Egregio Editore,
l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con la delibera n. 110/06/CONS concernente “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni”, pubblicata nella G.U. del 29.03.2006, n. 64, ha provveduto a divulgare i termini e le modalità per il versamento del contributo in oggetto che, Vi ricordiamo, è stato rideterminato all’art. 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).
L’art. 1, comma 66, della finanziaria 2006 stabilisce che “In sede di prima applicazione, per l’anno 2006, l’entità della contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni di cui all’articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, è fissata in misura pari all’1,5 per mille dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera.”
I ricavi su cui calcolare il contributo dovuto sono quelli conseguiti a fronte di attività ricadenti nelle tipologie esercitate dalle seguenti categorie di operatori:
a) fornitori di servizi pubblici di telecomunicazione e/o di reti pubbliche di telecomunicazione;
b) emittenti televisive:
b.1) su frequenze terrestri;
b.2) via cavo e satellite;
c) emittenti radio, anche via cavo e satellite;
d) editori:
d.1) giornali quotidiani;
d.2) periodici e riviste;
d.3) agenzie di stampa a carattere nazionale;
d.4) editoria elettronica e digitale.
e) concessionarie di pubblicità:
e.1) da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi;
e.2) da diffondere su giornali quotidiani o periodici;
e.3) da trasmettere per via telematica.
f) fornitori di servizi e prodotti di comunicazione telematici, interattivi e multimediali:
f.1) fornitori di servizi di accesso;
f.2) fornitori di servizi d’informazione;
f.3) produttori e distributori di servizi e prodotti interattivi e multimediali.
g) produttori e distributori di programmi radiotelevisivi
e va applicata sul totale dei ricavi iscritti alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) dell’ultimo bilancio approvato prima del 1° gennaio 2006, con esclusione: a) degli eventuali ricavi conseguiti a fronte di attività non riconducibili tra i servizi regolamentati dall’Autorità; b) delle eventuali quote riversate agli “operatori terzi”; c) per i quotidiani e i periodici, dei ricavi eventualmente realizzati a fronte della cessione dei cosiddetti “prodotti collaterali” (ovvero di quei prodotti il cui acquisto non costituisce un obbligo per il lettore-acquirente del quotidiano o del periodico).
Da un punto di vista più generale, sono soggetti all’obbligo del versamento del contributo solo le società di capitali e/o gli enti obbligati, per legge, all’approvazione dl bilancio.
Per l’anno 2006, il contributo non è dovuto per:
le imprese che si trovano in liquidazione e/o sottoposte a procedure concorsuali;
le imprese con ricavi assoggettabili pari o inferiori a 500.000,00 euro. Oltre tale soglia il contributo è calcolato sull’intero importo dei ricavi assoggettabili;
le imprese che hanno iniziato la loro attività nell’anno 2005.
I soggetti che si trovano in una delle suddette fattispecie, pur essendo esentati dal versamento, sono tenuti, comunque, a trasmettere la comunicazione di cui all’art. 4, commi 1 e 2 della delibera 110/06/CONS.
Il termine per il versamento del contributo dovuto è stato fissato per il 30 aprile 2006.
Il pagamento deve essere effettuato sul c/c bancario n. 000027003095 – ABI 01010 CAB 03494 CIN L, intestato all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Nella causale, oltre all’indicazione “contributo 1,5 per mille dovuto all’AGCOM per l’anno 2006”, devono essere specificati la ragione sociale e il codice fiscale/partita iva.
In ogni caso, tutti i soggetti esercenti le attività dianzi elencate hanno l’obbligo di trasmettere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, entro e non oltre il 31 maggio 2006, una comunicazione relativa ai propri dati anagrafici, all’ammontare dei ricavi iscritti a bilancio e dei ricavi sui quali viene calcolato il contributo, l’ammontare del contributo eventualmente versato dai soggetti obbligati e gli estremi dell’eventuale versamento effettuato.
La violazione del suddetto obbligo di comunicazione, nonché l’indicazione di dati non corrispondenti alla realtà, è punita con la pena prevista dall’art. 2621 c.c. e con l’applicazione della sanzione amministrativa da €. 516,45 a €. 103.291,37 applicata direttamente dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
Ricordiamo che la regolarità della posizione presso l’Autorità è condizione per l’ammissione ad ogni contributo ed agevolazione di legge.
Per tutte le imprese nostre assistite, sarà nostra cura provvedere alla determinazione del contributo dovuto e alla trasmissione all’Autorità della relativa comunicazione.
Restando a disposizione, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.
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