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Circolare n. 08 del 30/03/2012 – Misure e modalità di versamento del contributo dovuto all’autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2012

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con la delibera n. 650/11/CONS del 30/11/2011 concernente “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per l’anno 2012”, ha provveduto a divulgare i termini e le modalità per il versamento del contributo in oggetto.

La percentuale di contribuzione è fissata in misura pari al 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente all’adozione della delibera dell’Autorità” (bilancio al 31/12/2010).
La misura del contributo ha subito un aumento rispetto allo scorso anno (1,8 per mille) che l’AGCOM ha motivato con l’onere (9,8 milioni di euro nel 2012) per il finanziamento di altre autorità indipendenti e con l’esiguità del finanziamento statale.

I ricavi su cui calcolare il contributo dovuto sono quelli conseguiti a fronte di attività ricadenti nelle tipologie esercitate dalle seguenti categorie di operatori:

a) gli operatori di rete:
b) i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici;
c) i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato:
d) i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione:
e) le imprese concessionarie di pubblicità:
f) le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi:
g) le agenzie di stampa a carattere nazionale:
h) gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste:
i) i soggetti esercenti l’editoria elettronica:
j) le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica:

La percentuale stabilita va applicata sul totale dei ricavi iscritti alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) dell’ultimo bilancio approvato con esclusione: a) degli eventuali ricavi conseguiti a fronte di attività non riconducibili tra i servizi regolamentati dall’Autorità; b) delle eventuali quote riversate agli “operatori terzi”; c) per i quotidiani e i periodici, dei ricavi eventualmente realizzati a fronte della cessione dei cosiddetti “prodotti collaterali” (ovvero di quei prodotti il cui acquisto non costituisce un obbligo per il lettore-acquirente del quotidiano o del periodico).

Per l’anno 2012, il contributo non è dovuto per:
a) le imprese che si trovano in liquidazione e/o sottoposte a procedure concorsuali;
b) le imprese con ricavi assoggettabili pari o inferiori a 500.000,00 euro. Oltre tale soglia il contributo è calcolato sull’intero importo dei ricavi assoggettabili;
c) le imprese che hanno iniziato la loro attività nell’anno 2011;
I soggetti che si trovano in una delle suddette fattispecie, pur essendo esentati dal versamento, sono tenuti, comunque, a trasmettere la comunicazione dei dati anagrafici ed economici entro il 31 maggio 2012.

Il termine per il versamento del contributo dovuto è stato fissato per il 30 aprile 2012.

Il pagamento deve essere effettuato a favore del c/c bancario identificato dal codice IBAN IT65J0100503382000000200015, acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro Gruppo BNP Paribas ed intestato all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Nella causale, oltre all’indicazione “contributo AGCOM 2 per mille anno 2012”, devono essere specificati la ragione sociale e il codice fiscale/partita iva.

In ogni caso, tutti i soggetti esercenti le attività dianzi elencate hanno l’obbligo di trasmettere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, entro e non oltre il 31 maggio 2012, una comunicazione relativa ai propri dati anagrafici, all’ammontare dei ricavi iscritti a bilancio e dei ricavi sui quali viene calcolato il contributo, l’ammontare del contributo eventualmente versato dai soggetti obbligati e gli estremi dell’eventuale versamento effettuato.
Tale comunicazione dovrà essere effettuata utilizzando l’apposito modello telematico (pubblicato sul sito www.agcom.it) che dovrà essere compilato e trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC dell’Autorità (contributo@cert.agcom.it). L’invio al mittente della ricevuta di accettazione è assicurato solo nel caso in cui il messaggio venga inviato da una casella di posta elettronica certificata con valore legale (previsto dal CNIPA).

La violazione del suddetto obbligo di comunicazione, nonché l’indicazione di dati non corrispondenti alla realtà, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 1, commi 29, 30 e 31 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Ricordiamo che la regolarità della posizione presso l’Autorità è condizione per l’ammissione ad ogni contributo ed agevolazione di legge.

editoriatv

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