Sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è stato pubblicato il Decreto legge 31 marzo 2011, n. 34 recante “Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo”.
L’articolo 3 del decreto in oggetto modifica il testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici prorogando al 31 dicembre 2012 il divieto di incroci proprietari tra stampa e televisione. Viene anche ridefinito l’ambito di applicazione del divieto stesso. In particolare, è vietata l’acquisizione di partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o la costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani:
– ai soggetti che esercitano l’attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma e che hanno conseguito ricavi superiori all’8% del valore economico del sistema integrato delle comunicazioni così come definito nell’ultimo provvedimento in materia da parte dell’Agcom (delibera n. 126/11/CONS), ossia ricavi superiori a 1,839 miliardi di euro;
– ai i soggetti i cui ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche, anche attraverso società controllate o collegate, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel settore.
Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.
Il divieto non riguarda le imprese editrici di giornali quotidiani diffusi esclusivamente in modalità elettronica.
L’articolo 4 del decreto in oggetto proroga al 30 settembre 2011 la data di approvazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico (d’intesa con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) recante il calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l’indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze.
Lo stesso articolo anticipa il termine per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze al 30 giugno 2012, prevedendo che, entro tale data, il Ministero dello sviluppo economico provvederà all’assegnazione dei diritti di uso relativi alle frequenze radiotelevisive attraverso una gara che, come stabilito dalla legge di stabilità 2011, dovrebbe portare nelle casse dello Stato 2,4 mld di euro.
Vengono, quindi, stabiliti i criteri per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze agli operatori locali con l’obiettivo di razionalizzare lo spettro radioelettrico e liberare le frequenze che dovranno essere messe a gara. Praticamente, per ciascuna area tecnica o Regione, verrà predisposta una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito locale che ne facciano richiesta sulla base dei seguenti criteri:
a) entità del patrimonio al netto delle perdite;
b) numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
c) ampiezza della copertura della popolazione;
d) priorità cronologica di svolgimento dell’attività nell’area, anche con riferimento all’area di copertura.
I punti a) e b) sono, evidentemente, rappresentativi della dimensione delle imprese televisive locali mentre i punti c) e d) potrebbero penalizzare quelle imprese che, pur dotate di risorse patrimoniali e di capacità imprenditoriale, operano in aree estese dal punto di vista del territorio ma a scarsa densità abitativa.
Alla data del 1° gennaio 2011, nelle aree già digitalizzate, il Ministero dello sviluppo economico rende disponibili le frequenze di cui sopra, assegnando ai soggetti titolari di diritto d’uso relativi alle frequenze nella banda 790-862 Mhz, risultanti in posizione utile in base alle rispettive graduatorie, i diritti d’uso riferiti alle frequenze nelle bande 174-230 Mhz e 470-790 Mhz.
Sarà l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a decidere le modalità e le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d’uso hanno l’obbligo di cedere una quota della capacità trasmissiva ad essi assegnata, comunque non inferiore a due programmi, a favore dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data del 1° gennaio 2011 non destinatari di diritti d’uso sulla base delle citate graduatorie.
In conclusione, dobbiamo aspettare di conoscere il “peso” che sarà dato ai singoli parametri per sapere, precisamente, quale tv locale sarà operatore di rete e quale, invece, dovrà accontentarsi di fare il fornitore di servizi di media audiovisivi.
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