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Circolare n. 07 del 26/03/2012 – Disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione per le elezioni dei sindaci fissate per il 6 e 7 maggio 2012 – Disposizioni per le emittenti radiotelevisive

Con la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 15 marzo 2012, n. 43/12/CSP, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2012, sono state divulgate le disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per le elezioni dei consigli circoscrizionali fissate per i giorni 6 e 7 maggio 2012. Le disposizioni si riferiscono anche all’eventuale turno di ballottaggio le cui elezioni sono fissate per i giorni 20 e 21 maggio 2012.

Le disposizioni si applicano solo nei confronti delle emittenti locali che esercitano l’attività di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana e periodica nei comuni interessati dalle consultazioni elettorali (l’elenco è disponibile sul sito web dell’Agcom www.agcom.it).

Il provvedimento in esame ha efficacia dalla data di convocazione dei comizi elettorali (22 marzo 2012) fino alla mezzanotte dell’ultimo giorno di votazione. Ricordiamo che, in considerazione della coincidenza con le festività pasquali, con il decreto-legge n. 15 del 27 febbraio 2012, sono stati anticipati i termini per la presentazione delle liste e delle candidature che decorrono dalle ore 8 alle ore 20 del 2 aprile e dalle 8 alle 12 del 3 aprile.
Il provvedimento, inoltre, trova applicazione per tutte le competizioni elettorali comunali e circoscrizionali il cui svolgimento è previsto nel corso dell’anno 2012.

EMITTENTI RADIOTELEVISIVE LOCALI

In relazione ai programmi di comunicazione politica , trasmessi dalle emittenti radiotelevisive locali nel periodo compreso tra il 22 marzo (data di convocazione dei comizi elettorali) e la chiusura della campagna elettorale, deve essere consentita una effettiva parità di condizioni tra i vari soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.

Nel periodo intercorrente tra il 22 marzo (data di convocazione dei comizi elettorali) e la data di presentazione delle candidature (il 2 aprile, dalle ore 8 alle ore 20 e 3 aprile dalle 8 alle 12), la parità di condizioni deve essere garantita:
a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei Consigli comunali da rinnovare;
b) nei confronti delle forze politiche diverse da quelle della lettera a), presenti in uno dei due rami del Parlamento nazionale o che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, la parità di condizioni deve essere garantita:
a) nei confronti delle liste o delle coalizioni di liste collegate alla carica di Sindaco nei comuni da rinnovare;
b) nei confronti delle forze politiche che presentano liste di candidati per l’elezione dei Consigli comunali.

Le trasmissioni di comunicazione politica devono essere collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale all’interno delle seguenti fasce orarie:
• emittenti televisive: dalle ore 07:00 alle ore 24:00;
• emittenti radiofoniche: dalle ore 07:00 alle ore 01:00 del giorno successivo.
I calendari delle predette trasmissioni devono essere comunicati – anche a mezzo telefax – almeno 7 giorni prima della loro messa in onda al competente CoReCom. che ne informa l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; la stessa comunicazione deve essere trasmessa, tempestivamente, per le eventuali variazioni dei predetti programmi. Laddove sia possibile, le trasmissioni di comunicazione politica devono essere diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

Nelle trasmissioni è consentita la partecipazione di giornalisti che rivolgano domande ai soggetti politici partecipanti, nel rispetto dell’imparzialità e della pari opportunità. Inoltre, l’eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l’intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.
Le trasmissioni di cui sopra sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente le votazioni.

Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e la data di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.
Per la trasmissione di tali messaggi politici le emittenti devono osservare le seguenti modalità:
a) i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00 – 19:59; seconda fascia 12:00 – 14:59; terza fascia 21:00 – 23:59; quarta fascia 7:00 – 8:59;
d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
f) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura “messaggio elettorale gratuito” con l’indicazione del soggetto politico committente.

Entro il 26 marzo (cinque giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento in esame), le emittenti radiofoniche e televisive locali che trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo gratuito, devono:
a) rendere noto il loro intendimento mediante la divulgazione di un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia oraria di maggiore ascolto. Nel comunicato l’emittente informa che presso la sua sede, di cui viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento (modello MAG/1/EC), che può essere reso disponibile anche sul sito web dell’emittente e che deve contenere:
– il numero massimo dei contenente:
– la collocazione nel palinsesto;
– gli standard tecnici richiesti;
– il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto.
Il documento deve essere trasmesso, anche a mezzo fax, al competente CoReCom. Inoltre, con almeno 5 giorni di anticipo, dovranno essere comunicati allo stesso modo anche eventuali variazioni apportate al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori ed alla loro collocazione nel palinsesto (modello MAG/2/EC).
Fino al giorno di presentazione delle candidature (ovvero il 2 aprile), i soggetti politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo telefax, alle emittenti e ai competenti Comitati regionali per le comunicazioni, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori su base regionale.
A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/EC.

Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito è riconosciuto un rimborso da parte della Stato nei limiti e secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali (22 marzo 2012) e la chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento , assicurando condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.
Le emittenti radiofoniche e televisive locali devono dare notizia del loro intendimento mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi. Nell’avviso si informa che presso la propria sede, della quale viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e di fax, è depositato un documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:
– le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l’indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
– le modalità di prenotazione degli spazi;
– le tariffe per l’accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;
– ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.
La prima messa in onda del suddetto avviso costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale.

Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale. Inoltre, ai richiedenti gli spazi devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.
Ciascuna emittente è tenuta a praticare una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l’accesso agli spazi per i messaggi.
Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.

Per le emittenti radiofoniche i messaggi politici a pagamento devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: “Messaggio elettorale a pagamento”, con l’indicazione del soggetto politico committente.
Per le emittenti televisive i messaggi devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la dicitura: “Messaggio elettorale a pagamento”, con l’indicazione del soggetto politico committente.
Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.

Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un’emittente nazionale sono disciplinate dalle norme previste per le emittenti locali esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.

In relazione ai programmi di informazione, essi sono disciplinati dal Decreto del Ministero delle Comunicazioni 8 aprile 2004. In particolare, le emittenti radiotelevisive locali devono garantire il pluralismo e la parità di trattamento, l’obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l’imparzialità, l’equità e la pluralità dei punti di vista; a tal fine, quando vengono trattate questioni relative alla consultazione elettorale, deve essere assicurato l’equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto previsto dal codice di autoregolamentazione.
Resta il divieto di fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti.

Le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito, sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali.
Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali.
Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell’ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno delle votazioni per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservarle, sino alla conclusione di un eventuale procedimento sanzionatorio.
Per quanto riguarda i sondaggi politici ed elettorali rimandiamo a quanto previsto nella circolare n. 4/2011.

Per quanto riguarda le disposizioni sui sondaggi politici-elettorali, sui procedimenti sanzionatori e sull’eventuale turno di ballottaggio, rimandiamo a quanto già detto nella circolare n. 6/2012.

Allegato 1 – MODELLO MAG

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