Innanzitutto, buon anno a tutti. Ci fa piacere iniziare questo 2025 con una buona notizia per tutte le imprese che beneficiano dei contributi di cui al D.lgs. 15 maggio 2017, n. 70.
Infatti, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2024 il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202.
L’articolo 17 ha prorogato di ulteriori due anni le disposizioni previste dall’articolo 96, commi 3, 4 e 5 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
Pertanto, anche i contributi di competenza del 2025 e del 2026 non potranno essere inferiori a quello percepito per l’anno 2019 e, in relazione alla diffusione, per gli stessi anni il rapporto tra copie vendute e distribuite è ridotto al 25 per cento delle copie distribuite per le testate locali e al 15 per cento per le testate nazionali, in luogo delle maggiori percentuali, il 30 per cento per le testate locali e il 20 per cento per quelle nazionali, previste dalla lettera e, comma 1, dell’articolo 5 del D.lgs. 15 maggio 2017, n. 70.
Inoltre, la possibilità di postergare i pagamenti entro sessanta giorni dalla data di incasso dei contributi è stata estesa anche al procedimento amministrativo del 2025, per i contributi relativi al 2024 e del 2026, per i contributi relativi al 2025. Quindi, anche per quest’anno e per il prossimo i costi potranno essere rendicontanti e non pagati entro il termine di perfezionamento della pratica, fermo rimanendo l’obbligo di pagare gli stessi entro sessanta giorni dalla data di incasso del saldo e di rendicontarli entro i successivi dieci giorni.
Non c’è stata, invece, alcuna proroga rispetto al taglio dei contributi fortemente voluto dal precedente sottosegretario all’editoria Vito Crimi, introdotto dal comma 810 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
In relazione all’abrogazione dei contributi all’editoria, misura fortemente voluta dal precedente sottosegretario all’editoria Vito Crimi, ora dipendente dei gruppi parlamentari del movimento cinque stelle, ed introdotta con il comma 810 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 4 ter dell’articolo 14 della legge 25 febbraio 2022, n. 15 ha prorogato il termine fissato dal comma 394 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per cui il termine medesimo viene modificato da sessanta mesi in settantadue mesi. A seguito di questa proroga, i contributi spettanti verranno ridotti del venti per cento per la parte eccedente i 500.000 euro con riferimento a quelli di competenza del 2027, del cinquanta per cento per la parte eccedente i 500.000 euro con riferimento a quelli di competenza del 2028, del settantacinque per cento per la parte eccedente i 500.000 euro con riferimento a quelli di competenza del 2029 e definitivamente abrogati dal 2030.
A breve anche la nostra circolare sulla legge di bilancio, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2024.