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Circolare n. 08 del 03/02/2009 – Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del XIV Consiglio Regionale della Sardegna e del Presidente della Regione indette per i giorni 15 e 16 febbraio 2009

Con la delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 1/09/CSP, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, in data 2 febbraio 2009, sono state divulgate le disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione Sardegna, indette per i giorni 15 e 16 febbraio 2009.

Le disposizioni in esame si applicano esclusivamente alle emittenti che esercitano l’attività di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana e periodica, negli ambiti territoriali nei quali è prevista la consultazione elettorale.
Le disposizioni del presente provvedimento, già efficaci in data odierna, saranno valide sino a tutto il 16 febbraio 2009.

EMITTENTI RADIOTELEVISIVE LOCALI
In relazione ai programmi di comunicazione politica trasmessi dalle emittenti radiotelevisive locali, l’Autorità ha stabilito:
a) che nel periodo di vigenza della delibera in oggetto, le emittenti radiotelevisive locali devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i vari soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione;
b) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature; tale parità deve essere garantita:
1) nei confronti delle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei Consigli regionali da rinnovare;
2) nei confronti delle forze politiche presenti in uno dei due rami del Parlamento nazionale o che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo.
c) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale; la parità deve essere garantita:
1) nei confronti delle liste o delle coalizioni di liste collegate alla carica di Presidente della Regione da rinnovare;
2) nei confronti delle forze politiche che presentano liste di candidati o gruppi di candidati per le Assemblee regionali da rinnovare.
d) che i programmi devono essere collocati in contenitori con cicli a cadenza quindicinale all’interno delle seguenti fasce orarie:
• emittenti televisive: dalle ore 07:00 alle ore 24:00;
• emittenti radiofoniche: dalle ore 07:00 alle ore 01:00 del giorno successivo;
e) che i calendari dei predetti programmi di comunicazione politica devono essere trasmessi – anche a mezzo fax – almeno 7 giorni prima della loro messa in onda al competente Co.Re.Com. che ne informa l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni; la stessa comunicazione deve essere trasmessa, tempestivamente, per le eventuali variazioni dei predetti programmi;
f) che, laddove sia possibile, i programmi di comunicazione politica siano diffusi con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti;
g) per le consultazioni in oggetto è possibile la partecipazione di giornalisti che rivolgano domande ai partecipanti, nel rispetto dell’imparzialità e della pari opportunità che devono essere accordati ai soggetti politici. Inoltre, l’eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l’intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c, del decreto del Ministero delle Comunicazioni 08.04.04, per programma di comunicazione politica si intende “ogni programma in cui assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che, comunque, consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni”.

Le trasmissioni di cui al presente articolo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge sono sospese dalla mezzanotte del penultimo giorno precedente le votazioni e nei giorni di svolgimento delle votazioni stesse, nonché nelle corrispondenti giornate delle eventuali votazioni di ballottaggio.

In relazione ai messaggi politici autogestiti gratuiti, essi – sempre nel periodo di vigenza della delibera in commento – possono essere diffusi solo previa divulgazione, da parte delle emittenti, del comunicato preventivo.
A partire da oggi le emittenti radiofoniche e televisive interessate a diffondere messaggi a titolo gratuito, devono rendere pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia oraria di maggiore ascolto, in cui si comunica l’indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare e si da evidenza di un documento analitico di autodisciplina.
Il documento analitico deve contenere:
– il numero massimo dei contenitori predisposti;
– la collocazione nel palinsesto;
– gli standard tecnici richiesti;
– il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto.
A tal fine, può essere utilizzato il modello MAG/1/ERPC (allegato 1 che comunque deve essere trasmesso, anche a mezzo fax, al competente Co.Re.Com.
Inoltre, con almeno cinque giorni di anticipo, dovranno essere comunicati allo stesso modo anche eventuali variazioni apportate al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest’ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/ERPC (allegato 2).

I messaggi politici autogestiti gratuiti, sono organizzati secondo le seguenti disposizioni:
a) parità di condizioni tra i soggetti politici, anche in riferimento alle fasce orarie di trasmissione;
b) durata sufficiente alla motivata esposizione del programma o di un’opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
c) i messaggi in questione, che non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge,
d) non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno un’autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, per un massimo di sei contenitori per ciascuna giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00 – 19:59; seconda fascia 12:00 – 14:59; terza fascia 21:00 – 23:59; quarta fascia 07:00 – 08:59; quinta fascia 15:00 – 17:59; sesta fascia 09:00 – 11:59;
e) ogni messaggio, per tutta la sua durata deve recare la dicitura “messaggio elettorale gratuito” con l’indicazione del soggetto politico committente;
f) nessun soggetto politico può diffondere più di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente radiotelevisiva.

