A seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 17marzo 2020, n.18 (cosiddetto decreto Cura Italia) contenente una serie di misure rivolte ai cittadini e all’imprese italiane per affrontare le conseguenze sui propri redditi derivanti dall’emergenza Covid-19, sono state introdotte anche alcune misure straordinarie a sostegno della filiera della stampa.
In particolare, l’art. 98, comma 1, del decreto legge ha stabilito che il credito di imposta sugli investimenti pubblicitari di cui all’art 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 2017, n. 96 è concesso per l’anno 2020 nella misura del trenta per cento del valore degli investimenti effettuati ( quindi, non sull’incremento rispetto all’anno precedente, come previsto per gli anni precedenti). La relativa comunicazione telematica va presentata nel periodo tra il 1 e il 30 settembre 2020, fermo restando la validità delle comunicazioni effettuate tra il 1 e il 31 marzo 2020.
Al secondo comma del medesimo art. 98 del decreto legge “Cura Italia”, sono previste misure straordinarie a sostegno delle edicole e dei punti vendita, anche non esclusivi di giornali e riviste. Infatti, il credito di imposta previsto dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 è fissato per l’anno 2020 nella misura di 4.000 euro. Inoltre, il credito di imposta è esteso anche alle imprese di distribuzione di giornali in comuni con meno di 5.000 abitanti o con un solo punto vendita.
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