Circolare n. 09 del 03/02/2005 – Nuove correzioni al diritto societario

0
1020

Egregio Editore,

con la presente, la informiamo che con il decreto legislativo n. 310 del 28 dicembre 2004, il Consiglio dei Ministri è nuovamente intervenuto con delle modifiche alla nuova normativa in tema di diritto societario.

Al fine di fornire uno strumento utile di lavoro, distingueremo tra disciplina delle società per azioni, delle società a responsabilità limitata e delle cooperative, individuando articolo per articolo le modifiche.

Per non appesantire la lettura abbiamo utilizzato un sistema di massima sinteticità. Per ogni approfondimento, Vi invitiamo a contattarci.

Società per azioni.

Art. 2346: emissioni delle azioni. L’ipotesi di partecipazioni con conferimenti non proporzionali Può essere prevista anche dallo statuto e non solo nella fase di costituzione della società.

Art. 2359: società controllate e società collegate. L’influenza notevole di una società si presume quando si disponga di almeno un decimo dei voti di società con azioni quotate su mercati regolamentati (precedentemente la norma prevedeva tale ipotesi solo per società con azioni quotate in borsa).

Art. 2364: assemblea ordinaria nelle società prive di comitato di sorveglianza. Il termine per lo slittamento dell’approvazione del bilancio a 180 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio vale sia per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato che per le società con particolare esigenze relative alla struttura ed all’oggetto. Tale previsione vale per tutti i tipi di società.

Art. 2391: interessi degli amministratori. L’amministratore unico in conflitto di interessi deve dare notizia dei fatti per i quali lo stesso è portatore di interessi nel corso della prima assemblea utile.

Art. 2391-bis: operazioni con parti correlate. L’articolo, di nuova introduzione, prevede l’obbligo da parte degli amministratori di società che fanno ricorso al capitale di rischio di adottare regole che assicurino la trasparenza delle operazioni con parti correlate, dandone informazione nella relazione sulla gestione.

Art. 2409: Consiglio di sorveglianza. Viene prevista l’incompatibilità con la nomina nel comitato di sorveglianza per coloro che sono legati alla società o a controllate da rapporti di lavoro o di consulenza o di prestazioni d’opera retribuite.

Art. 2409-terdecies: Competenze del consiglio di sorveglianza. Tra le competenze viene previsto anche la possibilità per il comitato di deliberare in ordine alle operazioni strategiche ed ai piani industriali e finanziari della società predisposti dal consiglio di gestione.

Art. 2412: Limiti all’emissione. Le norme in tema di limiti all’emissione di obbligazioni vengono estese ai titoli di debito emessi all’estero da società italiane o società da queste controllate o collegate.

Art. 2425-bis: Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri. Le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione.

Art. 2426: Criteri di valutazione. La nuova norma prevede che anche le immobilizzazioni materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo in valuta devono essere iscritte al valore minore tra il tasso di cambio alla data di chiusura dell’esercizio ed il tasso di cambio al momento dell’acquisto.

Art. 2427: Contenuto della nota integrativa. Nella nota integrativa devono essere descritte con puntualità la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore anche delle immobilizzazioni materiali.

Art. 2441: Diritto di opzione. Viene precisato che per le società con azioni quotate in mercati regolamentati il prezzo di emissione delle nuove azioni viene determinato anche sulla base delle quotazioni nell’ultimo semestre.

Art. 2447-novies: Rendiconto finale. In relazione alla chiusura degli affari per i quali è stato destinato uno specifico patrimonio vengono stabilite le nuove regole di liquidazione nell’ipotesi in cui non siano state integralmente soddisfatte le obbligazioni contratte per lo svolgimento dello specifico affare cui era destinato il patrimonio.

Società a responsabilità limitata.

Art. 2468: Quote di partecipazione. L’ipotesi di partecipazioni con conferimenti non proporzionali può essere prevista anche dallo statuto e non solo nella fase di costituzione della società.

