Egregio editore,
il recente decreto legge n. 353 del 24 dicembre 2003, rubricato: “Disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali”, ha nuovamente modificato la disciplina in materia di agevolazioni postali per la stampa periodica.
Il sistema di agevolazioni viene prorogato all’esercizio 2004. Le tariffe sono determinate dal Ministero delle Comunicazioni, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
I soggetti editoriali beneficiari delle agevolazioni sono le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al ROC (ricordiamo che l’iscrizione al ROC è obbligatoria) e le imprese editrici di libri. Vengono, inoltre, ammesse a contributo le associazioni e le organizzazioni senza fini di lucro, individuate all’articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997, le associazioni le cui pubblicazioni periodiche abbino avuto il riconoscimento del carattere politico da parte dei gruppi parlamentari di riferimento, nonché, relativamente ai bollettini dei propri organi direttivi, gli ordini professionali, i sindacati, le associazioni professionali di categoria, le associazioni d’arma e combattentistiche, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 dell 11 agosto 1991, le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell’articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge n. 383 del 7 dicembre 2000, le fondazioni e le associazioni senza fini di lucro aventi scopi religiosi, nonché gli enti ecclesiastici.
Sono esclusi dal beneficio della agevolazioni tariffarie:
i quotidiani e periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un’area superiore al 45% dell’intero stampato su base annua.
i periodici per i quali i relativi abbonamenti siano stati stipulati, a titolo oneroso, direttamente dai destinatari per una percentuale inferiore al 50 per cento del totale degli abbonamenti. La norma è fortemente innovativa per i quotidiani perché li esclude dall’applicazione del parametro introdotto l’anno precedente. Per i periodici, invece, la percentuale scende dal 60 per cento al 50 per cento.
i quotidiani ed i periodici di pubblicità , vale a dire diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l’acquisto;
i giornali di pubblicità e di vendita per corrispondenza, pur se corredati da redazionali illustrativi dei prodotti e dei servizi offerti;
i quotidiani ed i periodici non posti in vendita, vale a dire non posti in vendita con un prezzo effettivo, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro;
le pubblicazioni aventi carattere postulatorio;
i quotidiani ed i giornali delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici (resta difficile comprendere come è possibile ipotizzare un quotidiano di una pubblica amministrazione fatta eccezione per la Gazzetta Ufficiale);
i giornali contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell’articolo 74, primo comma, lettera c), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, ai fini dell’ammissione al regime speciale editoria;
i prodotti pornografici.
Importante è la circostanza che a partire dall’esercizio 2004 viene definitivamente esclusa la gestione diretta delle agevolazioni da parte della Presidenza con rimborso diretto all’editore. Pertanto, le agevolazioni continueranno ad essere applicate direttamente dalle Poste Italiane S.p.A., sotto forma di riduzione di prezzo al momento della postalizzazione. Elemento di novità è che le Poste, per ottenere a loro volta il rimborso, dovranno individuare analiticamente l’agevolazione applicata ad ogni editore.
Infine, Vi ricordiamo che entro la prima spedizione va presentato alle Poste Italiane S.p.A. l’atto notorio annuale per il mantenimento, nell’esercizio 2004, del beneficio delle tariffe agevolate.
Restando a disposizione per ogni chiarimento, cogliamo l’occasione per porgerVi cordiali saluti.
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