Molte imprese stanno ponendo diversi quesiti in relazione alla procedura di costituzione delle cooperative ex comma 7 bis dell’articolo 1 della legge 16 luglio 2012, n. 103.
Pur rimandando per ogni approfondimento alle nostre precedenti circolari n. 22 e 39 del 2012 riteniamo opportuno ripercorrere in premessa, seppur in maniera estremamente sintetica, le novità introdotte.
Il comma 7 bis dell’articolo 1 prevede l’esenzione del requisito dell’anzianità (edizione da almeno cinque anni della medesima testata per la quale si richiede l’accesso ai contributi) per le cooperative giornalistiche costituite ai sensi e per gli effetti degli articoli 5 e 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Le medesime cooperative non dovranno nemmeno rispondere al requisito della titolarità della testata per accedere ai contributi (previsto dalla lettera a) comma 460 articolo 1 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005) per espressa norma di esenzione.
L’articolo 6 della legge 5 agosto 1981 n. 416 ha introdotto nell’ordinamento il tipo della cooperativa giornalistica che è sottoposta ad una disciplina speciale. Infatti ai sensi del medesimo articolo le cooperative devono:
a) avere per esplicita previsione statutaria una norma che garantisca la partecipazione alla cooperativa di tutti i giornalisti dipendenti con clausola di esclusiva;
b) assicurare che almeno il cinquanta per cento dei dipendenti giornalisti con clausola di esclusiva siano soci della cooperativa (non è richiesta la previsione statutaria, trattandosi di un dato di fatto);
c) designare gli organi societari attraverso voto personale, uguale e segreto (anche in questo caso è un dato di fatto e non è richiesta la previsione statutaria);
Evidenziamo che queste condizioni sono necessarie per rispondere ai requisiti previsti dall’articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e che, quindi, sono necessari per accedere ai contributi ma non sufficienti in quanto, chiaramente, vanno rispettati anche tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa in tema di contributi diretti. Per ragioni di sistematicità non affronteremo il tema in questa sede.
Sono equiparate alle cooperative giornalistiche i consorzi costituiti da cooperative di giornalisti e cooperative di poligrafici. Nel caso di specie, ambedue le società devono rispettare i requisiti previsti per le cooperative giornalistiche, con l’unica eccezione che per le cooperative dei poligrafici i lavoratori dipendenti con contratto a tempo pieno vanno equiparati ai giornalisti con clausola di esclusiva.
L’articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416, invece prevede che nell’ipotesi di cessazione delle pubblicazioni la cooperativa costituita ai sensi del predetto articolo 6 tra i dipendenti della cooperativa abbia un diritto di opzione e di prelazione sull’acquisto della testata nell’ipotesi in cui il precedente proprietario della testata sia anche titolare della stessa; nell’ipotesi in cui, invece, la testata sia di terzi la cooperativa ha diritto di subentrare al contratto di gestione stipulato con il precedente editore.
La procedura è alquanto articolata e proviamo a procedere ad una ricostruzione analitica.
Nell’ipotesi di cessazione (o sospensione) delle pubblicazioni la società editrice ha l’obbligo di comunicare detta circostanza alle rappresentanze sindacali ed all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Domanda: che differenza c’è tra sospensione e cessazione delle pubblicazioni?
Risposta: la cessazione rappresenta una scelta irreversibile da parte della società editrice, mentre la sospensione può presupporre anche un programma di ristrutturazione dell’impresa.
Domanda: se l’impresa decide di cessare le pubblicazioni in data futura, da quando scattano gli obblighi informativi?
Risposta: la norma non individua con modalità precise la tempistiche. Ma a nostro avviso la cessazione delle pubblicazioni in genere viene programmata dagli organi sociali con un certo anticipo, trattandosi quasi sempre dell’unica attività sociale. In questi casi, in genere, la decisione di sospendere o addirittura cessare le pubblicazioni richiede, comunque, la comunicazione ai dipendenti anche per adempiere agli obblighi in termini di preavviso. In altri termini, la procedura può essere attivata a seguito della decisione da parte della società editrice di cessare le pubblicazioni.
Questa circolare ha come oggetto la procedura per costituire la nuova cooperative editrice e per esercitare il diritto di opzione prelazione, per cui non ci occuperemo degli adempimenti in capo alla società editrice che cessa le pubblicazioni.
Una volta ricevuta la comunicazione di cessazione delle pubblicazioni i rappresentanti sindacali ovvero un terzo dei giornalisti convocano un’assemblea (informale) per decidere sull’eventuale acquisto della testata (o sull’eventuale intenzione di subentrare nel contratto di locazione laddove la testata stessa sia di terzi). A nostro avviso anche i dipendenti grafici o poligrafici possono essere invitati a partecipare all’assemblea dei giornalisti. Laddove ciò non avvenga nel caso in cui l’assemblea dei giornalisti abbia deciso l’acquisto della testata i rappresentanti sindacali dei dipendenti o almeno un terzo degli stessi convocano un’assemblea per deliberare in merito alla costituzione di una cooperativa di poligrafici che, quindi, potrebbe costituire un consorzio con la cooperativa dei giornalisti che verrebbe a questa assimilata.
Domanda: ma l’eventuale consorzio avrebbe diritto ai contributi previsti dalla legge?
