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Circolare n. 01 del 09/01/2003 – Finanziaria 2003

Egregio editore/caro amico,

come ogni anno la legge finanziaria, approvata dalla Camera nella versione definitiva lo scorso 23 dicembre, ha apportato delle novità.

In seguito, con estrema sinteticità si dettagliano le stesse:

A) EQUIPARAZIONE PERIODICI LOCALI CON QUOTIDIANI.

Il comma 46 dell’art. 80 della finanziaria prevede: “Al terzo comma dell’articolo 490 del Codice di procedura civile, è aggiunto il seguente periodo: <>”.

Il terzo comma dell’art. 490 del codice di procedura civile prevede che: “il giudice dispone inoltre che l’avviso sia inserito una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa”.

E’, pertanto, pacifico che le imprese editrici di periodici locali possono candidare i propri mezzi presso i competenti fori giudiziari a veicolare gli avvisi giudiziari. Problemi interpretativi possono nascere, sotto tale profilo, solo per la dizione “aventi caratteristiche editoriali analoghe” che sembra profilare il discorso sui contenuti, con chiari problemi di criticità.

Ulteriori dubbi interpretativi risiedono nell’estensione della normativa sui quotidiani anche ai periodici di cui al nuovo comma 4 dell’art. 490 del cod. di proc. Civile. Alla lettera della legge sembrerebbe detta interpretazione possibile, con relativi benefici a carico delle imprese editrici di periodici. E’ palese che, comunque, detta interpretazione è estranea alla volontà specifica del legislatore e porterebbe notevoli aggravi sul bilancio statale.

B) INCENTIVI CAMPAGNE PUBBLICITARIE IN AREE DEPRESSE DEL PAESE

Il comma 13 dell’art. 61 prevede che: “Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono essere concesse agevolazioni in favore delle imprese operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi del decreto legge del 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché nelle aree ricadenti nell’obiettivo 2 di cui al regolamento (Ce) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono, nell’ambito di programmi di penetrazione commerciale, in campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree territoriali del Paese. L’agevolazione è riconosciuta sulle spese documentate dell’esercizio di riferimento che eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell’esercizio precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a finalità regionale, nel rispetto dei limiti della regola <> di cui al regolamento (Ce) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Il Cipe, con propria delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei Conti, stabilisce le risorse da riassegnare all’unità previsionale di base 6.1.2.7. <> dello stato di previsione del ministero dell’Economia e delle finanze, e indica la data da cui decorre la facoltà di presentazione e le modalità delle relative istanze. I soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al presente comma devono produrre istanza all’agenzia delle Entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il suo eventuale accoglimento secondo l’ordine cronologico delle domande pervenute. Qualora l’utilizzazione del contributo esposta nell’istanza non risulti effettuata, nell’esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non può presentare una nuova istanza nei dodici mesi successivi alla conclusione dell’esercizio fiscale”.

La norma richiede una successiva delibera di attuazione cui è rimessa la quantificazione delle somme e le modalità di presentazione delle istanze. Comunque, riteniamo tale previsione di estremo interesse per tutti i mezzi diffusi nelle aree depresse in quanto vi potrebbe essere un forte interesse da parte degli inserzionisti pubblicitari.

C) INTEGRAZIONI STANZIAMENTI

Il comma 34 dell’art. 80 prevede: “Al comma 1 dell’articolo 146 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: <> sono inserite le seguenti: <>”.

Inoltre, il successivo comma 35 del medesimo articolo prevede che: “Il finanziamento annuale previsto dall’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2003. Limitatamente al 2003 la predetta somma è incrementata di ulteriori 5 milioni di euro”.

D) CONTRIBUTI PER LE LICENZE INDIVIDUALI

Il comma 6 dell’art. 89 prevede che: “Con decreto del ministro delle Comunicazioni, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la disciplina dei contributi inerenti alle licenze individuali e alle autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazione ad uso privato sulla base dei criteri indicati nei commi 20 e 21 dell’articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318”.

Chiaramente la previsione in oggetto rileva solo per le imprese che operano nel settore delle TLC.

A disposizione per ulteriori chiarimenti cogliamo l’occasione per augurare un Buon Anno.

ALL.1 – Circolare 01.2003 – Finanziaria

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