A seguito di diversi quesiti formulati da imprese clienti, riprendiamo nel testo di questa circolare le nuove norme in tema di editoria digitale contenute nell’articolo 3 della legge 7 luglio 2012, n. 103. Ricordiamo che di questo argomento già ci eravamo occupati nelle precedenti circolari n. 12/2012 e 23/2012.
La prima parte dell’articolo ha introdotto la possibilità per i giornali di continuare ad accedere ai contributi anche nell’ipotesi in cui la testata venga pubblicata esclusivamente in via telematica.
La norma dispone infatti, che: “Le imprese editrici di cui all’articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le imprese di cui all’articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché le imprese di cui all’articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni che abbiano percepito i contributi per l’anno 2011, possono continuare a percepire i contributi qualora la testata sia pubblicata, anche non unicamente, in formato digitale”.
In pratica, tutte le imprese editrici che abbiano percepito i contributi per l’esercizio 2011, possono continuare a percepirli qualora la testata sia pubblicata anche esclusivamente in formato digitale. La testata deve comunque essere accessibile online, anche a titolo non oneroso, e deve garantire un’informazione quotidiana composta da informazione auto prodotta per almeno dieci articoli al giorno con un aggiornamento pari ad almeno 240 giorni per i quotidiani, 45 per i settimanali e plurisettimanali, 18 uscite per i quindicinali e 9 per i mensili.
Domanda: ma può un editore che continua ad avere l’edizione cartacea avere anche l’edizione telematica?
Risposta: certo, la norma prevede che possono accedere ai contributi anche i soggetti che editano la testata esclusivamente in via digitale. Anzi. Da una lettura restrittiva della norma, l’edizione digitale appare obbligatoria per tutte le imprese che editano il giornale in via cartacea. Infatti la norma prevede che “la testata deve comunque essere accessibile on line, anche a titolo non oneroso”.
Domanda: è possibile, mantenendo la stessa periodicità, fare alcune edizioni cartacee ed alcune esclusivamente in via telematica?
Risposta: a nostro avviso, no. Infatti le nuove disposizioni in materia di editoria digitale si applicano alle testate diffuse esclusivamente in via digitale. Laddove emergesse una diversa interpretazione più formale alle imprese da parte degli uffici, ne daremo comunicazione con successive circolari.
Domanda: la testata telematica è soggetta a particolari vincoli grafici, ad esempio serve lo sfogliatore o deve essere fatta in pdf?
Risposta: A nostro avviso non esiste alcun vincolo grafico, né alcun format prestabilito. In tale prospettiva ricordiamo che il decreto legge nella previsione originaria stabiliva una foliazione minima di 4 pagine, il che lasciava presupporre un formato riconducibile all’edizione cartacea. Ipotesi davvero singolare nella fattispecie di edizioni solo digitali. Nel corso del passaggio parlamentare la previsione di legge è stata modificata con l’eliminazione della suddetta dizione. Per questa ragione riteniamo che non esista alcun formato prestabilito, mentre è evidente che è necessario rispettare le previsione della norma in termini di contenuti minimi obbligatori (un’informazione quotidiana composta da informazione auto prodotta per almeno dieci articoli al giorno con un aggiornamento pari ad almeno 240 giorni per i quotidiani, 45 per i settimanali e plurisettimanali, 18 uscite per i quindicinali e 9 per i mensili).
Domanda: nel caso dei periodici come si fa ad osservare la previsione di fornire un’informazione autoprodotta quotidiana, attesa la diversa periodicità?
Risposta: a nostro avviso la norma si contraddice in quanto nella prima parte parla espressamente di informazione quotidiana e successivamente stabilisce criteri diversi secondo la periodicità. In realtà nel mondo telematico sembra evidente che i criteri di periodicità sono estremamente differenti da quelli concettuali cui si pensa nel settore della carta stampata. Tra l’altro il comma 2 del medesimo articolo prevede che per le edizioni telematiche è consentita la riduzione di periodicità. In realtà quello che appare rilevante non è l’aggiornamento massimo, ma il contenuto minimo di informazione da produrre in via autonoma che rappresenta, chiaramente, l’indice di vitalità della testata telematica.
Domanda: tutte le testate possono cambiare periodicità alla luce della nuova disciplina?
Risposta: no, la legge fa esplicito riferimento alle testate diffuse esclusivamente in via telematica.
Un ulteriore aspetto è relativo al riferimento della norma al diritto subordinato all’aver percepito i contributi 2011; la norma non chiarisce in maniera chiara se il diritto derivi dall’aver percepito nel 2011 i contributi relativi all’esercizio 2010 o se vadano presi come riferimento quelli di competenza dell’esercizio 2011.
Come già dicemmo in una nostra precedente circolare da una prima lettura sembrerebbe pacifico che il riferimento va fatto seguendo il principio della competenza, ossia il diritto a passare all’edizione telematica esisterebbe solo per le imprese che abbiano percepito o percepiranno i contributi per il 2011.
Domanda: ma le cooperative costituite ai sensi del comma 7 bis dell’articolo 1 della legge 16 luglio 2012, n. 103 hanno diritto a percepire i contributi se passano all’edizione esclusivamente telematica?
Risposta: a nostro avviso dalla lettura della norma si desume una risposta negativa. Infatti la norma ha come requisito che l’impresa abbia percepito i contributi per il 2011. Ora sia se il riferimento va fatto ai contributi di competenza del 2010 o del 2011 non vi è dubbio che le nuove cooperative non potranno percepire i contributi per gli esercizi precedenti al 2012, mancando una norma che gli attribuisse i relativi diritti.
