Circolare n. 08 del 09/03/2007 – Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri

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Il Dipartimento Informazione ed Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato, oggi, una circolare esplicativa sulle nuove norme in materia di contributi.

Il testo, che riportiamo in allegato, è disponibile sul sito della Presidenza al seguente indirizzo:

http://www.palazzochigi.it/Presidenza/DIE/index.html

Disposizioni comuni

La circolare chiarisce che il termine di decadenza di un anno dal diritto al contributo nell’ipotesi di mancata trasmissione dell’intera documentazione decorre dalla data di presentazione della domanda. Inoltre, la circolare, pur se non necessario, atteso il disposto del comma 128 del D. L. 3 ottobre 2006 n. 262, ricorda che il termine di decadenza si applica anche ai contributi relativi agli esercizi precedenti al 2005.

In relazione al tasso programmato d’inflazione, gli Uffici comunicano formalmente che il tasso d’inflazione del 2006 sul 2005 a pari al 1,7%. Importante novità viene introdotta prevedendo che il limite si applica anche alle imprese che accedono ai contributi per la prima volta nell’esercizio 2006, tanto che le stesse dovranno presentare il bilancio certificato relativo all’esercizio 2005.

Su tale disposizione invitiamo tutti i soggetti interessati a prestare massima attenzione.

La portata di questa interpretazione appare molto ampia. Ciò in quanto gli uffici propendono a valutare come montante non i costi ammessi ma i costi ammissibili. Se tale impostazione fosse successivamente confermato il limite non andrebbe riferito al valore dei costi al 31 dicembre 2005 ma andrebbe verificato ogni due esercizi.

La circolare informa che dal 1° maggio 2007 è in vigore un protocollo d’intesa tra Presidenza e Guardia di Finanza, come più volte preannunciato dal sottosegretario all’Editoria, On. Riccardo Franco Levi. Sull’argomento, in allegato, Vi rimettiamo il protocollo d’intesa tra il Dipartimento informazione ed editoria e la Guardia di Finanza, pubblicato sempre sul sito della Presidenza.

In relazione alle modalità di pagamento, la Circolare evidenzia che in assenza di capienza di fondi (come sarebbe per l’esercizio 2007, in assenza di nuovi stanziamenti), i contributi verranno ripartiti tra gli aventi diritto in misura proporzionale, fermo rimanendo il diritto all’incasso negli esercizi successivi.

Disposizioni per imprese editrici di giornali

In relazione all’indicazione obbligatoria che la testata fruisce di contributi di cui alla legge n. 250/90, la Circolare impone alle imprese di mantenere tale indicazione per almeno un anno dalla riscossione dell’ultimo contributo. Tale previsione pone problemi nell’ipotesi di sospensione o interruzione della pubblicazione.

In relazione ai contributi di cui al comma 3 (a favore delle associazioni e cooperative editrici di periodici), viene fissato un limite massimo in 30.000 copie di tiratura per numero pubblicato su cui chiedere il contributo di 0,20 euro a copia. La disposizione ha evidentemente la funzione di contenere la spesa ma, a nostro avviso, pone un problema di fonti legislative.

In relazione all’obbligo per le cooperative di avere come soci esclusivamente giornalisti e poligrafici, la circolare evidenzia che i grafici editoriali, ossia i tecnici assunti da imprese editrici di periodici, sono equiparati ai poligrafici.

Importante novità è il conto economico di testata che dovrà essere predisposto sulla base di un nuovo prospetto, che ancora non è stato reso pubblico.

Disposizioni per emittenti radiotelevisive

In relazione ai contributi alle imprese radiotelevisive, il limite del tasso d’inflazione programmato verrà calcolato facendo base su ogni contratto stipulato nell’esercizio precedente. La disposizione ha una forte valenza e crea perplessità interpretativa nell’ipotesi di passaggio a fornitori diversi.

In relazione ai rimborsi per le agenzie, la Circolare chiarisce che, a partire dall’esercizio 2006, il rimborso a favore delle emittenti radiotelevisive sarà pari al 60% e non all’80%.

In relazione ai servizi satellitari, la Circolare ripete la disposizione dell’articolo 3 comma 123 del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262.

In relazione alle emittenti editrici di testate organi di minoranze linguistiche, la Circolare prevede che le imprese in oggetto per beneficiare dei contributi devono:

editare la testata stessa da almeno tre anni;
acquisire, nell’anno di riferimento dei contributi, entrate pubblicitarie che non superino il 30% dei costi complessivi dell’impresa risultanti dal bilancio dell’anno medesimo;
adottare con norma statutaria il divieto di distribuzione degli utili nell’esercizio di riscossione dei contributi e nei dieci esercizi successivi;
sottoporre l’intero bilancio di esercizio cui si riferiscono i contributi alla certificazione di una società di revisione scelta tra quelle di cui all’elenco apposito previsto dalla CONSOB.

Infine, in relazione alle imprese radiofoniche organo di movimento politico, la Circolare chiarisce che hanno diritto ai contributi solo le imprese che editano testate organi di partiti politici che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o dei rappresentanti nel Parlamento Europeo o abbiano svolto attività d’informazione di interesse generale o che abbiano avuto, anche nell’ipotesi di emittenti satellitari, il riconoscimento per l’esercizio 2005.

Restando a disposizione, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.

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