Risposta: si, in quanto questo tipo di società viene esplicitamente assimilato alle cooperative giornalistiche dalla norma. Comunque, riteniamo preferibile, anche per esigenze di semplicità, che i dipendenti giornalisti ed i dipendenti poligrafici o grafici partecipino ad un’unica cooperativa sia per ragioni dimensionali che per il rischio legato a future interpretazioni difformi della norma. Ciò, chiaramente, laddove la scelte di natura tecnica coincida con le esigenze di natura sostanziale dei dipendenti.
La decisione di procedere alla costituzione della cooperativa ed all’acquisto della testata, nell’ipotesi di titolarità della stessa da parte della precedente impresa editrice, o di subentro nel contratto di gestione deve essere presa dall’assemblea dei giornalisti con maggioranza assoluta degli aventi diritto. Il problema è, a questo punto, individuare con esattezza chi sono gli aventi diritto, atteso il rimando della norma ad un decreto di attuazione che non ha mai chiarito la fattispecie. A nostro avviso, hanno sicuramente diritto a partecipare all’assemblea che delibera in merito alla futura costituzione della cooperativa, e pertanto, priva delle formalità richieste dal codice civile in fase di stipula del contratto sociale: i giornalisti con contratto di lavoro dipendente e con clausola di esclusiva; i giornalisti con contratto a tempo pieno ed indeterminato; i grafici o i poligrafici con contratto a tempo pieno ed indeterminato.
La platea dei partecipanti può essere ampliata dai partecipanti all’assemblea ma è necessario che si proceda per categorie eterogenee senza discriminazione. In altri termini, sempre a nostro parere, può essere consentita la partecipazione all’assemblea ed alla votazione anche ai giornalisti pubblicisti (in genere senza clausola di esclusiva e senza tempo pieno), ai praticanti (in genere privi del requisito del tempo indeterminato), ed ai grafici o ai poligrafici senza contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, purché tale decisione derivi palesemente dalla volontà di favorire al partecipazione dei dipendenti ad una scelta di natura mutualistica, seguendo il criterio generale in tema di cooperazione della porta aperta.
Domanda: esiste un numero minimo di dipendenti che dovrà partecipare alla nuova cooperativa in tema?
Risposta: la risposta, fermo rimanendo il numero minimo dei soci di cooperativa previsto dall’articolo 2522 del codice civile, è negativa. Una volta deciso con le maggioranza assoluta di costituire la cooperativa tutti i soggetti che hanno i requisiti per partecipare hanno la facoltà di partecipare alla costituenda cooperativa, ma la mancata partecipazione di alcuni non può pregiudicare il diritto degli altri. La volontà della maggioranza dei dipendenti viene espressa nell’assemblea che delibera la costituzione della cooperativa.
Domanda: ma quali formalità devono avere le diverse assemblee?
Risposta: l’assemblea che delibera la costituzione della nuova cooperativa non è soggetta ad alcuna formalità specifica. Sarà sufficiente che chi ha convocato la stessa (i rappresentanti sindacali o almeno un terzo dei dipendenti) conservi le lettere di convocazione e che venga conservata agli atti della futura cooperativa il verbale dell’assemblea dal quale si desuma la partecipazione degli aventi diritto e l’assunzione della decisione a maggioranza assoluta. Invece, la successiva costituzione della cooperativa deve essere deliberata con atto pubblico presso un notaio rogante, come previsto dall’articolo 2521 del codice civile.
Una volta costituita gli organi sociali della cooperativa o, eventualmente, nelle more i rappresentanti individuati dai dipendenti possono comunicare alla società proprietaria della testata l’intenzione di esercitare il diritto di opzione o di prelazione della stessa. Detta comunicazione deve essere trasmessa all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
A questo punto la procedura prevista dall’articolo 5 della legge 5 agosto 1981 n. 416 è attivata.
Nell’ipotesi in cui la precedente società editrice della testata è anche titolare della testata la cooperativa di nuova costituzione può formulare direttamente un’offerta di acquisto o chiedere al proprietario di proporre un prezzo. Riterremmo più opportuno che la cooperativa faccia direttamente un’offerta, dettagliando prezzo e modalità di pagamento. La società proprietaria della testata sarà tenuta a cedere alla cooperativa la testata al prezzo offerto, a meno che non giungano entro un mese offerte più vantaggiose. Laddove ciò accade la cooperativa avrà il diritto di adeguare la propria proposta all’offerta più vantaggiosa; in altri termini il diritto di opzione si trasforma in un diritto di prelazione. Si segnala che nell’ipotesi in cui la cooperativa non adegui la proposta l’atto definitivo tra la società proprietaria della testata ed il terzo acquirente si deve perfezionare entro novanta giorni, al fine di evitare proposte di comodo volte a sottrarre la testata dalla stringente disciplina in materia.
Nell’ipotesi in cui, invece, la testata sia di proprietà di un soggetto terzo la cooperativa di nuova costituzione ha diritto di subentrare alle stesse condizioni pattuite con il precedente editore. Si tratta evidentemente di una forma di tutela molto più tenue a favore delle cooperative, dovuta alla necessità di garantire, comunque, un soggetto, il proprietario della testata terzo rispetto alle circostanze che hanno determinato la cessazione/sospensione delle pubblicazioni.
Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti ed approfondimenti sugli adempimenti da eseguire al fine di rispettare le procedure previste per la costituzione di cooperative ex comma 7 bis dell’articolo 1 – legge 16 luglio 2012, n. 103.
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