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Circolare n. 10 del 19/02/2009 – Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli Operatori della Comunicazione (Delibera n. 666/09/CONS)

Con la delibera n. 666/08/CONS, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2009, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha approvato il nuovo “Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione”. Il Regolamento abroga e sostituisce le disposizioni precedenti concernenti la tenuta e l’organizzazione del Registro (delibere n. 236/01/CONS, 403/01/CONS, 25/02/CONS, 404/02/CONS, 130/03/CONS, 502/06/CONS, nonché l’art. 2 della delibera n. 129/03/CONS).

Il Regolamento entra in vigore il prossimo 2 marzo 2009 e a partire da tale data, i soggetti che devono iscriversi al ROC, nonché quelli già iscritti, ma che devono effettuare una delle comunicazioni previste dal Regolamento (acquisizione di controllo, trasferimento di proprietà e sottoscrizione di aumenti di capitale, trasmissione della comunicazione annuale, ecc.), sono tenuti ad applicare le nuove disposizioni regolamentari nonché ad utilizzare la nuova modulistica.
Nel seguito, viene fornito un dettaglio delle maggiori novità introdotte.

Nel nuovo Regolamento si registra un ampliamento del numero dei soggetti tenuti all’iscrizione al Registro, dovuto soprattutto all’avvento del digitale terrestre.
Le sostanziali trasformazioni determinatesi negli assetti del mercato radiotelevisivo fanno sì che le imprese operanti nel settore siano ricondotte a tre tipologie essenziali: quelle che forniscono i contenuti; quelle che forniscono i servizi e quelle che trasportano i contenuti e/o i servizi. La differenza sarà, in sostanza, tra i contenuti da un lato e le piattaforme dall’altro.
I soggetti obbligati ad iscriversi al Registro (art. 2) sono:
– Gli operatori di rete.
I soggetti titolari del diritto di istallazione, esercizio e fornitura di reti di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali, che consentano la trasmissione dei programmi agli utenti;
– I fornitori di contenuti.
I soggetti che anno la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati destinati alla diffusione, anche ad accesso condizionato, su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e che sono legittimati a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini, dei suoni e dei dati;
– I fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato.
I soggetti che forniscono, attraverso l’operatore di rete, servizi al pubblico di accesso condizionato, compresa la pay per view, mediante distribuzione agli utenti finali di chiavi numeriche per l’abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che forniscono servizi della società dell’informazione, ovvero forniscono una guida elettronica ai programmi.
– Le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica.
Per lo stesso motivo illustrato sopra, le imprese fornitrici di servizi di telecomunicazioni e telematici vengono sostituite dalle imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica che comprendono i soggetti che, in base ad autorizzazione, forniscono direttamente servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare televisiva.
– Gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste.
Per quanto riguarda gli editori di giornali, la modifica della terminologia utilizzata (editori di giornali invece di impresa editrice di giornali) sottolinea l’obbligo di iscrizione da parte di tutti gli editori di giornali, senza alcuna esclusione, nemmeno per quei soggetti che, pur editando un periodico, non contribuiscono a determinare il mercato dell’editoria non conseguendo alcun ricavo editoriale né dalla vendita delle copie, né dalla vendita di spazi pubblicitari. Peraltro, il regolamento differenzia gli obblighi connessi all’iscrizione al Registro prevedendo forme “ridotte” di comunicazioni per quelle attività, che potremmo definire, di piccola editoria.
– Le imprese concessionarie di pubblicità.
La norma regolamentare individua quali imprese concessionarie di pubblicità le imprese che, in forza di un contratto con un fornitore di contenuti o con un soggetto esercente l’attività di radiodiffusione o con un editore di giornali quotidiani, periodici o riviste, nonché di testate in formato elettronico, o con una sua concessionaria di pubblicità, ricevono l’incarico, non occasionale, di negoziare e concludere, in nome proprio, contratti di vendita di spazi pubblicitari. In altri termini, perché sussista l’obbligo di iscrizione occorre che si verifichino due condizioni: l’incarico di vendere spazi deve essere stabile e non occasionale e deve prevedere la possibilità di concludere contratti di cessione degli spazi in nome proprio.
La definizione, quindi, include unicamente le imprese con un’organizzazione e un’attività professionale non occasionale che abbiano un rapporto consolidato con l’editore.
– Le agenzie di stampa a carattere nazionale.
Viene introdotta una nuova definizione di agenzie di stampa a carattere nazionale. Rientrano in questa categoria tutti i soggetti i cui notiziari siano distribuiti ad almeno quindici testate quotidiane localizzate in almeno 5 regioni, in abbonamento, a titolo oneroso con qualsiasi mezzo di trasmissione. Su questo punto si evidenzia che, stante la nuova definizione, le agenzie di stampa locali che – attraverso Internet – si trovano a distribuire notiziari in più di cinque regioni, devono essere considerate “nazionali” e, quindi, obbligate ad iscriversi al Registro. Fermo restando, naturalmente, il possesso anche degli altri requisiti in termini di giornalisti assunti e di ore di trasmissione giornaliere, già previsti dal vecchio Regolamento.
– I soggetti esercenti l’editoria elettronica.
La categoria soggetti esercenti l’editoria elettronica e digitale viene sostituita dalla categoria soggetti esercenti l’editoria elettronica. Vi rientrano quelli che pubblicano, in modalità elettronica, testate diffuse al pubblico con qualsiasi periodicità ivi compresi i soggetti che gestiscono siti Internet per la pubblicazione degli avvisi delle aste giudiziarie.
Ne deriva che l’obbligo di iscrizione sussiste solo per i soggetti che forniscono prodotti in modalità elettronica contraddistinti da una testata giornalistica diffusa al pubblico con regolare periodicità e non per ogni soggetto che diffonda contenuti editoriali nella rete.

