Circolare n. 08 del 10/02/2006 – Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica

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Egregio Editore,

con la presente, provvediamo ad aggiornarLa sulla disciplina della pubblicità politica in periodo di campagna elettorale in merito alle prossime consultazioni previste per i giorni 9 e 10 aprile 2006.

Infatti, con le delibera n. 29/06/CSP, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2006, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha provveduto a divulgare le disposizioni per le modalità di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle consultazioni in oggetto.

In relazione ai programmi di comunicazione politica trasmessi dalle emittenti radiotelevisive locali, l’Autorità ha stabilito:
a) che gli stessi devono essere collocati in contenitori con cicli a cadenza quindicinale all’interno delle seguenti fasce orarie:

– emittenti televisive: dalle ore 07:00 alle ore 24:00;

– emittenti radiofoniche: dalle ore 07:00 alle ore 01:00 del giorno successivo;
b) che i calendari dei predetti programmi di comunicazione politica devono essere trasmessi – anche a mezzo fax – almeno 7 giorni prima della loro messa in onda al competente Co.Re.Com. che ne informa l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni; la stessa comunicazione deve essere trasmessa, tempestivamente, per le eventuali variazioni dei predetti programmi;

c) che, laddove sia possibile, i programmi di comunicazione politica siano diffusi con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti;

d) a differenza delle precedenti disposizioni, per le consultazioni in oggetto è possibile la partecipazione di giornalisti che rivolgano domande ai partecipanti, nel rispetto dell’imparzialità e della pari opportunità che devono essere accordati ai soggetti politici.

Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c, del decreto del Ministero delle Comunicazioni 08.04.04, per programma di comunicazione politica si intende “ogni programma in cui assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni”.

In relazione ai messaggi politici autogestiti gratuiti, essi sono organizzati secondo le seguenti disposizioni:
parità di condizioni tra i soggetti politici, anche in riferimento alle fasce orarie di trasmissione; durata sufficiente alla motivata esposizione del programma o di un’opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
i messaggi in questione, che non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge, non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno un’autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, per un massimo di sei contenitori per ciascuna giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00 – 19:59; seconda fascia 12:00 – 14:59; terza fascia 21:00 – 23:59; quarta fascia 07:00 – 08:59; quinta fascia 15:00 – 17:59; sesta fascia 09:00 – 11:59;
ogni messaggio, per tutta la sua durata deve recare la dicitura “messaggio elettorale gratuito” con l’indicazione del soggetto politico committente;
nessun soggetto politico può diffondere più di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente radiotelevisiva.
Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della delibera in oggetto[1], le emittenti radiofoniche e televisive interessate a diffondere messaggi a titolo gratuito, devono rendere pubblico il loro intendimento mediante un comunicato (allegato 1 COMUNICATO PREVENTIVO – emittenti locali e nazionali) da trasmettere almeno una volta nella fascia oraria di maggiore ascolto, in cui si comunica l’indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare e si da evidenza di un documento analitico di autodisciplina. A tal fine, può essere utilizzato il modello, disponibile sul sito dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni http://www.agcom.it/, MAG/1/EN[2] che comunque deve essere trasmesso, anche a mezzo fax, al competente Co.Re.Com.

Il documento analitico (Allegato 2 CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE – emittenti locali, di cui può anche essere omessa la divulgazione, ma non l’adozione) deve contenere:

il numero massimo dei contenitori predisposti;
la collocazione nel palinsesto;
gli standard tecnici richiesti;
il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto.
A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento dell’Autorità, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e ai competenti Co.Re.Com., che ne informano l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le proprie richieste. A quest’ultimo fine, può anche essere utilizzato il modello MAG/3/EN.

In merito ai messaggi politici a pagamento, a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno antecedente le elezioni (07 aprile 2006), le emittenti radiotelevisive interessate, dovranno proporre l’avviso (allegato 1) del loro intendimento almeno una volta nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi, in cui si comunica l’indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare e si da evidenza di un documento analitico di autodisciplina. Il documento analitico (Allegato 3 CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE – emittenti nazionali, di cui può anche essere omessa la divulgazione, ma non l’adozione) deve contenere:
le condizioni temporali di prenotazione degli spazi pubblicitari con puntuale indicazione del termine ultimo di prenotazione;
le modalità di prenotazione degli spazi;
le tariffe praticate;
ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento anche tecnico rilevante per la fruizione degli spazi stessi e, in particolare, la definizione dei criteri di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale;
I messaggi trasmessi dovranno essere ben segnalati con l’annuncio/dicitura “messaggio elettorale a pagamento” e l’indicazione del soggetto politico committente.

