Circolare n. 10 del 21/04/2017 – Legge riforma editoria – Decreto legislativo di ridefinizione della disciplina dei contributi diretti: criteri di calcolo dei contributi nell’ipotesi di testate cartacee e digitali

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Facciamo seguito alla nostra circolare n. 7 del 03.04.2017 relativa allo schema di decreto legislativo recante la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, adottato ai sensi dell’articolo 2 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.

Nella scorsa circolare abbiamo affrontato il tema relativo ai requisiti per l’edizione digitale della testata.

In questa circolare, invece, analizzeremo i criteri di calcolo dei contributi per le imprese editrici di quotidiani e periodici cartacei e digitali. I criteri per le imprese editrici di testate diffuse esclusivamente in formato digitale verranno affrontati nella prossima circolare.

L’impianto generale del sistema rimane lo stesso; infatti, nella sostanza, il contributo viene distinto in una componente calcolata sui costi ammissibili e in una calcolata sulle copie diffuse.

I costi ammissibili rimangono quelli previsti dalla normativa attuale, con alcune differenze che segnaliamo:

a) il costo per il personale dipendente fino ad un importo massimo di euro 120.000 per i giornalisti e di euro 50.000 per i pubblicisti, poligrafici, web master ed altre figure tecniche assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Rispetto al precedente sistema, si deve tener conto che i pubblicisti vengono raggruppati insieme ai non giornalisti; nonostante le evidenti perplessità sull’esclusione di una categoria di giornalisti dalla categoria dei giornalisti, si perdoni il gioco di parole, una interpretazione letterale della norma porterebbe ad applicare il limite di 50.000 euro anche ai giornalisti pubblicisti;
b) il costo per l’acquisto della carta per la stampa delle copie, per la stampa e per la distribuzione;
c) il costo per l’acquisto degli abbonamenti ai notiziari delle agenzie di stampa;
d) il costo per l’acquisto e l’installazione di hardware, software di base ed applicativi per l’edizione digitale;
e) il costo per la progettazione, realizzazione e gestione del sito web e per la sua manutenzione ordinaria ed evolutiva;
f) il costo per la gestione e l’alimentazione della pagina web;
g) il costo per l’installazione di sistemi di pubblicazione che consentano la gestione di abbonamenti a tiolo oneroso, di aree interattive con i lettori e di piattaforme che permettano l’integrazione con sistemi di pagamento.

Chiaramente, per i costi che hanno natura pluriennale è rimborsabile solo la quota di ammortamento di ciascun esercizio.

Rimane il principio che i costi sono rimborsabili sono nell’ipotesi in cui siano stati effettuati i relativi pagamenti (quindi, prima della presentazione della relativa documentazione) e che gli stessi siano tracciabili.

Il contributo sulle copie cartacee viene calcolato sulle copie effettivamente vendute in edicola, punti vendita non esclusivi o spedite in abbonamento. In quest’ultima ipotesi, le copie sono computate anche per acquisti effettuati da un unico soggetto a condizione che lo stesso non abbia collegamenti con l’impresa editrice, che abbia individuato i singoli beneficiati d il prezzo non sia inferiore al venti per cento di quello di copertina. Il contributo sulle copie, comunque, non può essere superiore a quello di effettiva vendita del giornale.

Il contributo sulle copie digitali è pari al minor valore tra 0,40 euro ed il prezzo di effettiva vendita. Le copie digitali devono essere vendute singolarmente, in abbonamento o, nell’ipotesi in cui vengano cedute in abbinamento con la testata cartacea, abbiano un prezzo non inferiore al venti per cento della stessa. Si segnala che non sono ammesse al calcolo le copie vendute a seguito di un’unica transazione economica che individui più utenze individuali.

Il contributo sulle copie digitali non può essere superiore a 300.000 euro e il contributo sulle copie vendute in genere, cartacee e digitali, non può essere superiore a 3.500.000 di euro.

Il nuovo sistema di calcolo dei contributi è basata su 3 scaglioni in funzione delle copie vendute.

Il primo scaglione va da 10.000 a 250.000 copie vendute, il secondo va da 250.000 a 1.000.000 di copie vendute ed il terzo scaglione oltre il milione di copie vendute.

Per tutti e tre gli scaglioni, i costi per l’edizione digitale – quindi, quelli di cui alle lettere d), e), f) e g) –  sono rimborsabili in ragione del 75 per cento del costo con un limite di 1.000.000 di euro.

Vediamo ora nel dettaglio il regime per ciascun scaglione:

a) per il primo scaglione (da 10.000 a 250.000 copie vendute) il contributo sui costi è fissato in ragione del 55 per cento di quelli di cui alle lettera a), b) e c), mentre il contributo sulle copie vendute è pari a 20 centesimi per i quotidiani e a 25 centesimi per i periodici. Il contributo, comunque, non può superare il valore di euro 300.000 euro per i periodici e di 500.000 euro per i quotidiani;
b) per il secondo scaglione (da 250.000 a 1.000.000 di copie vendute) il contributo sui costi è fissato in ragione del 45 per cento di quelli di cui alle lettera a), b) e c), mentre il contributo sulle copie vendute è pari a 25 centesimi per i quotidiani e a 30 centesimi per i periodici. Il contributo, comunque, non può superare il valore di euro 700.000 per i periodici e di 1.500.000 euro per i quotidiani;
c) per il terzo scaglione (oltre 1.000.000 di copie vendute) il contributo sui costi è fissato in ragione del 35 per cento di quelli di cui alle lettera a), b) e c), mentre il contributo sulle copie vendute è pari a 35 centesimi sia per i quotidiani che per i periodici. Il contributo, comunque, non può superare il valore di euro 2.500.000 euro; detto valore include anche il contributo per l’edizione digitale.

E’ stato inoltre previsto un articolato sistema di incentivi e disincentivi sul sistema di calcolo del contributo.

In particolare, è previsto un ulteriore rimborso pari al cinquanta per cento degli oneri previdenziali per l’assunzione di figure professionali di età inferiore a 35 anni; inoltre, nell’ipotesi di attivazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, viene riconosciuto un incremento dell’1 per cento del contributo spettante; dalla lettura della norma sembrerebbe che detta quota vada aggiunta per ogni percorso attivato; infine, sempre nell’ambito degli incentivi, viene previsto un rimborso pari al 5 per cento dei costi per azioni di formazione ed aggiornamento professionale. Il contributo calcolato viene, comunque, ridotto in ragione di un importo pari all’eccedenza degli stipendi lordi riconosciuti ai dipendenti, ai collaboratori ed agli amministratori rispetto al valore stabilito dal comma 1 dell’articolo 13 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugn 2014, n. 89 pari a 240.000 all’anno.

Il contributo calcolato, comunque, non potrà eccedere il cinquanta per cento dei ricavi incluso il contributo percepito. La formulazione della norma lascia intendere non pochi problemi per le imprese nell’ipotesi di accesso al contributo successivamente all’entrata in vigore della norma, in quanto il riferimento letterale è al contributo percepito, quindi, già incassato, e non spettante, e, quindi, appostato a bilancio.

Al fine di fornire un quadro più chiaro, abbiamo provato a fornire delle esemplificazioni raccolte nelle tabelle allegate.

Nella prossima circolare prenderemo in esame i criteri di calcolo relativi all’edizione digitale.

Allegato A – Quotidiano che vende meno di 250.000 copie

Tabella B – Periodico che vende meno di 250.000 copie

Tabella C – Quotidiano tra 250.000 e 1.000.000 di copie

Tabella D – Quotidiano oltre 1.000.000 di copie

Tabella E – Quotidiano grandi dimensioni

 

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