Il comma 9 dell’art. 2 del D.l. 262/2006 prevede testualmente che “Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1“.
Attesa l’ampiezza definitoria del D. Lgs. n. 165/2001 riteniamo che sia la Presidenza del Consiglio dei Ministri che il Ministero delle Comunicazioni siano assoggettate a questo nuovo vincolo.
Non ci risulta ancora emanato il decreto di attuazione da parte del Ministro dell’economia e delle finanze. Ciò nonostante, Vi invitiamo, in via preliminare, a verificare l’esistenza di debiti tributari e di eventuali iscrizioni a ruolo degli stessi.
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