Infine, i messaggi autogestiti a pagamento hanno i seguenti vincoli organizzativi: condizioni economiche uniformi per tutti i soggetti politici; tariffe massime non superiori al 70% dei listini di pubblicità tabellare; messa in onda tenendo conto della progressione temporale delle prenotazioni.

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In relazione alle emittenti radiotelevisive nazionali:

per la trasmissione di messaggi politici autogestiti gratuiti, sono previste gli stessi adempimenti e gli stessi vincoli indicati per le emittenti radiotelevisive locali, cui si rimanda, per la presentazione, non in contraddittorio, di liste e programmi. A differenza della normativa richiamata:
a.1) le fasce orarie previste sono le seguenti:

1° fascia: 18.00 – 19.59, 2° fascia 14.00 – 15.59, 3° fascia 22.00 – 23.59, 4° fascia 09.00 – 10.59;

a.2) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, in modo paritario, per il 50% alle liste e per l’altro 50% alle coalizioni costituite, fra gli altri, da almeno due liste presentate in più di un quarto delle circoscrizioni elettorali sia della Camera, sia del Senato, di cui almeno una lista sia espressione di una forza politica che costituisce un autonomo gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale, il tempo relativo alle liste è ripartito a metà tra le liste concorrenti per le elezioni della Camera e per l’altra metà tra le liste concorrenti per le elezioni al Senato;

a.3) ogni messaggio deve recare l’annuncio/dicitura “messaggio autogestito” con l’indicazione del soggetto politico committente;

a.4) nessuno soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente radiotelevisiva;

a.5) una copia del documento analitico di autodisciplina deve essere trasmessa – anche a mezzo fax – all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

per i programmi di informazione, ovvero per quelli riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, è previsto che:
b.1) i soggetti politici interessati, gli esponenti della politica, della P.A. e degli enti locali possono intervenire solo su fatti o eventi di interesse giornalistico legati all’attualità della cronaca; è fatto, altresì, esplicito divieto dell’uso ingiustificato delle riprese;

b.2) nella trattazione di argomentazioni relative alle elezioni in oggetto, in assenza dei soggetti di cui al precedenti punto, è vietata ogni discriminazione tra i due sessi e ogni sproporzione nella rappresentazione delle posizioni dei soggetti politici interessati, fermo restando il diritto di critica e di chiara informazione da parte delle emittenti radiotelevisive;

b.3) è vietata la diffusione video o audio in diretta di interventi che non siano stati preannunciati all’inizio delle trasmissioni.

Per i programmi di comunicazione politica, oltre quanto esplicato in relazione alle emittenti radiotelevisive locali, è stabilito quanto segue:
c.1) i calendari dei predetti programmi di comunicazione politica devono essere trasmessi – anche a mezzo fax – almeno 7 giorni prima della loro messa in onda all’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni; la stessa comunicazione deve essere trasmessa, tempestivamente, per le eventuali variazioni dei predetti programmi.

Per le conferenze–dibattito realizzate nell’ambito di abituali programmi di approfondimento informativo è previsto, in particolare, l’intervento di un giornalista cui è demandato il compito di moderare e vigilare secondo le disposizioni emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi cui si rinvia.
Il calendario delle trasmissioni di approfondimento informativo di maggiore ascolto e le conferenze-dibattito devono essere comunicate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con cadenza settimanale.

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Per quanto non evidenziato nella presente circolare, restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Allegati:

Bozza di comunicato preventivo per le emittenti locali e nazionali. All. 1 – COMUNICATO PREVENTIVO (emittenti locali e nazionali)
Bozza di documento analitico per le emittenti locali. All. 2 – CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE (emittenti locali)
Bozza di documento analitico per le emittenti nazionali. All. 3 – CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE (emittenti nazionali)

[1] La delibera entra in vigore dalla data di indizione dei comizi, che sarà disposta con decreto del Presidente della Repubblica.

[2] Per le variazioni è possibile utilizzare il modello MAG/2/EN.

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