Il nuovo Regolamento riduce da sessanta a trenta giorni (dalla data in cui la domanda perviene al Registro) il termine per la conclusione delle attività preparatorie ed istruttorie relative al procedimento d’iscrizione.

Tutte le comunicazioni al Registro devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica.
Per quanto concerne la comunicazione annuale (art. 11), per la quale era già previsto l’invio telematico, i soggetti iscritti, costituiti in forma di società di capitali o cooperative, devono trasmettere, entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio, i dati comunicati all’atto della presentazione della domanda di iscrizione aggiornati alla data dell’assemblea che approva il bilancio.
Tutti gli altri soggetti trasmettono la comunicazione annuale entro il 31 luglio di ciascun anno aggiornata a tale data.

Gli artt. 20 e 21 del nuovo Regolamento ribadiscono l’avvenuta istituzione del catasto delle frequenze tenuto dalla Sezione speciale del registro degli operatori di comunicazione. Come abbiamo già segnalato nella nostra circolare n. 4/09, il catasto delle frequenze prevede una nuova e più facile modalità di gestione del database attraverso l’utilizzo della rete internet. Ciò consente, ad ogni operatore, di avere in linea i dati tecnici dei propri impianti radioelettrici e di effettuare i relativi aggiornamenti. Pertanto, diversamente dalle modalità di comunicazione sinora adottate che prevedevano l’acquisizione dei dati attraverso l’invio di supporti fisici, l’unica modalità di invio prevista oggi è attraverso il sistema telematico accessibile all’indirizzo www.catastofrequenze.agcom.it.

Una delle maggiori novità introdotte con il nuovo Regolamento è la possibilità di delegare ai Co.re.com. – Comitati regionali per le comunicazioni – che hanno stipulato apposita convenzione con l’Autorità, le funzioni di istruttoria per l’iscrizione (art. 6) (ovvero la verifica dell’esistenza dei requisiti e delle condizioni previste per l’iscrizione) e le funzioni riguardanti la certificazioni di iscrizione (art. 14) (ovvero il rilascio dei certificati attestanti la regolare iscrizione al Registro e l’attribuzione del relativo numero). Il conferimento della delega potrà avvenire anche in più fasi, previa conforme integrazione dell’Accordo-quadro sottoscritto il 25 giugno 2003 dall’Autorità, dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e dalla Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea dei Consigli regionali e delle Province autonome, e conseguente modifica delle convenzioni stipulate da ciascun Comitato per l’esercizio delle funzioni delegate.

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