Sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2010 è stata pubblicata la Delibera n. 256/10/CSP dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni recante il “regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa”. Il provvedimento sostituisce il precedente pubblicato con la Delibera n. 153/02/CSP.
Il regolamento si applica ai sondaggi d’opinione ed ai sondaggi politici ed elettorali diffusi su qualsiasi mezzo di comunicazione destinato al grande pubblico attraverso cui è possibile la pubblicazione o la diffusione di contenuti ad una pluralità indeterminata di destinatari, in particolare, nell’ambito di:
– un “servizio di media audiovisivo o radiofonico”, cioè un servizio che è sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media e il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche, compresa internet, ad eccezione dei servizi prestati nell’esercizio di attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell’ambito di comunità di interesse;
– “edizioni cartacee o elettroniche di quotidiani o periodici”: cioè prodotti realizzati su supporto cartaceo o su supporto informatico, destinati direttamente o indirettamente alla pubblicazione o alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, comprese le agenzie di stampa, ad esclusione dei prodotti discografici, cinematografici e librari.
Per “sondaggio d’opinione” si intende la rilevazione demoscopica di tipo campionario, effettuata tramite questionario, volto a raccogliere informazioni inerenti scelte comportamentali, sentimenti, credenze, valori, opinioni, atteggiamenti.
Per “sondaggio politico ed elettorale” si intende la rilevazione sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, volta a cogliere l’orientamento politico ed elettorale dei cittadini e i trend delle intenzioni di voto nei confronti di partiti politici e di candidati.
Il soggetto realizzatore del sondaggio è colui il quale organizza, somministra o realizza il sondaggio per proprio conto o per conto di terzi (committente) e che può vendere i risultati, parziali o totali, del sondaggio ad un qualsiasi acquirente.
Per evitare di incorrere in possibili contestazioni, il mezzo di comunicazione di massa deve evitare di definire sondaggi la raccolta di opinioni senza valore scientifico, basata su quesiti rivolti in modo sistematico, a determinate categorie di soggetti, tramite differenti mezzi quali cellulare, SMS, telefono, internet o posta elettronica, che non ricorre a procedure di campionamento ma si basa sulla partecipazione spontanea di lettori, telespettatori o utenti web, volta a permettere al pubblico di esprimere le proprie preferenze o il proprio parere in merito a diversi argomenti, anche di carattere politico o elettorale, il cui risultato non può essere generalizzato. Tali fattispecie devono essere denominate “manifestazione di opinione” e devono recare l’indicazione chiara del valore non scientifico delle medesime.
Quando il mezzo di comunicazione di massa decide di pubblicare o diffondere, in modo parziale o totale, i risultati di un sondaggio, deve comunicare, in forma scritta, la data in cui intende effettuare la pubblicazione (avviso di pubblicazione) al soggetto realizzatore. Il soggetto realizzatore è tenuto a consegnare i risultati del sondaggio insieme al documento relativo al sondaggio ed alla nota informativa.
Dell’effettiva osservanza, nella realizzazione del sondaggio, delle prescrizioni metodologiche specificate dalla legge risponde il soggetto che ha realizzato il sondaggio, mentre, il mezzo di comunicazione di massa risponde dell’eventuale omessa pubblicazione della nota informativa e del rispetto delle modalità di pubblicazione delle stessa.
La nota informativa deve essere pubblicata nei mezzi di comunicazione di massa, unitamente al sondaggio in forma descrittiva o sintetica, in formato elettronico, testuale, verbale e/o grafico.
La nota informativa, reca, obbligatoriamente, tutte le indicazioni di seguito elencate, delle quali è responsabile – lo ripetiamo – il soggetto realizzatore:
a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
b) il nome del committente e dell’acquirente;
c) l’estensione territoriale del sondaggio (specificare unicamente se nazionale, regionale, provinciale o comunale);
d) la consistenza numerica del campione di rispondenti, il numero o la percentuale dei non rispondenti e delle sostituzioni effettuate;
e) la data o periodo in cui è stato condotto il sondaggio;
f) l’indirizzo o il sito informatico dove è disponibile il documento completo riguardante il sondaggio.
