L’agenzia delle Entrate con la risposta ad un interpello è nuovamente intervenuta sul tema dell’applicabilità dell’aliquota Iva del 4 per cento agli abbonamenti per le pubblicazioni telematiche.
Una società che opera nel settore dell’ICT e che fornisce una serie di servizi integrati, come banche dati e contenuti, attraverso l’accesso ai propri portali ha chiesto parere circa l’applicabilità del regime agevolato agli abbonamenti sottoscritti nell’ipotesi in cui si fosse dotata dei dovuti codici ISSN, ISBN, così come previsto dall’attuale normativa, ai sensi della quale “sono da considerare giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN o ISSN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica”. Ricordiamo, infatti, che la modifica alla Tabella A, parte II; numero 18, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 fu introdotta dal comma 637 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
La risposta dell’Agenzia dell’entrate, che alleghiamo, ricostruisce la disciplina e chiarisce, per l’ennesima volta, che il possesso dei codici ISSN e ISBN è requisito necessario per accedere all’agevolazione, ma non sufficiente, in quanto occorre che venga effettuata una puntuale ricognizione circa l’effettiva cessione di contenuti digitalizzati di libri, notiziari, agenzia di stampa, quotidiani o periodici.
L’Agenzia senza entrare nel merito della fattispecie delineata dall’istante espone la propria perplessità circa l’applicabilità dell’aliquota Iva ridotta ad una serie di servizi che sembrano carenti del profilo meramente oggettivo, come l’accesso ad una banca dati.
Chiarissimo, quindi, il presupposto del possesso del codice ISSN e ISBN, mentre rimane la difficoltà di inquadrare ai fini della definizione dell’aliquota Iva applicabile in maniera puntuale una serie di prodotti editoriali che si presentano in una sorta di limbo tra i servizi e l’informazione.
Per memoria della particolare disciplina richiamiamo le nostre circolari 14/2016 e 22/2020.
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