L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con la delibera n. 693/08/CONS del 26/11/2008 concernente “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni”, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ha provveduto a divulgare i termini e le modalità per il versamento del contributo in oggetto che, ricordiamo, è stato rideterminato all’art. 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).
La percentuale di contribuzione è fissata in misura pari all’1,45 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente all’adozione della delibera dell’Autorità”.
I ricavi su cui calcolare il contributo dovuto sono quelli conseguiti a fronte di attività ricadenti nelle tipologie esercitate dalle seguenti categorie di operatori:
a) fornitori di servizi pubblici di telecomunicazione e/o di reti pubbliche di telecomunicazione;
b) emittenti televisive:
b.1) su frequenze terrestri;
b.2) via cavo e satellite;
c) emittenti radio, anche via cavo e satellite;
d) editori:
d.1) giornali quotidiani;
d.2) periodici e riviste;
d.3) agenzie di stampa a carattere nazionale;
d.4) editoria elettronica e digitale.
e) concessionarie di pubblicità:
e.1) da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi;
e.2) da diffondere su giornali quotidiani o periodici;
e.3) da trasmettere per via telematica.
f) fornitori di servizi e prodotti di comunicazione telematici, interattivi e multimediali:
f.1) fornitori di servizi di accesso;
f.2) fornitori di servizi d’informazione;
f.3) produttori e distributori di servizi e prodotti interattivi e multimediali.
g) produttori e distributori di programmi radiotelevisivi.
La percentuale stabilita va applicata sul totale dei ricavi iscritti alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) dell’ultimo bilancio approvato con esclusione: a) degli eventuali ricavi conseguiti a fronte di attività non riconducibili tra i servizi regolamentati dall’Autorità; b) delle eventuali quote riversate agli “operatori terzi”; c) per i quotidiani e i periodici, dei ricavi eventualmente realizzati a fronte della cessione dei cosiddetti “prodotti collaterali” (ovvero di quei prodotti il cui acquisto non costituisce un obbligo per il lettore-acquirente del quotidiano o del periodico).
Da un punto di vista più generale, sono soggetti all’obbligo del versamento del contributo solo le società di capitali e/o gli enti obbligati, per legge, all’approvazione del bilancio.
Per l’anno 2009, il contributo non è dovuto per:
a) le imprese che si trovano in liquidazione e/o sottoposte a procedure concorsuali;
b) le imprese con ricavi assoggettabili pari o inferiori a 500.000,00 euro. Oltre tale soglia il contributo è calcolato sull’intero importo dei ricavi assoggettabili;
c) le imprese che hanno iniziato la loro attività nell’anno 2008;
I soggetti che si trovano in una delle suddette fattispecie, pur essendo esentati dal versamento, sono tenuti, comunque, a trasmettere la comunicazione di cui all’art. 4, commi 1 e 2, della delibera 693/08/CONS.
Il termine per il versamento del contributo dovuto è stato fissato per il 30 aprile 2009.
Il pagamento deve essere effettuato a favore del c/c bancario identificato dal codice IBAN IT53X0101003494100000003093, acceso presso il Banco di Napoli Gruppo Intesa Sanpaolo S.p.A. ed intestato all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Nella causale, oltre all’indicazione “contributo 1,45 per mille dovuto all’AGCOM per l’anno 2009”, devono essere specificati la ragione sociale e il codice fiscale/partita iva.
In ogni caso, tutti i soggetti esercenti le attività dianzi elencate hanno l’obbligo di trasmettere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, entro e non oltre il 31 maggio 2009, una comunicazione relativa ai propri dati anagrafici, all’ammontare dei ricavi iscritti a bilancio e dei ricavi sui quali viene calcolato il contributo, l’ammontare del contributo eventualmente versato dai soggetti obbligati e gli estremi dell’eventuale versamento effettuato.
La violazione del suddetto obbligo di comunicazione, nonché l’indicazione di dati non corrispondenti alla realtà, è punita con la pena prevista dall’art. 2621 c.c. e con l’applicazione della sanzione amministrativa da € 516,45 a € 103.291,37 applicata direttamente dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
Ricordiamo che la regolarità della posizione presso l’Autorità è condizione per l’ammissione ad ogni contributo ed agevolazione di legge.
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