Sulle testate cartacee o elettroniche di quotidiani o periodici, la nota informativa deve essere evidenziata in un apposito riquadro.
Sui servizi di media audiovisivi la nota informativa deve essere trasmessa per una durata e con una grafica tali da consentirne una chiara lettura da parte del pubblico.
In caso di diffusione radiofonica la nota informativa deve essere letta al pubblico.
Nei lanci di agenzia, in luogo della nota informativa, sono indicati, nel corpo del testo, solo il soggetto realizzatore e l’oggetto del sondaggio, fermo restando l’obbligo del mezzo di comunicazione di massa che riprende la notizia di pubblicare la nota informativa.
Qualunque sia la forma scelta, la pubblicazione dei sondaggi deve rispettare la normativa sulla tutela della privacy e i dati devono essere pubblicati in modo tale che non si possano trarre riferimenti individuali atti a consentire il collegamento con singole persone fisiche o giuridiche.
Nel caso in cui il mezzo di comunicazione di massa riporti la notizia o riprenda i risultati di un sondaggio precedentemente diffuso, non è tenuto a pubblicare la nota così come sopra disciplinata, ma deve fornire elementi utili ad individuare il sondaggio a cui fa riferimento.
Durante le campagne elettorali e referendarie, nel caso in cui i mezzi di comunicazione di massa, comprese le agenzie di stampa, diffondono la notizia, da chiunque divulgata, dell’esistenza di un sondaggio, devono chiarire contestualmente o, comunque, non oltre le 48 ore dalla divulgazione della notizia, se il sondaggio sia stato o meno realizzato con le modalità previste dal regolamento in oggetto. Nel caso in cui la precisazione non sia contestuale, essa deve avere il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui è stata diffusa la notizia inerente il sondaggio.
Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati realizzati in un periodo antecedente a quello del divieto.
E’ altresì vietato riportare nel circuito dell’informazione radiotelevisiva, delle edizioni cartacee od elettroniche di quotidiani o periodici, o della diffusione di notizie mediante agenzia, dichiarazioni concernenti i risultati di sondaggi politici ed elettorali rilasciate da esponenti politici o da qualunque altro soggetto in qualsiasi sede, a meno che i sondaggi cui tali dichiarazioni si riferiscono non siano già stati resi pubblici, secondo le forme stabilite dal regolamento in oggetto, nel periodo precedente a quello del divieto.
Durante le competizioni elettorali che interessino meno di un quarto degli elettori, su base nazionale, chiamati alle consultazioni, i divieti di cui ai punti precedenti non si applicano ai sondaggi di rilevanza esclusivamente nazionale o relativi a bacini territoriali non coinvolti dalle stesse consultazioni.
In caso di violazioni delle disposizioni in materia di sondaggi, rilevate d’ufficio o su istanza di parte, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni notifica al mezzo di comunicazione di massa l’avvio del procedimento mediante raccomandata con avviso di ricevimento o via fax con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata. In tale comunicazione è indicato l’oggetto del procedimento, il termine per la sua conclusione (in genere sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione stessa), il termine per presentare le eventuali giustificazioni (in genere dieci giorni dalla ricezione), l’indicazione dell’ufficio competente e del responsabile del procedimento, nonché, nel caso di non pubblicazione della nota informativa, l’avviso circa la possibilità di dar corso ad un adeguamento spontaneo ai relativi obblighi con conseguente, eventuale archiviazione del procedimento.
Qualora il mezzo di comunicazione di massa diffonda i risultati di un sondaggio non corredati dalla nota informativa completa di tutti gli elementi richiesti o con modalità difformi, l’Autorità ordina la pubblicazione della nota informativa o della necessaria rettifica o integrazione della stessa entro 48 ore, tenuto evidentemente conto della periodicità di pubblicazione dell’organo informativo in questione, con le medesime modalità di diffusione dei risultati del sondaggio. Qualora l’organo informativo in questione non ottemperi al provvedimento dell’Autorità, si applicano le sanzioni amministrative previste dall’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ossia la pena pecuniaria da 10.329 a 258.228 Euro.
Restano comunque ferme le sanzioni previste dall’articolo 10 della legge n. 28/2000 relativamente ai sondaggi politici ed elettorali.