A partire da oggi e0 fino a tutto il penultimo giorno antecedente la data delle votazioni le emittenti radiotelevisive interessate, dovranno proporre l’avviso (allegato 3) del loro intendimento almeno una volta nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi, in cui si comunica l’indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare e si da evidenza dell’adozione di un documento analitico di autodisciplina.
Il documento analitico (allegato 4) deve contenere:
– le condizioni temporali di prenotazione degli spazi pubblicitari con puntuale indicazione del termine ultimo di prenotazione;
– le modalità di prenotazione degli spazi;
– le tariffe praticate;
– ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento anche tecnico rilevante per la fruizione degli spazi stessi e, in particolare, la definizione dei criteri di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

I messaggi trasmessi dovranno essere ben segnalati:
a) per le emittenti radiofoniche locali i messaggi devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: “Messaggio elettorale a pagamento”, con l’indicazione del soggetto politico committente.
b) per le emittenti televisive locali i messaggi devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: “Messaggio elettorale a pagamento”, con l’indicazione del soggetto politico committente con l’annuncio/dicitura “messaggio elettorale a pagamento” e l’indicazione del soggetto politico committente.
Infine, i messaggi autogestiti a pagamento hanno i seguenti vincoli organizzativi: condizioni economiche uniformi per tutti i soggetti politici; tariffe massime non superiori al 70% dei listini di pubblicità tabellare; messa in onda tenendo conto della progressione temporale delle prenotazioni.

Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.

Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un’emittente nazionale sono disciplinate dalle norme viste per le emittenti locali esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.
In relazione ai programmi di informazione, essi sono disciplinati dal Decreto del Ministero delle Comunicazioni 8 aprile 2004. In particolare, le emittenti radiotelevisive locali devono garantire il pluralismo e la parità di trattamento, l’obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l’imparzialità, l’equità e la pluralità dei punti di vista; a tal fine, quando vengono trattate questioni relative alla consultazione elettorale, deve essere assicurato l’equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto previsto dal citato codice di autoregolamentazione.
Le emittenti a carattere comunitario possono esprimere i principi di cui sono portatrici.

Resta il divieto di fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti.

EMITTENTI RADIOTELEVISIVE NAZIONALI
Anche per le emittenti radiotelevisive nazionali devono essere garantiti parità di condizioni tra i vari soggetti politici, in particolare:
I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:
a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono Gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;
b) nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo;
Negli spazi di comunicazione politica di cui al presente comma, il tempo disponibile è ripartito tra i soggetti aventi diritto per il cinquanta per cento in proporzione alla loro consistenza e per il restante cinquanta per cento in modo paritario.
II) Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura delle campagne elettorali, con criterio paritario, nei confronti dei soggetti politici che presentano liste di candidati per le Assemblee regionali presenti in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori che votano nelle consultazioni di cui al presente provvedimento.

L’eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l’intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

Per quanto riguarda il riparto degli spazi di comunicazione politica resta quanto già stabilito per le emittenti locali.

Per la trasmissione di messaggi politici autogestiti gratuiti, sono previsti gli stessi adempimenti e gli stessi vincoli indicati per le emittenti radiotelevisive locali, cui si rimanda.
A differenza della normativa richiamata:
a) le fasce orarie previste sono le seguenti:
1° fascia: 18.00 – 19.59, 2° fascia 14.00 – 15.59, 3° fascia 22.00 – 23.59, 4° fascia 09.00 – 10.59;
b) ogni messaggio deve recare l’annuncio/dicitura “messaggio autogestito” con l’indicazione del soggetto politico committente;
c) nessuno soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente radiotelevisiva;
d) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore.

Fino al giorno precedente la data di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le proprie richieste. A quest’ultimo fine, può anche essere utilizzato il modello MAG/3/ERPC (allegato 5).

I programmi di informazione, ovvero per quelli riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, sono rappresentati da telegiornali, giornali radio, notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca.
Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, i suddetti programmi debbono rispettare i principi di tutela del pluralismo, della completezza, dell’imparzialità, dell’obiettività e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare – anche indirettamente – vantaggi o svantaggi per determinate forze politiche. Infine, essi devono assicurare la più ampia ed equilibrata presenza ed espressione ai diversi soggetti politici.
Inoltre i direttori responsabili dei programmi, nonché i loro conduttori e registi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, o di esponenti politici.
Le emittenti interessate sono, pertanto, obbligate a comunicare all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – con cadenza settimanale – il calendario delle trasmissioni effettuate indicando i temi trattati e i soggetti politici invitati.
In ogni caso, non è ammessa a presenza di candidati o esponenti politici e non possono essere trattati temi di rilevanza politica ed elettorale né temi che riguardano vicende o fatti personali di esponenti politici.
Resta il divieto di fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti.

Nei giorni precedenti il voto le emittenti radiotelevisive nazionali private illustrano le principali caratteristiche delle elezioni regionali di cui al presente provvedimento, con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalità di espressione del voto, anche avuto riguardo ai cittadini comunitari residenti in Italia che esercitano il diritto di voto.

Circuiti di emittenti radiotelevisive locali
Si precisa che, ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale. Quindi, sia il consorzio costituito per la gestione del circuito, sia le singole emittenti che fanno parte del circuito, sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali.

Imprese radiofoniche di partiti politici
Le disposizioni della presente non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.
I partiti sono tenuti a fornire con tempestività all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare l’impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito.

Conservazione delle registrazioni
Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno delle votazioni per i tre mesi successivi a tale data.

Sondaggi politici ed elettorali
Ricordiamo che, fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. E’ vietata, altresì, la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.

allegato 1

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allegato 4

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