Un altro punto da approfondire è il concetto di testata digitale che per la prima volta è oggetto di una definizione precisa, desumibile in parte, dalla seconda parte del primo comma dell’articolo 3 ma puntualmente richiamata dal successivo comma 4 che approfondiremo in una prossima circolare in quanto relativa ai requisiti del 2013.
Tornando alle testate telematiche ed all’articolo 3 del decreto legge, la norma prevede che la testata digitale possa essere editata anche non unicamente in formato cartaceo.
Concretamente la norma statuisce che la testata cartacea può anche essere editata in formato digitale. Nulla di nuovo perché già era cosi, tanto che i costi connessi alla multimedialità sono ritenuti ammissibili sulla base della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2011. Ed appare pacifico che la testata digitale e quella cartacea possono essere le medesime nonostante i contenuti non siano gli stessi. Ma è evidente che la differenza non deriva dalla sovrapposizione di due prodotti diversi sotto il profilo editoriale, ma dalla necessità di differenziare il trattamento dei medesimi contenuti attese le diverse modalità di fruizione degli stessi per un unico marchio editoriale.
Un altro passaggio è che, a nostro avviso, comunque, tutte le testate che accedono al contributo dovranno garantire l’edizione on line. Infatti la norma prevede che “la testata deve comunque essere accessibile on line, anche a titolo non oneroso”. L’impostazione dell’articolo sembra fare riferimento ad una opzione che viene concessa alle imprese e non ad un’imposizione, eppure la lettura della norma sembra privilegiare una lettura restrittiva della stessa. Consigliamo, comunque, a tutte le imprese clienti di adeguarsi alle nuove norme in tema di editoria elettronica.
In relazione agli obblighi in termini di comunicazione, la seconda parte del comma 2 prevede una nuova disciplina ai fini delle comunicazioni al Registro degli operatori della comunicazione delle variazioni che intervengono in capo alle testate giornalistiche. L’articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62 prevede l’esenzione dell’osservanza degli obblighi di registrazione previsti dall’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 per i soggetti tenuti all’iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione. La nuova norma ha introdotto un formidabile strumento di semplificazione, consentendo che sia le registrazioni che le variazioni possano essere effettuate unicamente al Registro degli operatori delle comunicazioni e prevedendo che l’unico marchio editoriale possa essere diffuso sia in via cartacea che in via telematica.
Domanda: ma devo registrare una nuova testata per l’edizione telematica?
Risposta: no, è necessario solo comunicare all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che la testata viene editata esclusivamente in edizione telematica. Laddove la testata sia iscritta anche in Tribunale è, quindi, facoltà dell’editore comunicare la variazione della modalità di diffusione del prodotto. Ma tale variazione non significa registrare una nuova testata.
Ricordiamo che a partire dal 2013 le testate telematiche debbono rispondere ai nuovi requisiti previsti dalla legge. In particolare è necessario che la piattaforma di distribuzione dei contenuti garantisca:
a) la gestione degli spazi pubblicitari digitali; in altri termini il back office del sito deve essere in grado di garantire la gestione dei banner e dei link ad altri siti in modo da consentire l’acquisto da parte di terzi di spazi pubblicitari sul sito ed il rispetto delle norme fiscali in tema di giustificativi con l’estrazione dell’inserito. Ciò non significa che bisogna vendere la pubblicità sulla testata telematica, ma che occorre dotare la piattaforma dei sistemi in grado di garantire la gestione degli spazi pubblicitari.
b) l’inserimento di commenti da parte del pubblico, con la registrazione e la moderazione del dibattito. E’ evidente che questa norma risolve in via definitiva il tema del formato, in quanto prevedendo il commento ed il dibattito la testata telematica non può essere un pdf, dovendo garantire l’interazione. In pratica la piattaforma di gestione del sito oltre a prevedere un sistema di gestione dei commenti deve anche prevedere la registrazione al sito ed un sistema di moderazione dei contenuti. A nostro avviso rimane, comunque, nella libera determinazione dell’editore la scelta su quali politiche editoriali adottare in termini di apertura ai terzi del dibattito. In altri termini l’editore potrà scegliere, a titolo esemplificativo, se validare o meno i commenti, la necessità della registrazione o dell’autenticazione per il rilascio dei commenti o i criteri di rimozione degli stessi. Infatti occorre, chiaramente, tener conto dei profili connessi alla responsabilità civile e penale dei contenuti, comunque, diffusi sul sito in relazione ai quali rimane il principio di responsabilità dell’editore, trattandosi di stampa, anche se in formato digitale.
c) la diffusione dei contenuti sui dispositivi mobili. In realtà i dispositivi mobili che vanno in rete hanno, comunque la possibilità di accedere ai contenuti attraverso l’apertura della pagina web. Ma in realtà sembra che la norma spinga le imprese a dotarsi di proprie applicazioni che consentano ai dispositivi mobili (telefonini, ipad, etc.) di accedere direttamente ai siti dei giornali. Su questo punto segnaliamo che a breve comunicheremo a tutti i clienti che il CCE in partenership con un soggetto specializzato sta provvedendo a sviluppare applicazioni standard per le diverse piattaforme di programmazione dei dispositivi mobili.
Nella sola ipotesi in cui la testata sia disponibile anche a titolo oneroso è necessario che il portale consenta la gestione degli abbonamenti e dei contenuti a pagamento. Questa norma appare del tutto superflua, in quanto appare evidente che se l’editore prevede il pagamento dei contenuti si sarà dotato di tutti i sistemi necessari a consentire all’utente di pagare. Almeno così ci sembra, come disse qualcuno.
A breve invieremo una nuova circolare inerente la determinazione del contributo per i giornali diffusi esclusivamente in via telematica.
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