Circolare n. 02 del 11/01/2005 – Credito d’imposta carta

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Egregio Editore,

con la presente La informiamo che ieri è stato pubblicato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 318 del 21 dicembre 2004 il “Regolamento concernente le modalità di riconoscimento del credito di imposta sui consumi di carta per l’esercizio 2004”.

Il Regolamento prevede la gestione del credito di imposta non attraverso il Ministero delle Finanze come previsto, ma attraverso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l’Informazione e l’editoria.

La domanda di accesso ai contributi andrà presentata, a pena di decadenza, entro il 10 febbraio 2005.

La domanda, da inviare esclusivamente attraverso raccomandata R/R, dovrà contenere:

a) gli elementi identificativi dell’impresa;

b) gli estremi di iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione;

c) l’importo del credito d’imposta spettante ai sensi della successiva lettera d);

d) l’impegno a presentare il bilancio certificato entro trenta giorni dall’approvazione, dal quale deve risultare in modo evidenziato, la spesa sostenuta per l’acquisto della carta detraibile ai sensi dell’articolo 4, commi da 181 a 183 della legge n. 350 del 2003.

Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:

a) l’inerenza delle spese sostenute per l’acquisto della carta nell’anno 2004, alle tipologie di prodotti editoriali non espressamente escluse dal beneficio, ai sensi del comma 183 del predetto articolo 4 della legge n. 350 del 2003. Il comma 183 esclude dal beneficio i seguenti prodotti editoriali: i) i quotidiani ed i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un’area superiore al 50 per cento dell’intero stampato, su base annua; ii) i quotidiani ed i periodici non posti in vendita, cioè non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro; iii) i quotidiani o periodici che siano ceduti a titolo gratuito per una percentuale superiore al 50 per cento della loro diffusione; iv) i quotidiani ed i periodici di pubblicità, cioè quelli diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o con altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l’acquisto; v) i quotidiani ed i periodici di vendita per corrispondenza; vi) i quotidiani ed i periodici di promozione delle vendite di beni o di servizi; vii) i cataloghi, cioè’ pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti o di servizi anche se corredati da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi; viii) le pubblicazioni aventi carattere postulatorio, cioè finalizzate all’acquisizione di contributi, di offerte, ovvero di elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalita’ di autofinanziamento; ix) i quotidiani ed i periodici delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, nonché’ di altri organismi, ivi comprese le società’ riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione; x) i quotidiani ed i periodici contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell’art.74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ai fini dell’ammissione al regime speciale previsto dallo stesso art. 74 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972; xi) i prodotti editoriali pornografici;

b) l’importo complessivo della spesa agevolabile risultante dall’elenco delle fatture che dovrà essere allegato alla domanda;

c) limitatamente alle imprese editrici di libri, di non essere soggetti tenuti all’iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione;

d) che la spesa per la carta si riferisce a pubblicazioni in lingua italiana oppure di minoranze linguistiche a questa equiparate dalla normativa vigente;

e) che la spesa sostenuta per l’acquisto della carta e’ riferita a quella utilizzata nell’anno 2004 per la stampa delle testate e dei libri editi;

f) che l’impresa non ha ricevuto alcun aiuto attraverso altri regimi locali, regionali, nazionali o comunitari per coprire gli stessi costi ammissibili.

La lettera f incide evidentemente su tutte le imprese che già godono dei contributi ex legge 250/90. In assenza di una chiara interpretazione sulla locuzione letterale e sul senso del regolamento riteniamo, comunque, preferibile presentare, anche per le imprese già ammesse al contributo di cui sopra, la domanda di credito d’imposta, evidenziando correttamente la situazione nell’atto notorio. Ciò consente, nell’ipotesi di applicazione estensiva della norma, di precostituire il diritto all’accesso.

Nell’ipotesi di insufficienza dei fondi, gli stessi verranno ripartiti in modalità proporzionale tra gli aventi diritto.

In relazione ai tempi, pur non potendo esprimere un parere, nutriamo forti riserve, attesa la complessità e faragginosità dell’istruttoria prevista.

In conclusione, ricordiamo che il credito d’imposta, una volta accordato, può essere fatto valere in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sulle modalità, comunque, ci riserviamo di tornare in futuro. Il credito d’imposta non concorrerà alla formazione del reddito imponibile.

Vi preghiamo di inviarci a strettissimo giro via fax l’incarico a curare in nome e per Vostro conto la predisposizione dell’istanza, trasmettendoci anche a mezzo e-mail, copia di tutte le fatture di acquisto carta scannerizzate ed un prospetto di riepilogo delle stesse fatture (sempre in excel) con indicazione esplicita del numero di fattura, del fornitore, della fornitura di carta, della grammatura e del valore di acquisto al netto di Iva. Vi preghiamo, inoltre, di prestare la massima attenzione sia alla vicina scadenza della domanda sia alla necessità di avere il bilancio certificato entro trenta giorni dalla sua approvazione.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

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