Con la delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 73/16/CONS pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo u.s., sono state pubblicate le disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione prevista dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 relativa al Referendum popolare di cui all’oggetto.
STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
Gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere, a qualsiasi titolo, messaggi politici elettorali, sono tenuti a dare notizia dell’offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato preventivo da pubblicare sulla testata stessa entro il 14 marzo p.v. La pubblicazione dei messaggi politici elettorali relativi al referendum potrà avvenire solo a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del comunicato preventivo e dall’adozione del documento analitico.
Ove, in ragione della periodicità della testata, non sia stato possibile pubblicare sulla stessa, nel termine predetto, il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.
La pubblicazione del comunicato preventivo costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali. In caso di mancato rispetto del termine stabilito, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato stesso.
Il comunicato preventivo (v. Allegato A come esempio) deve essere pubblicato in modo da essere ben evidenziato sia per collocazione che per modalità grafiche, e deve precisare:
a) le condizioni generali dell’accesso;
b) l’indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato il documento analitico, consultabile su richiesta. Quindi, anche laddove vi sia una concessionaria di pubblicità esterna, l’obbligo di redazione e conservazione del documento analitico ricade a carico dell’editore, fermo rimanendo, chiaramente, la facoltà di concordare tra le parti le politiche commerciali in tema di comunicazione elettorale nel rispetto della normativa.
Il documento analitico (v. Allegato B come esempio) deve contenere:
Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l’accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.
I messaggi politici elettorali devono essere pubblicati in appositi spazi debitamente evidenziati, con modalità uniformi e recare la dicitura “messaggio referendario” con l’indicazione del soggetto politico committente.
Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale referendario:
a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi (è evidente che non possono esservi altre ipotesi in quanto non vi sono liste e candidati nel caso di referendum).
La disciplina in oggetto non si applica agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulti registrato come tale, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.
Inoltre, è previsto come adempimento obbligatorio che i partiti, le forze politiche, le coalizioni e le liste comunichino, contestualmente all’apertura della campagna elettorale, all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici.
TESTATE TELEMATICHE
Pur non essendoci specifica disciplina in tema di par condicio per le testate telematiche, le testate giornalistiche online equiparate a quelle cartacee. Un’ulteriore conferma arriva dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che, dietro nostra esplicita richiesta, si è espressa sulla questione. La disciplina in vigore, in attuazione della legge 28/2000, è riferita espressamente al settore dei quotidiani e dei periodici a stampa nonché al settore radiotelevisivo. E nessuna modifica o integrazione inerente l’editoria elettronica. Oggi, in virtù di quanto espresso dall’Agcom, le testate telematiche iscritte al tribunale o al Roc debbono rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti richiesti.
SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI
Ai sondaggi politici ed elettorali si applica il Regolamento di cui alla nostra circolare n. 4/2011, cui rimandiamo. I sondaggi possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralità e corredati della “nota informativa” sull’apposito sito web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (www.sondaggipoliticoelettorali.it).
La “nota informativa” costituisce parte integrante del sondaggio, deve essere sempre evidenziata con apposito riquadro e deve contenere le seguenti indicazioni (di cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio):
a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
b) il nome del committente e dell’acquirente;
c) l’estensione territoriale del sondaggio (specificare unicamente se nazionale, regionale, provinciale o comunale);
d) la consistenza numerica del campione di rispondenti, il numero o la percentuale dei non rispondenti e delle sostituzioni effettuate;
e) la data o periodo in cui è stato condotto il sondaggio;
f) l’indirizzo o il sito informatico dove è disponibile il documento completo riguardante il sondaggio.
La nota informativa deve essere pubblicata nei mezzi di comunicazione di massa, unitamente al sondaggio in forma descrittiva o sintetica, in formato elettronico, testuale, verbale e/o grafico.
Nei lanci di agenzia, in luogo della nota informativa, sono indicati, nel corpo del testo, solo il soggetto realizzatore e l’oggetto del sondaggio, fermo restando l’obbligo del mezzo di comunicazione di massa che riprende la notizia di pubblicare la nota informativa. Nel caso in cui il mezzo di comunicazione di massa riporti la notizia o riprenda i risultati di un sondaggio precedentemente diffuso, non è tenuto a pubblicare la nota così come sopra disciplinata, ma deve fornire elementi utili ad individuare il sondaggio a cui fa riferimento.
Qualunque sia la forma scelta, la pubblicazione dei sondaggi deve rispettare la normativa sulla tutela della privacy e i dati devono essere pubblicati in modo tale che non si possano trarre riferimenti individuali atti a consentire il collegamento con singole persone fisiche o giuridiche. Durante le campagne elettorali e referendarie, nel caso in cui i mezzi di comunicazione di massa, comprese le agenzie di stampa, diffondono la notizia, da chiunque divulgata, dell’esistenza di un sondaggio, devono chiarire contestualmente o, comunque, non oltre le 48 ore dalla divulgazione della notizia, se il sondaggio sia stato o meno realizzato con le modalità previste dal regolamento in oggetto. Nel caso in cui la precisazione non sia contestuale, essa deve avere il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui è stata diffusa la notizia inerente il sondaggio. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati realizzati in un periodo antecedente a quello del divieto. E’ altresì vietato riportare dichiarazioni concernenti i risultati di sondaggi politici ed elettorali rilasciate da esponenti politici o da qualunque altro soggetto in qualsiasi sede, a meno che i sondaggi cui tali dichiarazioni si riferiscono non siano già stati resi pubblici, secondo le forme stabilite dal regolamento in oggetto, nel periodo precedente a quello del divieto.
