Circolare n. 06 del 26/01/2006 – Compensazione F24 debiti INPGI

0
1497

Egregio Editore,

con la presente, La informiamo che l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 15 del 23.01.2006 ha istituito i codici tributo per la compensazione dei debiti Inpgi con eventuali crediti fiscali compensabili.

Per la compensazione, dovrà essere utilizzato il modello F24 accise. Tale modello, diverso da quello comunemente adoperato per la gestione dei pagamenti contributivi e fiscali, non consente, praticamente, la compensazione di crediti nei confronti dell’Inpgi con eventuali debiti fiscali; pratica, non consentita dalla convenzione stipulata tra l’Inpgi e l’Agenzia delle Entrate.

Infatti, in sede di compilazione del modello di versamento “F24 accise” i codici e gli importi dei contributi dovuti dovranno essere esposti esclusivamente nell’apposita sezione “accise/monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione”.

Nella stessa sezione dovrà essere indicata la lettera “P” nel campo “Ente”, il “codice identificativo” dovrà essere valorizzato con il codice azienda mentre i campi “mese” ed “anno di riferimento” dovranno evidenziare il mese e l’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, espressi nella forma “MM” ed “AAAA”.

I nuovi codici tributo saranno operativamente efficaci a decorrere dal primo febbraio 2006.

Alleghiamo i codici tributo istituiti.

Restando a disposizione cogliamo l’occasione per porre i più cordiali saluti

Codici:
“C001” denominato “Contributi obbligatori correnti”;
“C002” denominato “Contributi obbligatori pregressi”;
“C003″denominato “Contributi oggetto di recupero tramite azione legale”;
“C004” denominato “Differenze contributive”;
“C005” denominato “Contributi diversi e contrattuali”;
“CR01” denominato “Rata condono previdenziale”;
“CR02” denominato “Anticipo rateazione”;
“CR03” denominato “Rata debito rateizzato”;
“CR04” denominato “Rata contributi sospesi per calamità naturali”;
“VE01” denominato “Contributi dovuti per accertamento ispettivo”;
“VE02” denominato “Sanzioni civili dovute per accertamento ispettivo”;
“SC01” denominato “Sanzioni civili”;
“SC02” denominato “Sanzioni amministrative”;
“SL01” denominato “Spese legali”;
“F001” denominato “Contributi Fondo Integrativo”;
“F002” denominato “Contributi Fondo Integrativo Pregressi”;
“F003” denominato “Rata Condono Previdenziale Fondo Integrativo”;
“F004” denominato “Differenze Contributi Fondo Integrativo”;
“FV01” denominato “Contributi Fondo Integrativo dovuti per accertamento ispettivo”;
“FV02” denominato “Sanzioni Civili Fondo Integrativo dovute per accertamento ispettivo”;
“FS01” denominato “Sanzioni civili Fondo Integrativo”;
“FA01″ denominato ” Addizionale Fondo Integrativo”;
“FA02” denominato “Addizionale Fondo Integrativo pregressi”;
“FR01” denominato “Contributi Fondo Integrativo – Gruppo RAI”;
“FR02” denominato “Contributi Fondo Integrativo pregressi – Gruppo RAI”;
“FR03” denominato “Rata Condono Previdenziale Fondo Integrativo – Gruppo RAI”;
“FR04” denominato “Differenze Contributi Fondo Integrativo – Gruppo RAI”;
“FRV1” denominato “Contributi Fondo Integrativo dovuti per accertamento ispettivo – Gruppo RAI”;
“FRV2” denominato “Sanzioni civili Fondo Integrativo dovute per accertamento ispettivo – Gruppo RAI”;
“FRS1″ denominato “Sanzioni civili Fondo Integrativo” – Gruppo RAI”;
“P001” denominato “Rate mensili prestiti ai giornalisti”;
“P002” denominato “Saldo prestiti ai giornalisti”;
“P003” denominato “Interessi di mora su prestiti”.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome