Circolare n. 11 del 13/02/2018 – Campania: approvata la legge regionale in materia di informazione e comunicazione

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Il Consiglio Regionale della Campania ha approvato la legge n. 1 del 6 febbraio 2018 avente ad oggetto “Norme in materia di informazione e comunicazione”.

Segnaliamo sin da subito che la circolare ha ad oggetto la regolamentazione ed il sostegno limitatamente alle imprese che operano nella Regione Campania; pertanto, per le altre imprese, quanto detto in seguito ha una funzione esclusivamente informativa.

In linea con tutte le altre leggi regionali in materia, le finalità finora approvate sono rappresentate dalla promozione e dallo sviluppo del pluralismo informativo locale al fine di evitare la standardizzazione dei contenuti, unitamente all’esigenza di salvaguardare i livelli occupazionali e di promozione delle nuove imprese.

La legge si articola lungo due direttrici di intervento: la prima è relativa all’attività propria di comunicazione istituzionale, realizzata anche attraverso i mezzi di comunicazione locali; la seconda è, invece, inerente il sostegno delle imprese locali.

In relazione all’attività di informazione e di comunicazione istituzionale, la legge, in linea con quanto previsto a livello nazionale dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, prevede azioni volte a favorire la conoscenza e la socializzazione delle attività delle istituzioni regionali attraverso attività dirette e, al contempo, misure in grado di garantire il pluralismo informativo anche in relazione alle attività di comunicazione della Regione.

Importante è il richiamo esplicito nell’articolo 3, dedicato, per l’appunto, alla comunicazione istituzionale alla programmazione della distribuzione della pubblicità istituzionale e l’esplicitazione che le attività di informazione e comunicazione istituzionale devono essere effettuate con particolare attenzione ai mezzi di comunicazione di massa.

Esprimiamo alcune perplessità circa la possibilità prevista alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 che prevede la possibilità di editare direttamente da parte della Regione pubblicazioni quotidiane e periodiche, produzioni editoriali e messaggi multimediali. Ricordiamo, infatti, che l’articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n.416, esclude la possibilità per gli enti pubblici di editare direttamente prodotti editoriali, se non strettamente inerenti le attività istituzionali dell’ente, tipico esempio il Burc, proprio al fine di evitare l’apertura di un doppio canale che rischia di creare una impossibile concorrenza tra pubblico e privato, ponendo in capo agli esecutivi la possibilità di creare canali di comunicazione disintermediati dai mezzi di comunicazione di massa.

In relazione al sostegno alle imprese locali, l’articolo 8 individua i beneficiari delle relative misure: in particolare, possono accedere ai benefici le emittenti radiotelevisive che operano in Campania e che producono e diffondono informazione e format giornalistici in ambito locale con frequenza quotidiana. I requisiti sono l’iscrizione al Roc da almeno un anno e la presentazione della domanda per la concessione dei contributi erogati dal Dipartimento informazione editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, se consentito.

In altri termini, per i fornitori di contenuti che non derivano da precedenti concessionarie non è richiesto il requisito della domanda di contributi al Dipartimento informazione editoria, in quanto questi soggetti non rientrano tra i potenziali beneficiari delle relative agevolazioni.

Ulteriori requisiti sono la presenza di una redazione composta da giornalisti assunti e la produzione di informazione locale per almeno il 60 per cento dell’attività giornalistica svolta nella fascia oraria dalle 7 alle 23.

Possono, inoltre, accedere ai contributi le imprese editrici di testate quotidiane e periodiche, anche telematiche, le agenzie di stampa e i service giornalistici a condizione che siano iscritte al Registro delle imprese, abbiano la redazione in Campania, osservino le previsioni del “Testo unico dei doveri del giornalista”, abbiano almeno due giornalisti assunti e abbiano la testata registrata.

Le misure di sostegno prevedono: a) il finanziamento di progetti volti a favorire la professionalizzazione del personale giornalistico tecnico ed amministrativo, rivolti a stabilizzare il lavoro precario e favorire le assunzioni; b) l’innovazione tecnologica delle attrezzature e dei locali; c) la modernizzazione del sistema regionale di produzione dell’informazione locale; d) la fornitura alle redazioni del flusso informativo sulle attività della Regione; e) il finanziamento di progetti editoriali volti a valorizzare il giornalismo partecipativo e le iniziative aventi ad oggetto i giovani; f) iniziative di autoproduzione di radiofonica e televisiva volte a promuovere e valorizzare la cultura e le tradizioni locali, a condizioni che siano trasmissibili anche in regime di convenzione; g) la formazione e l’aggiornamento dei giornalisti e del personale tecnico; h) l’informazione e la comunicazione sull’Unione europea in ambito regionale e sulle istituzioni nazionali e regionali.

I criteri di assegnazione sono l’accessibilità dell’informazione da parte dei disabili, il contrasto alle discriminazioni che favoriscano l’integrazione sociale e civile delle minoranze etniche, il sostegno alle pari opportunità tra uomini e donne, la promozione dell’educazione alla legalità e il connesso contrasto alla criminalità, l’innovatività della proposta anche con l’utilizzo delle nuove tecnologie.

Le ipotesi di esclusione riguardano la violazione delle norme in tema di tutela dei minori e la prevalenza delle televendite nell’ambito della programmazione e le discriminazioni di genere (norme applicabili solo alle emittenti radio televisive).

La legge ha previsto che il Co.Re.Com collabori con l’Osservatorio sul fenomeno della violenza sulle donne al fine di monitorare il rispetto dei diritti di genere e la promozione di azioni contro la violenza sulle donne. Inoltre, è stato istituito l’Osservatorio regionale sull’informazione e sulla comunicazione, presieduto dal presidente del Co.Re.Com.

Scimmiottando la legislazione nazionale, la Regione ha istituito il Fondo regionale per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione locale. Il fondo, triennale, è ad esaurimento e ammonta ad euro 500.000 per il 2019 e ad euro 1.000.000 per il 2019 e per il 2020.

La disciplina di dettaglio e l’emanazione dei regolamenti è rimandata ad un bando che dovrà essere predisposto dalla giunta regionale entro sessanta giorni dall’approvazione della legge.

I contributi sono soggetti al regime del de minimis; pertanto, non possono eccedere nel triennio l’importo di euro 200.000; detto importo si cumula con eventuali altri contributi soggetti alla stessa disciplina.

Chiaramente, aggiorneremo i lettori al momento dell’emanazione del bando da parte della Giunta regionale.

 

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