È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 30 dicembre 2020, n. 178, definita legge di stabilità 2021.
Provvediamo, limitatamente alle norme in materia di editoria e comunicazione, ad una prima lettura del provvedimento.
Il comma 608 dell’articolo 1 è relativo al credito d’imposta sulla pubblicità effettuata sui giornali cartacei e digitali. In pratica, viene esteso agli esercizi 2021 e 2022 il regime introdotto nel corso dell’esercizio precedente in ragione del quale il contributo non viene più calcolato sugli investimenti pubblicitari incrementali effettuati, ma sul valore assoluto degli stessi. La percentuale di contributo viene stabilizzata al cinquanta per cento degli investimenti realizzati; lo stanziamento è pari, sia per il 2021 che per il 2022, a 50 milioni di euro.
Ricordiamo che per gli investimenti pubblicitari effettuati nel 2020 la percentuale di ammissione sulla base delle domande effettuate è stata pari al 14,8 per cento per gli investimenti effettuati sulla stampa e al 6,5 per cento per gli investimenti effettuati sull’emittenza radio televisiva.
Il comma 609 dell’articolo 1 estende agli esercizi 2021 e 2022 il credito d’imposta previsto dall’articolo 1, commi da 806 a 809 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 a favore delle edicole e dei distributori di giornali. Lo stanziamento, prelevato dal Fondo per il pluralismo e per l’innovazione, è pari a 15 milioni di euro.
Allo stesso modo, il comma 610 dell’articolo 1 estende agli esercizi 2021 e 2022 il credito d’imposta per i servizi digitali introdotto dall’articolo 190 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 con uno stanziamento di 10 milioni di euro, sempre a valere sul Fondo per il pluralismo e per l’innovazione.
Il comma 611 dell’articolo 1 estende ai giornali periodici il bonus cultura previsto a favore dei ragazzi che compiono i diciotto anni di età.
Il comma 612 dell’articolo 1 introduce un contributo di 100 euro per l’acquisto dell’abbonamento a giornali e riviste per i nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente inferiore a 20.000 euro e che già beneficiano del voucher per l’acquisizione dei servizi di connessione alla rete internet in banda larga. Il contributo è utilizzabile per gli acquisti effettuati on line o presso le edicole in esclusiva. L’attuazione di questa agevolazione è demandata ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Segnaliamo che non è stato prorogato il regime di forfettizzazione delle rese al 95 per cento, pertanto a partire dal mese di gennaio 2021 la percentuale torna ad essere dell’80 per cento.
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