avuto accesso ai contributi previsti dal comma 10 dell’art. 3 della citata legge n. 250 del 1990 per l’esercizio 2005; rimane, con molta probabilità fermo l’obbligo di rappresentare i medesimi movimenti politici;
b) il diritto ai contributi è attribuito non più alle sole imprese editrici che abbiano avuto il riconoscimento del diritto al 31 dicembre 2005, ma anche, eventualmente, alle nuove imprese costituite sotto forma di cooperativa, che inizino oggi ad editare una testata la cui impresa editrice avesse maturato il requisito alla data anzidetta. Chiaramente, questa disposizione necessita di ulteriori approfondimenti.
Il secondo comma prevede una modifica sostanziale del quarto comma della legge n. 416 del 1981, in quanto consente l’intestazione delle quote o delle azioni di società editrici di quotidiani e/o periodici con più di cinque giornalisti anche a società di capitali indirettamente controllate da persone fisiche. In altri termini, la persona fisica che controlla la società può essere presente anche in posizione ulteriore rispetto al terzo livello della catena partecipativa societaria.
Il terzo comma prevede una modifica del sesto comma del medesimo art. 1 della legge n. 416 del 1981 consentendo l’intestazione a società fiduciarie della partecipazione di controllo, diretto ed indiretto, delle società editrici a condizione che la fiduciaria trasmetta all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i nominativi dei fiducianti.
Il terzo comma, inoltre, modifica l’articolo 44 del decreto-legge n 112 del 2008 prevedendo che all’interno delle disponibilità complessive a favore del comparto i pagamenti relativi ai contributi indiretti vadano postergati rispetto a quelli previsti per i contributi diretti. In linea di massima, la disposizione privilegia i contributi diretti rispetto a quelli indiretti. Anche in questo caso, sarebbe necessaria una chiara definizione delle diverse tipologie di contributi.
Il comma in esame prevede anche che lo schema di regolamento vada trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l’espressione del parere di competenza. Il parere diventa, quindi, obbligatorio e non vincolante, come previsto dall’art. 33 del disegno di legge AS 1195 (attualmente all’esame della 10a Commissione Industria, commercio e turismo al Senato) che, con ogni probabilità, verrà stralciato.
Il quinto comma ed il sesto comma estendono i benefici dell’art. 37 della legge n. 416 del 1981 (cassa integrazione, esodo e prepensionamento) ai giornalisti dipendenti delle imprese editrici di periodici.
Il settimo comma prevede una dotazione finanziaria di natura straordinaria a favore dell’Inpgi di 10 mni di euro per sostenere i programmi di ristrutturazione e riorganizzazione derivanti dalle crisi aziendali.
A nostro avviso, le disposizioni in commento sono state dettate, ancora una volta, dall’esigenza di tutelare interessi specifici rendendo ulteriormente disomogeneo il sistema complessivo.