Circolare n. 1 del 03/01/2024 – Milleproroghe e norme in materia di editoria

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L’articolo 16 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 ha previsto alcune proroghe in materia di editoria inerenti esclusivamente i contratti con le agenzie di stampa.

Non c’è, quindi, alcuna norma di proroga relativa al sistema di sostegno all’editoria come auspicato dalle associazioni di categoria.

L’articolo 16 sostanzialmente prevede un periodo transitorio per il riconoscimento del prezzo delle agenzie di stampa, in attesa che vengano definite le procedure di gara previste dall’articolo 17, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198. Durante il periodo transitorio, che dovrà, comunque esaurirsi entro il prossimo 30 giugno, il Dipartimento provvederà a ripartire, tra le agenzie di stampa iscritte nell’Elenco delle agenzie di stampa di rilevanza nazionale, una somma pari al 35 per cento del valore medio complessivo negli anni 2018-2022 dei contratti stipulati con le agenzie di stampa risultate vincitrici della procedura di gara del 2017.

La ripartizione tra le agenzie avverrà sulla base del numero medio dei giornalisti assunti dalle singole agenzie negli ultimi cinque anni con contratto a tempo pieno e indeterminato

Le agenzie di stampa fornitrici saranno poi tenute ad erogare i servizi essenziali per il Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale in aggiunta ai servizi forniti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 198 del 2022 e del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023. Detti servizi verranno acquistati autonomamente dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria.

L’auspicio, chiaramente, è che nel corso del dibattito parlamentare emergano elementi tali da indurre le Camere ad approvare le norme che prorogano alcuni istituti a tutela delle imprese editrici, in attesa della definizione delle norme di riforma del sostegno all’editoria.

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