Art. 2479-ter: Invalidità delle decisioni dei soci. Si tratta della semplice correzione di un errore formale attraverso la quale si chiarisce che il termine per l’impugnazione delle decisioni dei soci è di tre anni dalla trascrizione della decisione sul libro dei soci.

Fusione e scissione.

Art. 2504-bis: Effetti della fusione. Nell’ipotesi di avanzo di fusione si prevede che lo stesso deve essere iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi ed oneri.

Art. 2506-ter: Norme applicabili (scissione). La disciplina della scissione è soggetta anche alle previsioni dell’art. 2505 cod. civ (l’art. 2505 disciplina l’incorporazione di società interamente possedute).

Società cooperative

Art. 2513: Criteri per la definizione della prevalenza. La presente modifica è di particolare interesse per molti dei nostri clienti, ragione per la quale ci soffermeremo sulla stessa. La nuova formulazione dell’articolo prevede per le cooperative di produzione e lavoro che la condizione di cooperativa a mutualità prevalente si ha se il costo del lavoro è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B9, computate le altre forme di lavoro inerenti le scopo mutualistico. L’integrazione alla norma riforma, nel senso più volte auspicato, i valori su cui calcolare la sussistenza delle condizioni di mutualità prevalente. In prima lettura, ci sentiamo di sostenere che tutte le prestazioni di lavoro autonomo e di attività intellettuale vadano ricomprese nel conteggio, purchè inerenti l’attività dell’oggetto sociale.

Art. 2522: Numeri dei soci. Per le cooperative agricole viene prevista la partecipazione di società semplici.

Art. 2525: Quote ed azioni. Il limite massimo del valore nominale delle quote non è più fissato in cinquecento euro ma in centomila euro. E’ evidente che nella sostanza tale interpretazione era già legittimata dalla precedente previsione normativa ma, opportunamente, il legislatore ha risolto in senso chiaro il problema.

Art. 2527: Requisiti dei soci. Viene previsto che non possono in ogni caso divenire soci di una cooperativa coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con la cooperativa.

Art. 2542: Consiglio di amministrazione. E’ stato soppresso il limite al cumulo delle cariche ed alla rieleggibilità degli amministratori per oltre tre mandati consecutivi. Pertanto, consigliamo nel, corso della prossima assemblea straordinaria, di abrogare tale eventuale clausola dagli statuti. Chiaramente non vi è alcuna urgenza perché la prima attuazione del limite assumerebbe efficacia tra nove anni.

Art. 2545-quinquies: Diritti agli utili ed alle riserve dei soci cooperatori. I limiti alla distribuzione dei dividendi non si applicano alle società cooperative con azioni quotate in mercati regolamentati.

Art. 2545-octies: Perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente. Nell’ipotesi di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, gli amministratori devono redigere un bilancio apposito al fine di determinare il valore effettivo dell’attivo patrimoniale e devono notificare lo stesso entro sessanta giorni dall’approvazione al Ministero delle attività produttive.

Art. 2545-undecies: Devoluzione del patrimonio e bilancio di trasformazione. Tutti gli adempimenti connessi alla trasformazione sono condizionati alla revisione da parte dell’autorità di vigilanza in tema di cooperative o dalle associazioni nell’anno precedente o, comunque, alla richiesta da parte degli amministratori da almeno novanta giorni.

Art. 2545-sexiesdecies: Gestione commissariale. Tutta la gestione commissariale delle cooperative viene assoggettata all’attività dell’autorità di vigilanza.

Art. 2545-octiesdecies: Sostituzione dei liquidatori. Sulla nomina dei liquidatori, viene previsto un rafforzamento della funzione dell’Autorità di vigilanza.

Le modifiche non sono solo formali, ma incidono anche nella sostanza della disciplina. Ricordiamo che per comodità di lettura abbiamo fornito solo delle veloci riletture delle novità, rimandando a quesiti diretti ogni approfondimento.

Restando a disposizione, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome