Egregio Editore,
come saprà, il 10 gennaio u.s. è stato pubblicato – con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 318 del 21 dicembre 2004 – il “Regolamento concernente le modalità di riconoscimento del credito di imposta sui consumi di carta per l’esercizio 2004”.
La domanda di accesso ai contributi andrà presentata, a pena di decadenza, entro il 10 febbraio 2005 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
I requisiti richiesti sono:
l’iscrizione dell’impresa editoriale nel Registro degli Operatori di Comunicazione tenuto dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
i) per i quotidiani ed i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie, le stesse non devono superare il 50 per cento dell’area dell’intero stampato, su base annua; ii) i quotidiani ed i periodici devono essere posti in vendita, cioè distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro; iii) le copie distribuite a titolo gratuito non devono superare il 50 per cento diffusione totale. Sono escluse, in ogni caso le seguenti pubblicazioni: 1) i quotidiani ed i periodici di pubblicità, cioè quelli diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o con altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l’acquisto; 2) i quotidiani ed i periodici di vendita per corrispondenza; 3) i quotidiani ed i periodici di promozione delle vendite di beni o di servizi; 4) i cataloghi, cioè’ pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti o di servizi anche se corredati da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi; 5) le pubblicazioni aventi carattere postulatorio, cioè finalizzate all’acquisizione di contributi, di offerte, ovvero di elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento; 6) i quotidiani ed i periodici delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, nonché di altri organismi, ivi comprese le società riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione; 7) i quotidiani ed i periodici contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell’art.74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ai fini dell’ammissione al regime speciale previsto dallo stesso art. 74 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972; 8) i prodotti editoriali pornografici;
la certificazione del bilancio di esercizio al 31.12.2004, da effettuarsi entro trenta giorni dall’approvazione dello stesso.
Ricordiamo che il credito d’imposta, laddove accordato, può essere fatto valere in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Nel restare a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e, eventualmente, per fornirLe la nostra assistenza professionale per la predisposizione dell’istanza, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.