L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con la delibera n. 722/09/CONS del 10/12/2009 concernente “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per l’anno 2010”, ha provveduto a divulgare i termini e le modalità per il versamento del contributo in oggetto che, ricordiamo, è stato rideterminato all’art. 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).
La percentuale di contribuzione è fissata in misura pari all’1,5 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente all’adozione della delibera dell’Autorità” (bilancio al 31/12/2008).
I ricavi su cui calcolare il contributo dovuto sono quelli conseguiti a fronte di attività ricadenti nelle tipologie esercitate dalle seguenti categorie di operatori:
a) gli operatori di rete:
i soggetti titolari del diritto di istallazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione di programmi agli utenti;
b) i fornitori di contenuti:
i soggetti che hanno la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e che sono legittimati a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati;
c) i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato:
i soggetti che forniscono, attraverso l’operatore di rete, servizi al pubblico di accesso condizionato, compresa la pay per view, mediante distribuzione agli utenti finali di chiavi numeriche per l’abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che forniscono servizi della c.d. “società dell’informazione” ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero forniscono una guida elettronica ai programmi;
d) i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione:
la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e i soggetti titolari di concessione, autorizzazione, o comunque di altro provvedimento abilitativo, da parte dell’Autorità o del Ministero delle comunicazioni, per l’esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva, via etere terrestre, via satellite o via cavo, con qualsiasi tecnica e modalità, ad accesso libero o condizionato, e per l’installazione e l’esercizio di impianti ripetitori via etere di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali, nonché i soggetti a cui la legge impone gli stessi obblighi dei concessionari;
e) le imprese concessionarie di pubblicità:
1) Le imprese che, in forza di un contratto con i soggetti di cui alle lettere b) e d) o con una loro concessionaria di pubblicità, ricevono l’incarico non occasionale di negoziare e concludere in nome proprio contratti di vendita di spazi pubblicitari per la trasmissione mediante impianti radiofonici o televisivi;
2) I soggetti che, in forza di un contratto con un editore di giornali quotidiani, periodici o riviste, nonché di testate in formato elettronico di cui alla lettera i), o con una sua concessionaria di pubblicità, ricevono l’incarico non occasionale di negoziare e concludere in nome proprio contratti di vendita di spazi pubblicitari per la diffusione, su giornali quotidiani, periodici o riviste, o testate in formato elettronico di cui alla lettera i);
f) le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi:
i soggetti che producono o distribuiscono ai soggetti di cui alle lettere b) e d) programmi destinati alla radiodiffusione sonora o televisiva;
g) le agenzie di stampa a carattere nazionale:
i soggetti i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno quindici testate quotidiane in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro più di dieci giornalisti professionisti con rapporto a tempo pieno, indeterminato ed esclusivo, ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno per almeno cinque giorni alla settimana.
h) gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste:
1) I soggetti editori di cui all’articolo 1, comma 1, e quelli equiparati di cui all’articolo 18, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, che pubblicano più di dodici numeri l’anno;
2) Gli altri soggetti editori che comunque pubblicano una o più testate giornalistiche diffuse al pubblico con regolare periodicità;
i) i soggetti esercenti l’editoria elettronica:
i soggetti che pubblicano in modalità elettronica testate diffuse al pubblico con periodicità quotidiana , e quelli equiparati di cui all’articolo 18, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, che pubblicano più di dodici numeri l’anno;
2) gli altri editori che pubblicano in modalità elettronica testate con periodicità non quotidiana, ivi compresi i soggetti che gestiscono siti internet per la pubblicazione degli avvisi di vendita di cui all’art. 490 c.p.c. così come previsto dal decreto del Ministero della giustizia del 31 ottobre 2006.
j) le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica:
I soggetti che, in base ad autorizzazione forniscono direttamente servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare televisiva.
La percentuale stabilita va applicata sul totale dei ricavi iscritti alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) dell’ultimo bilancio approvato con esclusione: a) degli eventuali ricavi conseguiti a fronte di attività non riconducibili tra i servizi regolamentati dall’Autorità; b) delle eventuali quote riversate agli “operatori terzi”; c) per i quotidiani e i periodici, dei ricavi eventualmente realizzati a fronte della cessione dei cosiddetti “prodotti collaterali” (ovvero di quei prodotti il cui acquisto non costituisce un obbligo per il lettore-acquirente del quotidiano o del periodico).
Da un punto di vista più generale, sono soggetti all’obbligo del versamento del contributo solo le società di capitali e/o gli enti obbligati, per legge, all’approvazione del bilancio.
Per l’anno 2010, il contributo non è dovuto per:
a) le imprese che si trovano in liquidazione e/o sottoposte a procedure concorsuali;
b) le imprese con ricavi assoggettabili pari o inferiori a 500.000,00 euro. Oltre tale soglia il contributo è calcolato sull’intero importo dei ricavi assoggettabili;
c) le imprese che hanno iniziato la loro attività nell’anno 2009;
I soggetti che si trovano in una delle suddette fattispecie, pur essendo esentati dal versamento, sono tenuti, comunque, a trasmettere la comunicazione dei dati anagrafici ed economici entro il 31 maggio 2010.
Il termine per il versamento del contributo dovuto è stato fissato per il 30 aprile 2010.
Il pagamento deve essere effettuato a favore del c/c bancario identificato dal codice IBAN IT65J0100503382000000200015, acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro ed intestato all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Nella causale, oltre all’indicazione “contributo AGCOM 1,50 per mille anno 2010”, devono essere specificati la ragione sociale e il codice fiscale/partita iva.
In ogni caso, tutti i soggetti esercenti le attività dianzi elencate hanno l’obbligo di trasmettere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, entro e non oltre il 31 maggio 2010, una comunicazione relativa ai propri dati anagrafici, all’ammontare dei ricavi iscritti a bilancio e dei ricavi sui quali viene calcolato il contributo, l’ammontare del contributo eventualmente versato dai soggetti obbligati e gli estremi dell’eventuale versamento effettuato.
Tale comunicazione dovrà essere effettuata utilizzando l’apposito modello telematico che dovrà essere compilato e trasmesso a mezzo posta elettronica certificata . L’invio al mittente della ricevuta di accettazione è assicurato solo nel caso in cui il messaggio venga inviato da una casella di posta elettronica certificata con valore legale (previsto dal CNIPA).
In fase di prima attuazione è consentita, in via eccezionale, la trasmissione di copia cartacea del modello telematico all’indirizzo “Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Centro Direzionale – Isola B/5 – 80143 Napoli” mediante raccomandata a/r o via fax al n. 081/7507616, recante la sottoscrizione del legale rappresentante ai sensi ed ai fini della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche e integrazioni. In ogni caso non devono essere utilizzate entrambe le modalità di trasmissione.
La violazione del suddetto obbligo di comunicazione, nonché l’indicazione di dati non corrispondenti alla realtà, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 1, commi 29, 30 e 31 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Ricordiamo che la regolarità della posizione presso l’Autorità è condizione per l’ammissione ad ogni contributo ed agevolazione di legge.