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Circolare n. 07 del 30/03/2011 – Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011 – Disposizioni per la stampa

Con la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 80/11/CSP, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono state divulgate le disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni dei Presidenti delle Province e dei consigli Provinciali e per le elezioni dei Sindaci e dei consigli comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011. Le disposizioni valgono anche in caso di secondo turno elettorale (ballottaggio), nel periodo intercorrente tra la prima e la seconda votazione.

Le disposizioni in esame si applicano esclusivamente agli editori si stampa quotidiana e periodica diffusi negli ambiti territoriali nei quali è prevista la consultazione elettorale (vedi Allegato A).
In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagna elettorale di cui sopra con altre consultazioni elettorali referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relative a ciascun tipo di consultazione.
Le disposizioni del presente provvedimento, entrano in vigore domani 31 marzo (data di indizione dei comizi elettorali) e saranno valide sino al termine della campagna elettorale (ossia il 13 maggio 2011).

STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
Gli editori di quotidiani e periodici che fino a tutto il 13 maggio 2011 (ossia il penultimo giorno prima delle elezioni), intendano diffondere, a qualsiasi titolo, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell’offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato (Allegato B) pubblicato sulla stessa testata, entro il 5 aprile 2011 (ossia entro il quinto giorno successivo alla data di convocazione dei comizi elettorali).
Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.
La pubblicazione del comunicato preventivo costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali. In caso di mancato rispetto del termine stabilito, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato stesso.

Il comunicato preventivo deve essere ben evidenziato sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare:
a) le condizioni generali dell’accesso;
b) l’indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato il documento analitico (Allegato C), consultabile su richiesta.
Il documento analitico, di cui sopra, deve contenere:
a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
b) le tariffe per l’accesso a tali spazi, nonché le eventuali condizioni di gratuità;
c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare, la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale;
d) nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, dovranno indicarsi, distintamente, le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali.

Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.
Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l’accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

I messaggi politici elettorali devono essere pubblicati, in appositi spazi debitamente evidenziati, con modalità uniformi e recare la dicitura “messaggio elettorale” con l’indicazione del soggetto politico committente.
Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:
a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
c) pubblicazioni di confronto tra più candidati.

La disciplina in oggetto non si applica agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.
Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulti registrato come tale, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.
In particolare, è previsto che i partiti, le forze politiche, le coalizioni e le liste sono tenute a fornire con tempestività, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici.

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI
Ai sondaggi politici ed elettorali si applica il Regolamento di cui alla nostra circolare n. 4/2011.
I sondaggi possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralità e corredati della “nota informativa” sull’apposito sito web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (www.sondaggipoliticoelettorali.it).
La “nota informativa” costituisce parte integrante del sondaggio, deve essere sempre evidenziata con apposito riquadro e deve contenere le seguenti indicazioni (di cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio):
a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
b) il nome del committente e dell’acquirente;
c) l’estensione territoriale del sondaggio (specificare unicamente se nazionale, regionale, provinciale o comunale);
d) la consistenza numerica del campione di rispondenti, il numero o la percentuale dei non rispondenti e delle sostituzioni effettuate;
e) la data o periodo in cui è stato condotto il sondaggio;
f) l’indirizzo o il sito informatico dove è disponibile il documento completo riguardante il sondaggio.
La nota informativa deve essere pubblicata nei mezzi di comunicazione di massa, unitamente al sondaggio in forma descrittiva o sintetica, in formato elettronico, testuale, verbale e/o grafico.

Nei lanci di agenzia, in luogo della nota informativa, sono indicati, nel corpo del testo, solo il soggetto realizzatore e l’oggetto del sondaggio, fermo restando l’obbligo del mezzo di comunicazione di massa che riprende la notizia di pubblicare la nota informativa.
Nel caso in cui il mezzo di comunicazione di massa riporti la notizia o riprenda i risultati di un sondaggio precedentemente diffuso, non è tenuto a pubblicare la nota così come sopra disciplinata, ma deve fornire elementi utili ad individuare il sondaggio a cui fa riferimento.

Qualunque sia la forma scelta, la pubblicazione dei sondaggi deve rispettare la normativa sulla tutela della privacy e i dati devono essere pubblicati in modo tale che non si possano trarre riferimenti individuali atti a consentire il collegamento con singole persone fisiche o giuridiche.

Durante le campagne elettorali e referendarie, nel caso in cui i mezzi di comunicazione di massa, comprese le agenzie di stampa, diffondono la notizia, da chiunque divulgata, dell’esistenza di un sondaggio, devono chiarire contestualmente o, comunque, non oltre le 48 ore dalla divulgazione della notizia, se il sondaggio sia stato o meno realizzato con le modalità previste dal regolamento in oggetto. Nel caso in cui la precisazione non sia contestuale, essa deve avere il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui è stata diffusa la notizia inerente il sondaggio.

Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati realizzati in un periodo antecedente a quello del divieto.
E’ altresì vietato riportare dichiarazioni concernenti i risultati di sondaggi politici ed elettorali rilasciate da esponenti politici o da qualunque altro soggetto in qualsiasi sede, a meno che i sondaggi cui tali dichiarazioni si riferiscono non siano già stati resi pubblici, secondo le forme stabilite dal regolamento in oggetto, nel periodo precedente a quello del divieto.

Ogni violazione di quanto riportato nella presente sarà punito secondo le sanzioni previste dal Titolo V della delibera in oggetto.

Si segnala, infine, che l’Autorità ha approvato anche i regolamenti in materia di par condicio (delibere n. 81 e 82) di altre due consultazioni locali che si terranno anch’esse il 15 e 16 maggio 2011, relative, rispettivamente, al referendum consultivo della Regione Sardegna sull’installazione di centrali nucleari e di siti per lo stoccaggio di scorie radioattive e al referendum per il distacco del comune di Magliano Sabina (RI) dalla Regione Lazio alla Regione Umbria.

Allegato A – Elenco Province_Comuni

Allegato B – Comunicato preventivo

Allegato C – Documento analitico

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