L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con la delibera n. 604/07/CONS del 21/11/2007 concernente “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni”, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ha provveduto a divulgare i termini e le modalità per il versamento del contributo in oggetto che, ricordiamo, è stato rideterminato all’art. 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).
La percentuale di contribuzione è fissata in misura pari all’1,45 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente all’adozione della delibera dell’Autorità”.
I ricavi su cui calcolare il contributo dovuto sono quelli conseguiti a fronte di attività ricadenti nelle tipologie esercitate dalle seguenti categorie di operatori:
a) fornitori di servizi pubblici di telecomunicazione e/o di reti pubbliche di telecomunicazione;
b) emittenti televisive:
b.1) su frequenze terrestri;
b.2) via cavo e satellite;
c) emittenti radio, anche via cavo e satellite;
d) editori:
d.1) giornali quotidiani;
d.2) periodici e riviste;
d.3) agenzie di stampa a carattere nazionale;
d.4) editoria elettronica e digitale.
e) concessionarie di pubblicità:
e.1) da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi;
e.2) da diffondere su giornali quotidiani o periodici;
e.3) da trasmettere per via telematica.
f) fornitori di servizi e prodotti di comunicazione telematici, interattivi e multimediali:
f.1) fornitori di servizi di accesso;
f.2) fornitori di servizi d’informazione;
f.3) produttori e distributori di servizi e prodotti interattivi e multimediali.
g) produttori e distributori di programmi radiotelevisivi.
La percentuale stabilita va applicata sul totale dei ricavi iscritti alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) dell’ultimo bilancio approvato con esclusione: a) degli eventuali ricavi conseguiti a fronte di attività non riconducibili tra i servizi regolamentati dall’Autorità; b) delle eventuali quote riversate agli “operatori terzi”; c) per i quotidiani e i periodici, dei ricavi eventualmente realizzati a fronte della cessione dei cosiddetti “prodotti collaterali” (ovvero di quei prodotti il cui acquisto non costituisce un obbligo per il lettore-acquirente del quotidiano o del periodico).
Da un punto di vista più generale, sono soggetti all’obbligo del versamento del contributo solo le società di capitali e/o gli enti obbligati, per legge, all’approvazione del bilancio.
Per l’anno 2008, il contributo non è dovuto per:
a) le imprese che si trovano in liquidazione e/o sottoposte a procedure concorsuali;
b) le imprese con ricavi assoggettabili pari o inferiori a 500.000,00 euro. Oltre tale soglia il contributo è calcolato sull’intero importo dei ricavi assoggettabili;
c) le imprese che hanno iniziato la loro attività nell’anno 2007;
d) le imprese che versano in stato di crisi.
I soggetti che si trovano in una delle suddette fattispecie, pur essendo esentati dal versamento, sono tenuti, comunque, a trasmettere la comunicazione di cui all’art. 4, commi 1 e 2, della delibera 604/07/CONS.
Il termine per il versamento del contributo dovuto è stato fissato per il 30 aprile 2008.
Il pagamento deve essere effettuato sul c/c bancario n. 000027003095 – ABI 01010 CAB 03494 CIN L – codice IBAN IT94L0101003494000027003095, intestato all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Nella causale, oltre all’indicazione “contributo 1,45 per mille dovuto all’AGCOM per l’anno 2008”, devono essere specificati la ragione sociale e il codice fiscale/partita iva.
In ogni caso, tutti i soggetti esercenti le attività dianzi elencate hanno l’obbligo di trasmettere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, entro e non oltre il 31 maggio 2008, una comunicazione relativa ai propri dati anagrafici, all’ammontare dei ricavi iscritti a bilancio e dei ricavi sui quali viene calcolato il contributo, l’ammontare del contributo eventualmente versato dai soggetti obbligati e gli estremi dell’eventuale versamento effettuato.
La violazione del suddetto obbligo di comunicazione, nonché l’indicazione di dati non corrispondenti alla realtà, è punita con la pena prevista dall’art. 2621 c.c. e con l’applicazione della sanzione amministrativa da € 516,45 a € 103.291,37 applicata direttamente dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
Ricordiamo che la regolarità della posizione presso l’Autorità è condizione per l’ammissione ad ogni contributo ed agevolazione di legge.
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