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Circolare n. 10 del 14/03/2022 – La nuova disciplina del diritto d’autore e il settore cinematografico: terza parte

Riprendiamo l’analisi delle norme contenute nel decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177, iniziata con la circolare n. 7 dello scorso 22 febbraio 2022 e con la circolare n. 9 dell’8 marzo 2022.

Una delle principali novità del nuovo testo è stata l’individuazione di tutela in tema di diritto d’autore a favore di altre categorie di soggetti che, a diverso titolo, partecipano alla creazione delle opere intellettuali.

In particolare, la lettera d) del primo comma dell’articolo 1 del decreto legislativo ha qualificato il traduttore come coautore delle opere cinematografiche.

Nuova norma: Lettera d) primo comma dell’articolo 1: “all’articolo 44, le parole «ed il direttore artistico» sono sostituite dalle seguenti: «il direttore artistico e il traduttore»”;

Norma precedente e norme di riferimento: l’articolo 44 della legge 22 aprile 1941, n. 633 prevede che: “si considerano coautori dell’opera cinematografica l’autore del soggetto, l’autore della sceneggiatura, l’autore della musica ed il direttore artistico”.

La lettera e) del primo comma dell’articolo 1 del decreto legislativo ha, invece, introdotto una norma molto importante riconoscendo un ulteriore compenso a favore degli autori che partecipano alla creazione dell’opera cinematografica correlato agli incassi derivanti dalle proiezioni pubbliche dell’opera. Questo diritto è irrinunciabile e le forme e le entità degli stessi vengono concordati tra le rispettive categorie interessate. Nella precedente formulazione della norma, invece, era prevista la possibilità per i produttori di escludere in via contrattuale questo compenso.

Nuova norma: Lettera e) primo comma dell’articolo 1: “all’articolo 46, il quarto comma è sostituito dal seguente: «Gli autori del soggetto e della sceneggiatura, il direttore artistico, gli adattatori dei dialoghi, i direttori del doppiaggio e i traduttori, nonché gli artisti interpreti e esecutori, primari e comprimari, inclusi i doppiatori, hanno diritto a ricevere un ulteriore compenso in misura percentuale sugli incassi derivanti dalle proiezioni pubbliche dell’opera. Tale compenso è irrinunciabile e le relative forme ed entità sono stabilite con accordi tra le categorie interessate»”.

Norma precedente e norme di riferimento: l’articolo 46 della legge 22 aprile 1941, n. 633 prevede che: “Gli autori del soggetto e della sceneggiatura e il direttore artistico, qualora non vengano retribuiti mediante una percentuale sulle proiezioni pubbliche dell’opera cinematografica, hanno diritto, salvo patto contrario, quando gli incassi abbiano raggiunto una cifra da stabilirsi contrattualmente col produttore, a ricevere un ulteriore compenso, le cui forme e la cui entità saranno stabilite con accordi da concludersi tra le categorie interessate”.

Analogamente la lettera f) del primo comma dell’articolo 1 del decreto legislativo oltre ad ampliare la categoria delle professionalità cui viene riconosciuto il diritto ad una percentuale sugli incassi, ha previsto che l’obbligo di pagare un compenso prescinda dalla cifra incassata e sia, comunque, dovuta sulla base di un accordo tra le categorie. Inoltre, il concetto di equo compenso viene integrato dalla definizione di compenso adeguato e proporzionato e la determinazione dei criteri per la determinazione dello stesso viene rimessa al Regolamento che dovrà emanare l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Nuova norma: Lettera f) primo comma dell’articolo 1: “all’articolo 46, il quarto comma è sostituito dal seguente: «Gli autori del soggetto e della sceneggiatura, il direttore artistico, gli adattatori dei dialoghi, i direttori del doppiaggio e i traduttori, nonché gli artisti interpreti e esecutori, primari e comprimari, inclusi i doppiatori, hanno diritto a ricevere un ulteriore compenso in misura percentuale sugli incassi derivanti dalle proiezioni pubbliche dell’opera. Tale compenso è irrinunciabile e le relative forme ed entità sono stabilite con accordi tra le categorie interessate; all’articolo 46-bis:1) al comma 1, le parole «un equo compenso» sono sostituite dalle seguenti «un compenso adeguato e proporzionato»; 2) al comma 3, le parole «un equo compenso» sono sostituite dalle seguenti «un compenso adeguato e proporzionato»; 3) al comma 4, le parole «con la procedura di cui all’articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440» sono sostituite dalle seguenti: «dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le procedure previste da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione»”.

Norma precedente e norme di riferimento: l’articolo 46 della legge 22 aprile 1941, n. 633 prevede che: “Gli autori del soggetto e della sceneggiatura e il direttore artistico, qualora non vengano retribuiti mediante una percentuale sulle proiezioni pubbliche dell’opera cinematografica, hanno diritto, salvo patto contrario, quando gli incassi abbiano raggiunto una cifra da stabilirsi contrattualmente col produttore, a ricevere un ulteriore compenso, le cui forme e la cui entità saranno stabilite con accordi da concludersi tra le categorie interessate”.

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