EMITTENTI RADIOTELEVISIVE LOCALI
In relazione ai programmi di comunicazione politica[1], trasmessi dalle emittenti radiotelevisive locali, l’Autorità ha stabilito che deve essere consentita una effettiva parità di condizioni (ripartizione in parti uguali) tra i vari soggetti favorevoli e contrari al referendum, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell’ambito della medesima trasmissione, anche nell’ambito di un ciclo di trasmissioni purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. Nell’ipotesi in cui una delle due parti non partecipi alla trasmissione, non viene pregiudicato l’intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, cui chiaramente non viene attribuito un diritto di presenza maggiore. Nel corso della trasmissione deve essere fatta esplicita menzione delle predette assenze.
La parità di condizioni deve essere garantita nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della delibera e la data di chiusura della campagna referendaria.
Le trasmissioni di comunicazione politica devono essere collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale all’interno delle seguenti fasce orarie:
I calendari delle predette trasmissioni devono essere comunicati – anche a mezzo telefax – almeno 7 giorni prima della loro messa in onda al competente Co.Re.Com. che ne informa l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; la stessa comunicazione deve essere trasmessa, tempestivamente, per le eventuali variazioni dei predetti programmi. Laddove sia possibile, le trasmissioni di comunicazione politica devono essere diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti. Nelle trasmissioni è consentita la partecipazione di giornalisti che rivolgano domande ai soggetti politici partecipanti, nel rispetto dell’imparzialità e della pari opportunità. Inoltre, l’eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l’intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.
Le trasmissioni di cui sopra sono sospese dalla mezzanotte del penultimo giorno precedente le votazioni.
Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e la data di chiusura della campagna elettorale, le emittenti televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio delle posizioni favorevoli o contrari al quesito refendario.
Per la trasmissione di tali messaggi politici le emittenti devono osservare le seguenti modalità:
a) i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti favorevoli o contrari al quesito refendario, anche con riferimento alle fasce orarie;
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00 – 19:59; seconda fascia 12:00 – 14:59; terza fascia 21:00 – 23:59; quarta fascia 7:00 – 8:59;
d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
f) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura “messaggio referendario gratuito” con l’indicazione del soggetto politico committente.
Le emittenti radiofoniche e televisive locali che trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo gratuito, devono:
a) rendere noto il loro intendimento mediante la divulgazione di un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia oraria di maggiore ascolto. Nel comunicato l’emittente informa che presso la sua sede, di cui viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento (modello MAG/1/ER ), che può essere reso disponibile anche sul sito web dell’emittente e che deve contenere:
– il numero massimo dei contenitori predisposti;
– la collocazione nel palinsesto;
– gli standard tecnici richiesti;
– il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto.
Il documento deve essere trasmesso, a mezzo posta elettronica certificata, al competente Co.Re.Com. Inoltre, con almeno 5 giorni di anticipo, dovranno essere comunicati allo stesso modo anche eventuali variazioni apportate al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori ed alla loro collocazione nel palinsesto (modello MAG/2/ER).
Entro cinque giorni dall’entrata in vigore della delibera i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo fax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale per il referendum popolare e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno il quarto degli elettori chiamati alle consultazioni. A tale fine, può anche essere utilizzato il modello MAG/3/ER.
Messaggi politici autogestiti a pagamento
Le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento[2], assicurando condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.
Le emittenti radiofoniche e televisive locali devono dare notizia del loro intendimento mediante un avviso (v. Allegato C come esempio) da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi. Nell’avviso si informa che presso la propria sede, della quale viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e di fax, è depositato un documento (v. Allegato D come esempio), consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:
– le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l’indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
– le modalità di prenotazione degli spazi;
– le tariffe per l’accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;
– ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.
La prima messa in onda del suddetto avviso costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale. Inoltre, ai richiedenti gli spazi devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.
Ciascuna emittente è tenuta a praticare una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l’accesso agli spazi per i messaggi.
Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.
Per le emittenti televisive, i messaggi devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la dicitura: “Messaggio referendario a pagamento”, con l’indicazione del soggetto politico committente.
Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.
Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi nel periodo della campagna elettorale per i tre mesi successivi alla conclusione della stessa e, comunque, a conservare, sino alla conclusione dell’eventuale procedimento, le registrazioni dei programmi in relazione ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e del presente provvedimento.
Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un’emittente nazionale sono disciplinate dalle norme previste per le emittenti locali esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.
In relazione ai programmi di informazione, essi sono disciplinati dal Decreto del Ministero delle Comunicazioni 8 aprile 2004. In particolare, le emittenti radiotelevisive locali devono garantire il pluralismo e la parità di trattamento, l’obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l’imparzialità, l’equità e la pluralità dei punti di vista; a tal fine, quando vengono trattate questioni relative alla consultazione elettorale, deve essere assicurato l’equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto previsto dal codice di autoregolamentazione.
Resta il divieto di fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti.
CIRCUITI DI EMITTENTI RADIOTELEVISIVE LOCALI
Ai fini della presente normativa, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito, sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali.
Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali.
Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell’ambito delle trasmissioni in contemporanea.
[1] Per programma di comunicazione politica si intende ogni programma in cui assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che, comunque, consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni.
[2] Per “messaggio politico autogestito a pagamento” si intende ogni messaggio recante l’esposizione di un programma o di una opinione politica, realizzato ai sensi degli articoli 6 e 7 del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.
Allegato A – Comunicato Preventivo referendum 2016 (per periodici e quotidiani)
Allegato B – Documento analitico referendum 2016 (periodici e quotidiani)
Allegato C – Comunicato Preventivo referendum 2016 (tv locali)
Allegato D – Documento analitico referendum 2016 (tv locali)
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