Circolare n. 07 del 15/01/2003 – Credito d’imposta per l’editoria

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Egregio editore,

ricordiamo che il credito d’imposta previsto dall’art. 8 legge n. 7 marzo 2001 n. 62 è operativo.

Destinatarie del credito sono le imprese produttrici di prodotti editoriali realizzati attraverso ogni mezzo. Detta estensione è stata, nella stampa, introdotta dalla Risoluzione n. 345 del 1 novembre 2002 dall’Agenzia delle Entrate. In sostanza, sono escluse le solo imprese che gestiscono prodotti discografici e cinematografici.

Sono oggetto di contributo:

i beni strumentali nuovi, ad esclusione degli immobili, destinati esclusivamente alla produzione dei seguenti prodotti editoriali in lingua italiana o in lingue equiparate delle minoranze linguistiche: giornali, riviste e periodici, libri e simili, nonché prodotti editoriali multimediali;
i programmi di ristrutturazione economico-produttiva riguardanti, congiuntamente o disgiuntamente:
l’acquisto, l’installazione, il potenziamento, l’ampliamento e l’ammodernamento delle strutture tecniche, degli impianti di composizione, redazione, impaginazione, stampa, confezione, magazzinaggio, teletrasmissione verso le proprie strutture periferiche e degli impianti di alta e bassa frequenza delle imprese di radiodiffusione nonché il processo di trasformazione delle strutture produttive verso tecnologie di trasmissione e ricezione digitale;
la realizzazione o l’acquisizione di sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo produttivo, destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura e trasporto;
la realizzazione o l’acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici per l’elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati, nonché al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;
la realizzazione o l’acquisizione di programmi per l’utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui ai numeri 2), 3) e 4);
l’acquisizione di brevetti e licenze funzionali all’esercizio delle attività produttive, dei sistemi e dei programmi di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5).
E’ possibile, anche la locazione finanziaria. Gli investimenti agevolabili sono quelli effettuati a far data dal 5 aprile 2001 al 31 dicembre 2004.

La fruizione del contributo è estremamente semplice. A decorrere dalla data in cui è stato effettuato ogni singolo investimento, il credito d’imposta maturato può essere utilizzato in compensazione per i versamenti in scadenza. Ciò può essere fatto, quindi, ancor prima che ne sia stato richiesto il riconoscimento in sede di dichiarazione dei redditi (righi RU93, RU94, RU95, RU96 del modello Unico).

A tale proposito, si ricorda che il riconoscimento del credito d’imposta è subordinato alla condizione che nella dichiarazione dei redditi, relativa al periodo d’imposta nel quale gli investimenti sono stati effettuati e nelle dichiarazioni relative ai quattro periodi successivi, ne venga fatta richiesta attraverso l’indicazione dell’importo totale degli investimenti agevolabili e del relativo bonus fiscale. Bisogna, inoltre, ricordarsi, entro il termine per la presentazione della prima dichiarazione dei redditi nella quale è indicato il credito d’imposta, di inviare al Ministero delle attività produttive una relazione illustrativa dei programmi d’investimento effettuati.

Il credito d’imposta spettante per gli investimenti effettuati nel corso del 2001 (a partire dal 5 aprile) può quindi essere speso solo a condizione che tale credito sia stato indicato sul modello Unico 2002 e che si sia mandata la relazione al Ministero delle attività produttive.

Per quanto riguarda quest’ultima, si sottolinea il fatto che non esiste un modulo apposito e neppure un facsimile da seguire. Si ritiene che sia sufficiente una semplice relazione nella quale vengano esplicitati i singoli beni oggetto dell’investimento, il relativo costo e gli estremi del documento giustificativo del costo stesso.

Il codice tributo, sul modello F24, deve essere esposto nella colonna “importi a credito compensati” della “Sezione Erario” con l’indicazione, quale periodi di riferimento, dell’anno in cui si effettua la compensazione del credito, espressa nella forma AAAA.

Restando a disposizione per ogni chiarimento, cogliamo l’occasione per porgerVi cordiali saluti.

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